Il GSE, Gestore dei Servizi Energetici, ha recentemente pubblicato una serie di risposte ai quesiti frequenti in materia di FER elettriche, incentivi e di certificati verdi. Ecco di seguito le domande con le relative risposte:
D. Per un impianto che beneficia di incentivi sotto forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive o tariffe premio e per il quale non sia stata esercitata l’opzione di rimodulazione dell’incentivo di cui all’art. 1, comma 3, lettera b), del D.L. n. 145/2013 (convertito con modificazioni in L. n. 9/2014) è possibile realizzare interventi, nel periodo di diritto al regime incentivante, al fine di beneficiare di ulteriori incentivi?
R. Si, purché tali interventi siano realizzati entro il termine del periodo di diritto al regime incentivante. Oltre tale termine, qualunque tipo di intervento realizzato sullo stesso sito non può invece accedere ad ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell’energia elettrica.
D. Il Soggetto Responsabile di un impianto che beneficia di incentivi sotto forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive o tariffe premio, per il quale il periodo di diritto al regime incentivante termina tra il 1° gennaio 2015 e il 28 febbraio 2015, è esonerato dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lett. a) e b), del D.L. n. 145/2013 (convertito con modificazioni in L. n. 9/2014)?
R. Sì, considerato che la rimodulazione dell’incentivo è applicata sull’energia prodotta dal 1° marzo 2015, ovvero successivamente al termine del diritto al regime incentivante.
Per un impianto che beneficia di incentivi sotto forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive o tariffe premio e per il quale non sia stata esercitata l’opzione di rimodulazione dell’incentivo di cui all’art. 1, comma 3, lettera b), del D.L. n. 145/2013 (convertito con modificazioni in L. n. 9/2014) è possibile, al termine del periodo di diritto al regime incentivante, beneficiare di ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell’energia elettrica?
E’ possibile beneficiare esclusivamente di ritiro dedicato e scambio sul posto, purché non vengano realizzati “interventi di qualunque tipo” sullo stesso sito dell’impianto.
D. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 5, comma 7 bis, del D.L. n. 69/2013 (convertito con modificazioni in L. n. 98/2013 – c.d. D.L. “Fare”) possono esercitare anche l’opzione di rimodulazione di cui all’art. 1, comma 3, lettera b), del D.L. n. 145/2013 (convertito con modificazioni in L. n. 9/2014)?
R. Sì, in tal caso il calcolo del nuovo incentivo – secondo le modalità stabilite nell’Allegato 1 del D.M. 6 novembre 2014 – per gli impianti che beneficiano di certificati verdi sarà effettuato rispetto al coefficiente moltiplicativo spettante prima dell’adesione al D.L. “Fare”. Per gli impianti che beneficiano della tariffa omnicomprensiva sarà effettuato rispetto alla tariffa riconosciuta prima dell’adesione al D.L. “Fare.”
D. Gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas che beneficiano di incentivi sotto forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive o tariffe premio e per i quali sia stata esercitata l’opzione di cui all’art. 1, comma 3, lettera b), del D.L. n. 145/2013 (convertito con modificazioni in L. n. 9/2014) in caso di riconversione dell’impianto possono accedere ai meccanismi di incentivazione del biometano?
R. Sì, in caso di riconversione dell’impianto possono accedere ai meccanismi di incentivazione del biometano.
D. Se un impianto di produzione di energia elettrica da biogas viene riconvertito alla produzione di biometano a seguito dell’esercizio dell’opzione di cui all’art.1, comma 3, lettera b), del D.L. n. 145/2013 (convertito con modificazioni in L. n. 9/2014) qual è il periodo di diritto agli incentivi di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), del D.M. 5 dicembre 2013?
R. Il periodo di diritto agli incentivi è pari al periodo residuo di diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica, maturato a seguito dell’adesione alla lettera b) dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 145/2013 (convertito con modificazioni in L. n. 9/2014), incrementato di cinque anni.
D. Nel caso di impianti a bioliquidi sostenibili “non cogenerativi”, quale valore del prezzo di cessione dell’energia elettrica (“parametro Re”) deve essere preso in considerazione per il calcolo dell’incentivo “I” di cui all’articolo 19, comma 1, del D.M. 6 luglio 2012?
R. Il prezzo di cessione dell’energia elettrica (“Parametro Re”) da prendere in considerazione per il calcolo dell’incentivo, come definito dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, è quello registrato nell’anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità.
fonte GSE