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Da ieri, primo febbraio 2015, la terza edizione della Norma CEI 11-27 non è più utilizzabile.
L’edizione del 2005 viene ritirata e sostituita dalla quarta edizione, pubblicata lo scorso anno. E’ necessario di conseguenza che tutti gli operatori eventualmente chiamati ad operare in presenza di rischio elettrico ricevano al più presto adeguato aggiornamento formativo.
Ricordiamo che la quarta edizione della Norma CEI 11-27 pur avendo mantenuto pressoché invariate le procedure di lavoro e le qualifiche degli operatori (PES PAV) ha apportato sostanziali modifiche all’approccio al rischio. E’ variato inoltre il campo di applicazione della Norma, per consentire un completo allineamento alla legislazione italiana (Dlgs 81/08).
Applicare la nuova edizione della Norma CEI 11-27 è vantaggioso, in quanto le ridotte distanze DV e DL consentono di semplificare in molti casi le procedure aziendali. Basti pensare che le distanze limite per i lavori sotto tensione ed in prossimità passano rispettivamente da 15 cm a 0  e da 65 cm a 30 cm.
Buone notizie anche per quanto riguarda l’organizzazione aziendale. Le nuove figure URI (Unità o persona designata alla responsabilità complessiva dell’impianto elettrico) e URL (Unità o Persona cui è demandato l’incarico di eseguire il lavoro) consentono una migliore formalizzazione degli incarichi anche nelle aziende strutturate.

Segnaliamo ancora una volta che la Norma CEI 11-27, nell’art.4.15.5 prescrive che “nell’affidare lavori elettrici in appalto i committenti devono richiedere che il personale sia in possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori secondo la presente norma“. Il committente deve quindi assicurarsi (richiedendo gli attestati al datore di lavoro) che il personale esterno chiamato a svolgere lavori elettrici sia PES o PAV o idoneo nel caso di lavori in tensione.

Maggiori dettagli sulla quarta edizione della Norma CEI 11-27 nei due articoli di NT24: “Lavori elettrici: la nuova Norma CEI 11-27:2014” e “Lavori elettrici secondo Norma CEI 11-27:2014 – Chiarimenti“.

NT24.it organizza corsi di formazione PES PAV nelle aziende. Contattateci per maggiori informazioni! Di seguito una raccolta di quesiti giunti in redazione sui lavori elettrici. Per inviare un quesito basta inviare un messaggio tramite il “modulo di contatto”.

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1.Lavori elettrici e impianti FV


~DBuongiorno, per operare sulle parti attive di un impianto fotovoltaico è necessario avere la qualifica di PES o di PAV o esistono deroghe per i lavori con corrente continua?

Corrado M. (VR)

~RPer realizzare o intervenire sulle parti attive di un impianto fotovoltaico a tensione superiore a 60 V (c.c.) occorre essere Persona ESperta o Persona AVvertita ed avere la qualifica di persona idonea ad eseguire lavori sotto tensione secondo quanto previsto dalla Norma CEI 11-27 in materia di lavori elettrici. I datori di lavoro ed i lavoratori autonomi possono autocertificare tali requisiti.

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2. Qualificazione docenti corsi PES PAV


~DQuali sono i requisiti specifici che deve avere il docente di un corso di formazione sui lavori elettrici? Mi ricordavo che per i corsi sull’81/08 i docenti devono avere determinate caratteristiche. Posso affidare il corso al mio responsabile per la sicurezza, ingegnere molto competente ma non “certificata”?

Mail firmata

~R

Non sono richieste particolari abilitazioni o certificazioni per i docenti dei corsi sui lavori elettrici. Devono comunque avere provata competenza nel campo dei lavori elettrici. Può quindi, se competente, affidare la formazione dei suoi collaboratori al suo “responsabile per la sicurezza”.

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3.Nuova 11-27 e formazione: cosa cambia?


~DBuongiorno, cercando informazioni su internet ho capito che per la qualifica PES e PAV non è necessario fare un corso di formazione specifico qualora si risponda a determinati requisiti, tuttavia vorrei capire se con l’ultimo aggiornamento della norma CEI 11-27 sia cambiato qualcosa o meno.

Mail firmata (TV)

~RLa IV edizione della Norma CEI 11-27 (2014) non ha portato sostanziali modifiche in merito alla formazione del personale esposto al rischio elettrico, obbligatoria per quanto prescritto dall’articolo 37 del DLgs 81/08. La durata e l’ampiezza dell’attività formativa continuano a dipendere da vari fattori tra cui la preparazione scolastica e l’esperienza pregressa del personale coinvolto. La Norma raccomanda comunque ad esempio una durata minima per la preparazione teorica non inferiore alle 10 ore. Se il personale è già in possesso di tutte le competenze (ad esempio acquisite in un’esperienza lavorativa pregressa) ed possibile provarlo, non è richiesta formazione ulteriore.

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4.Aggiornamento PES alla 11-27 quarta edizione


~DGli addetti che hanno conseguito l’attribuzione di PES – Persona Esperta secondo la precedente edizione della CEI 11-27 devono obbligatoriamente effettuare un corso di aggiornamento secondo la Norma CEI 11-27 2014?

Francesco C.

~RL’aggiornamento della formazione dei lavoratori è un obbligo sancito dal Dlgs 81/08 e ribadito dall’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011. Del resto la terza edizione della Norma CEI 11-27 (del 2005) verrà ritirata il primo febbraio e non sarà più applicabile. Può approfondire qui e qui.

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5. Procedure di Lockout-Tagout


~DNello stabilimento nel quale lavoro recentemente siamo stati formati in merito alle procedure di lock out tag out (procedure LOTO), non solo per gli impianti elettrici, ma anche per valvole, macchine rotanti ecc. Come si concilia la direttiva LOTO con la normativa CEI sui lavori elettrici?

Massimo B. (SO)

~RLa procedura di lockout-tagout per gli impianti elettrici corrisponde alla procedura per i lavori fuori tensione descritta dalla Norma CEI 11-27. Consiglierei comunque di seguire il riferimento normativo del CEI in quanto richiamato direttamente dalla legislazione italiana (DLgs 81/08).

 

 

 

 

 

 

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