Non vi è nessun riferimento di legge in merito al numero minimo di addetti che devono prestare servizio all’interno di una cabina MT/bt per eseguire lavori ordinari-straordinari. Va bene la buona prassi per lavori ad alto rischio, ma normativamente parlando?
Valerio (via web)
Il riferimento normativo per la manutenzione ordinaria di una cabina MT/bt utente è la Guida CEI 0-15 (la nuova edizione è attualmente in inchiesta pubblica), le procedure da seguire sono indicate dalla Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”. Proprio la Norma CEI 11-27 risponde in parte al quesito: art. 4.3.6 “Assistenza sul posto di lavoro
E’ necessaria la presenza, oltre che dell’operatore, di una seconda persona quando si manifestino rischi non eliminabili e non controllabili da un solo operatore, che possono derivare da:
• considerevole complessità del lavoro;
• ubicazione o logistica del luogo delle installazioni;
• disposizione delle installazioni;
• efficienza delle installazioni;
• significativo livello di attenzione richiesto da alcuni interventi per il numero e la complessità dei fattori da tenere sotto controllo;
• illuminazione inadeguata delle parti attive su cui si interviene;
• lavoro in presenza di condizioni atmosferiche sub-ottimali;
• impossibilità di comunicazioni telefoniche/radio per un singolo operatore in caso di necessità“.
Non esiste ad oggi obbligo normativo in merito al secondo operatore, del resto sarebbe impossibile per il Normatore fissare una procedura di lavoro standard valida per tutti i tipi di intervento in tutte le cabine di trasformazione. E’ evidente quindi la necessità di una puntuale valutazione del rischio per redigere piano di lavoro e piano di intervento.