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Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2015
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regolamento recante misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere, di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo n. 206 del 2007, attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche’ della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania;
Visto il decreto legislativo n. 206 del 2007, ed in particolare l’articolo 11 che, in regime di libera prestazione di servizi, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita’ pubblica, prevede che il prestatore possa colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, l’articolo 22 che, in regime di stabilimento, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o al compimento di un tirocinio di adattamento a scelta del richiedente e l’articolo 23 in materia di tirocinio di adattamento e prova attitudinale;
Visti, inoltre, gli articoli 5 e 24 dello stesso decreto legislativo n. 206 del 2007, sull’esecuzione delle misure compensative, secondo i quali sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l’esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 11 e 23;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 maggio 2014;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del 25 giugno 2014, con la quale il regolamento e’ stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a. «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b. «decreto di riconoscimento», il decreto di riconoscimento adottato dal Direttore generale della Giustizia civile presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 206 del 2007;
c. «richiedente», il professionista che domanda, ai fini dell’esercizio della professione di ingegnere in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l’esercizio o l’accesso alla professione ovvero il prestatore di servizi temporaneo e occasionale nella ipotesi di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 206 del 2007;
d. «Consiglio nazionale», il Consiglio dell’Ordine nazionale degli ingegneri.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo degli articoli 5, 11, 22, 23 e 24
del decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007
(Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche’
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell’adesione di Bulgaria e Romania):
«Art. 5 (Autorita’ competente). – 1. Ai fini del
riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II
e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le
dichiarazioni e a prendere le decisioni:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita’
sportive, per le attivita’ che riguardano il settore
sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la
qualifica di professionista sportivo;
b) la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per lo sviluppo e competitivita’ del turismo,
per le attivita’ che riguardano il settore turistico;
c) il Ministero titolare della vigilanza per le
professioni che necessitano, per il loro esercizio,
dell’iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o
elenchi, fatto salvo quanto previsto alla lettera g);
d) la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni
svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica
amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f)
e g);
e) il Ministero della salute, per le professioni
sanitarie;
f) il Ministero della pubblica istruzione, per i
docenti di scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di
primo grado e secondaria superiore e per il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;
g) il Ministero dell’universita’ e della ricerca per
il personale ricercatore e per le professioni di
architetto, pianificatore territoriale, paesaggista,
conservatore dei beni architettonici ed ambientali,
architetto junior e pianificatore junior;
h) il Ministero dell’universita’ e della ricerca per
ogni altro caso relativamente a professioni che possono
essere esercitate solo da chi e’ in possesso di qualifiche
professionali di cui all’art. 19, comma 1, lettere d) ed
e), salvo quanto previsto alla lettera c);
i) il Ministero per i beni e le attivita’ culturali
per le attivita’ afferenti al settore del restauro e della
manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto
dai commi 7, 8 e 9 dell’art. 29 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
l) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per ogni altro caso relativamente a professioni che possono
essere esercitate solo da chi e’ in possesso di qualifiche
professionali di cui all’art. 19, comma 1, lettere a), b) e
c);
m) le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le
quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei
rispettivi statuti.
2. Per le attivita’ di cui al titolo III, capo III, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano l’autorita’ competente a pronunciarsi sulle
domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.
3. Fino all’individuazione di cui al comma 2, sulle
domande di riconoscimento provvedono:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita’
sportive, per le attivita’ di cui all’allegato IV, Lista
III, punto 4), limitatamente alle attivita’ afferenti al
settore sportivo;
b) la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita’ del
turismo, per le attivita’ di cui all’allegato IV, Lista II
e III, e non comprese nelle lettere c), d), e) ed f);
c) il Ministero dello sviluppo economico per le
attivita’ di cui all’allegato IV, Lista I, Lista II e Lista
III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);
d) il Ministero per i beni e le attivita’ culturali
per le attivita’ di cui all’allegato IV, Lista III, punto
4), limitatamente alle attivita’ riguardanti biblioteche e
musei;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per le attivita’ di cui all’allegato IV, Lista III, punto
4), classe ex 851 e 855;
f) il Ministero dei trasporti per le attivita’ di cui
all’allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti
afferenti ad attivita’ di trasporto.”
«Art. 11 (Verifica preliminare) 1. – Nel caso delle
professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia
di pubblica sicurezza o di sanita’ pubblica, che non
beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III,
capo IV, all’atto della prima prestazione di servizi le
Autorita’ di cui all’art. 5 possono procedere ad una
verifica delle qualifiche professionali del prestatore
prima della prima prestazione di servizi.
2. La verifica preliminare e’ esclusivamente
finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la
sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di
qualifica professionale del prestatore.
3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e
dei documenti che la corredano, l’autorita’ di cui all’art.
5 informa il prestatore che non sono necessarie verifiche
preliminari, ovvero comunica l’esito del controllo ovvero,
in caso di difficolta’ che causi un ritardo, il motivo del
ritardo e la data entro la quale sara’ adottata la
decisione definitiva, che in ogni caso dovra’ essere
adottata entro il secondo mese dal ricevimento della
documentazione completa.
4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche
professionali del prestatore e la formazione richiesta
dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza
sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita’
pubblica, il prestatore puo’ colmare tali differenze
attraverso il superamento di una specifica prova
attitudinale, con oneri a carico dell’interessato secondo
quanto previsto dall’art. 25. La prestazione di servizi
deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla
decisione adottata in applicazione del comma 3.
5. In mancanza di determinazioni da parte
dell’autorita’ competente entro il termine fissato nei
commi precedenti, la prestazione di servizi puo’ essere
effettuata.»
«Art. 22 (Misure compensative). – 1. Il riconoscimento
di cui al presente capo puo’ essere subordinato al
compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a
tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del
richiedente, in uno dei seguenti casi:
a) se la durata della formazione da lui seguita ai
sensi dell’art. 21, comma 1 e 2, e’ inferiore di almeno un
anno a quella richiesta in Italia;
b) se la formazione ricevuta riguarda materie
sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di
formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o piu’
attivita’ professionali regolamentate, mancanti nella
corrispondente professione dello Stato membro d’origine del
richiedente, e se la differenza e’ caratterizzata da una
formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e
relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle
dell’attestato di competenza o del titolo di formazione in
possesso del richiedente.
2. Nei casi di cui al comma 1 per l’accesso alle
professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere
e perito commerciale, consulente per la proprieta’
industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore
contabile, nonche’ per l’accesso alle professioni di
maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e’
subordinato al superamento di una prova attitudinale.
3. Con decreto dell’autorita’ competente di cui
all’art. 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento per le politiche europee, sono
individuate altre professioni per le quali la prestazione
di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale
costituisce un elemento essenziale e costante
dell’attivita’.
4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento e’
subordinato al superamento di una prova attitudinale se:
a) riguarda casi nei quali si applica l’art. 18,
lettere b) e c), l’art. 18, comma 1, lettera d), per quanto
riguarda i medici e gli odontoiatri, l’art. 18, comma 1,
lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento
per attivita’ professionali esercitate da infermieri
professionali e per gli infermieri specializzati in
possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono
la formazione che porta al possesso dei titoli elencati
all’allegato V, punto 5.2.2 e l’art. 18, comma 1, lettera
g);
b) riguarda casi di cui all’art. 18, comma 1, lettera
a), per quanto riguarda attivita’ esercitate a titolo
autonomo o con funzioni direttive in una societa’ per le
quali la normativa vigente richieda la conoscenza e
l’applicazione di specifiche disposizioni nazionali.
5. Ai fini dell’applicazione del comma 1, lettere b) e
c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono
materie la cui conoscenza e’ essenziale all’esercizio della
professione regolamentata e che in termini di durata o
contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione
ricevuta dal migrante.
6. L’applicazione del comma 1 comporta una successiva
verifica sull’eventuale esperienza professionale attestata
dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze
acquisite nel corso di detta esperienza professionale in
uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la
differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.
7. Con decreto del Ministro interessato, sentiti il
Ministro per le politiche europee e i ministri competenti
per materia, osservata la procedura comunitaria di
preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla
Commissione contenente adeguata giustificazione della
deroga, possono essere individuati altri casi per i quali
in applicazione del comma 1 e’ richiesta la prova
attitudinale.
8. Il decreto di cui al comma 7 e’ efficace tre mesi
dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la
stessa nel detto termine non chiede di astenersi
dall’adottare la deroga.»
«Art. 23 (Tirocinio di adattamento e prova
attitudinale). – 1. Nei casi di cui all’art. 22, la durata
e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della
prova attitudinale sono stabilite dall’Autorita’ competente
a seguito della Conferenza di servizi di cui all’art. 16,
se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il
tirocinio puo’ essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i
benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti
dalla normativa vigente, conformemente al diritto
comunitario applicabile.
2. La prova attitudinale si articola in una prova
scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base
dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1.
In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione
dell’interessato senza valida giustificazione, la prova
attitudinale non puo’ essere ripetuta prima di sei mesi.
3. Ai fini della prova attitudinale le autorita’
competenti di cui all’art. 5 predispongono un elenco delle
materie che, in base ad un confronto tra la formazione
richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal
richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione
del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra
quelle che figurano nell’elenco e la cui conoscenza e’ una
condizione essenziale per poter esercitare la professione
sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che
desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale e’
stabilito dalla normativa vigente.»
«Art. 24 (Esecuzione delle misure compensative). – 1.
Con riferimento all’art. 5, comma 1, con decreto del
Ministro competente ai sensi dell’art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite, con
riferimento alle singole professioni, le procedure
necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione,
l’esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli
articoli 23 e 11.».
Si riporta il testo del comma 3 dell’art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). – 1. – 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita’ sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. 4-bis. 4-ter. (Omissis).».

Note all’art. 1:
Si riporta il testo dell’art. 16 del citato decreto
legislativo n. 206 del 9 novembre 2007:
«Art. 16 (Procedura di riconoscimento in regime di
stabilimento). – 1. Ai fini del riconoscimento
professionale come disciplinato dal presente titolo, il
cittadino di cui all’art. 2 presenta apposita domanda
all’autorita’ competente di cui all’art. 5.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
cui al comma 1 l’autorita’ accerta la completezza della
documentazione esibita, e ne da’ notizia all’interessato.
Ove necessario, l’Autorita’ competente richiede le
eventuali necessarie integrazioni.
3. Fuori dai casi previsti dall’art. 5, comma 2, per la
valutazione dei titoli acquisiti, l’autorita’ indice una
conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, previa consultazione del Consiglio Universitario
Nazionale per le attivita’ di cui al titolo III, capo IV,
sezione VIII, alla quale partecipano rappresentanti:
a) delle amministrazioni di cui all’art. 5;
b) del Dipartimento per le politiche europee;
c) del Ministero degli affari esteri.
4. Nella conferenza dei servizi sono sentiti un
rappresentante dell’Ordine o Collegio professionale ovvero
della categoria professionale interessata.
5. Il comma 3 non si applica se la domanda di
riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su
cui e’ stato provveduto con precedente decreto e nei casi
di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III,
IV, V, VI e VII.
6. Sul riconoscimento provvede l’autorita’ competente
con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi
dalla presentazione della documentazione completa da parte
dell’interessato. Il decreto e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Per le professioni di
cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine
e’ di quattro mesi.
7. Nei casi di cui all’art. 22, il decreto stabilisce
le condizioni del tirocinio di adattamento e della prova
attitudinale, individuando l’ente o organo competente a
norma dell’art. 24.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nei casi di cui all’art. 5, comma 2, individuano
le modalita’ procedimentali di valutazione dei titoli di
loro competenza, assicurando forme equivalenti di
partecipazione delle altre autorita’ interessate. Le
autorita’ di cui all’art. 5, comma 2, si pronunciano con
proprio provvedimento, stabilendo, qualora necessario, le
eventuali condizioni di cui al comma 7 del presente
articolo.
9. Se l’esercizio della professione in questione e’
condizionato alla prestazione di un giuramento o ad una
dichiarazione solenne, al cittadino interessato e’ proposta
una formula appropriata ed equivalente nel caso in cui la
formula del giuramento o della dichiarazione non possa
essere utilizzata da detto cittadino.
10. I beneficiari del riconoscimento esercitano la
professione facendo uso della denominazione del titolo
professionale, e della sua eventuale abbreviazione,
prevista dalla legislazione italiana.».
Per il testo dell’art. 11 del citato decreto
legislativo 206 del 9 novembre 2007 vedi nelle note alle
premesse.

Allegato A

(articolo 2, comma 3 e articolo 7, comma 1) – Elenco delle materie

Sezioni A e B
Settore civile – ambientale
1. Fisica tecnica (prova orale)
2. Architettura tecnica e composizione architettonica (prova scritta e/o orale)
3. Urbanistica e pianificazione territoriale (prova scritta e/o orale)
4. Topografia (prova scritta e/o orale)
5. Scienza delle costruzioni (prova scritta e/o orale)
6. Tecnica delle costruzioni – Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni (prova scritta e/o orale)
7. Geotecnica e tecnica delle fondazioni (prova orale)
8. Costruzioni di ponti (prova scritta e/o orale)
9. Costruzione di strade, ferrovie, aeroporti (prova scritta e/o orale)
10. Idrologia e Costruzioni idrauliche (prova scritta e/o orale)
11. Impianti tecnici nell’edilizia e territorio (prova scritta e/o orale) Settore industriale
1. Fisica tecnica (prova orale)
2. Tecnologia dei materiali (prova orale)
3. Tecnologia meccanica (prova scritta e/o orale)
4. Costruzioni di macchine (prova scritta e/o orale)
5. Impianti energetici (prova scritta e/o orale)
6. Impianti chimici (prova scritta e/o orale)
7. Elettrotecnica e Impianti elettrici (prova scritta e/o orale)
8. Impianti termoidraulici (prova scritta e/o orale)
9. Impianti industriali (prova scritta e/o orale)
10. Gestione dei progetti (prova orale) Settore dell’informazione
1. Ingegneria del software (prova scritta e/o orale)
2. Elettronica applicata (prova scritta e/o orale)
3. Sistemi e impianti per telecomunicazioni (prova scritta e/o orale)
4. Ingegneria delle radiofrequenze (prova solo orale)
5. Economia e organizzazione aziendale (prova orale)
6. Tecnologia per il controllo e l’automazione (prova orale)
7. Tecnologia elettronica (prova orale)

Allegato B

(articolo 5, comma 1)

Scarica la scheda in formato .pdf

Allegato C

(articolo 11, comma 1)

Scarica la scheda in formato .pdf

Allegato D

(articolo 17, comma 1)

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI O ELIMINATI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE (ART. 2, COMMA 2, DPCM 14 NOVEMBRE 2012 N. 252)

ONERI INTRODOTTI

A) Denominazione:
1. convocazione e calendario delle prove
2. esito prova attitudinale
3. delibera di iscrizione nel registro dei tirocinanti

B) Riferimento normativo interno:
1. art. 5, comma 2
2. art. 6, comma 5
3. art. 12, comma 4

C) Categoria dell’onere:
1. comunicazione
2. comunicazione
3. comunicazione

D) Cosa cambia per il cittadino e/o l’impresa:
1. la norma introduce l’obbligo, in capo alla Commissione prevista dall’art. 3 del decreto, di comunicare al Ministero della giustizia la convocazione della commissione e del calendario delle prove, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova;
2. la norma introduce l’obbligo, in capo al Consiglio nazionale, di comunicare al Ministero della giustizia l’esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
3. la norma introduce l’obbligo, in capo alla segreteria del Consiglio nazionale, di comunicare, entro quindici giorni, al Ministero della giustizia la delibera adottata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 2
Contenuto della prova attitudinale

1. La prova attitudinale prevista dagli articoli 11, comma 4, e 23 del decreto legislativo ha luogo almeno due volte l’anno presso il Consiglio nazionale. L’esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola in una prova scritta o pratica e nella prova orale, ovvero in una sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento.
2. Nella prima riunione di ciascun anno la Commissione di cui all’articolo 3 stabilisce i giorni in cui avranno inizio le sessioni d’esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno.
3. L’esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate nell’allegato A) al presente regolamento, che ne forma parte integrante, secondo quanto previsto dall’articolo 23, comma 3 del decreto legislativo, in corrispondenza con il settore cui il richiedente ha chiesto di iscriversi. Le prove per l’iscrizione nella sezione A dell’Albo degli ingegneri sono caratterizzate da una maggiore complessita’ rispetto a quelle per l’iscrizione nella sezione B.
4. La prova scritta, che avra’ luogo in una o piu’ giornate consecutive, della durata massima di sette ore, consiste nello svolgimento di uno o piu’ elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento, quali materie su cui svolgere la prova scritta.
5. L’eventuale prova pratica consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attivita’ professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento.
6. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale e, se del caso, su alcuni aspetti degli elaborati scritti del candidato.
7. Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle materie d’esame indicate nell’allegato A), da consegnare ai candidati per l’iscrizione alle sezioni A e B dell’Albo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.
Note all’art. 2:
Per il testo dell’art. 23 del citato decreto
legislativo 206 del 9 novembre 2007 vedi nelle note alle
premesse.

Art. 3
Commissione d’esame

1. Presso il Consiglio nazionale e’ istituita una Commissione d’esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da dieci membri effettivi e da dieci membri supplenti.
2. Per ciascuno dei tre settori in cui e’ suddiviso l’Albo degli ingegneri sono nominati due membri effettivi e due membri supplenti la cui scelta e’ effettuata tra professionisti, designati dal Consiglio nazionale, iscritti alle sezioni A e B dell’Albo con almeno otto anni di anzianita’, assicurando la presenza di professionisti iscritti in ciascuna sezione. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri sopra indicati, il Consiglio nazionale designa professionisti iscritti nell’ambito di una sola delle due sezioni ed in possesso della specifica professionalita’. Per ciascuno dei tre settori in cui e’ suddiviso l’Albo degli ingegneri e’ nominato un membro effettivo e un membro supplente la cui scelta e’ effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Universita’ della Repubblica nelle materie elencate nell’allegato A) al presente decreto e caratterizzanti ciascuno dei tre settori. I professionisti e i docenti cosi’ nominati interverranno in funzione della sezione e del settore cui il candidato ha chiesto di iscriversi; ai fini della operativita’ della Commissione devono essere presenti almeno cinque membri di cui almeno un professionista per ogni sezione e/o settore in cui si svolgeranno le prove e almeno un docente. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente e’ effettuata tra i magistrati in servizio presso la Suprema Corte di Cassazione ovvero presso la Corte d’appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita’.
3. La Commissione e’ costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La Commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianita’ di iscrizione all’albo professionale, giudica e delibera con la presenza del Presidente e dei componenti effettivi o supplenti in corrispondenza del settore cui il richiedente ha chiesto di iscriversi con un minimo di cinque componenti per la validita’ della seduta. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti in ordine di anzianita’. In caso di assenza o impedimento del presidente, la Commissione e’ presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianita’ di iscrizione all’Albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianita’ di iscrizione all’albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall’articolo 6 sono adottate a maggioranza.
4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della Commissione nonche’ i compensi determinati dal Consiglio nazionale sono a carico del predetto Consiglio.

Art. 4
Vigilanza sugli esami

1. Il Ministero della giustizia esercita l’alta vigilanza sugli esami e sulla Commissione prevista all’articolo 3 in conformita’ alle disposizioni contenute nel regio decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 e successive modificazioni ed integrazioni.
Note all’art. 4:
Il Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 reca:
«Approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto.».

Art. 5
Svolgimento dell’esame

1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda di ammissione all’esame redatta secondo lo schema di cui all’allegato B al presente regolamento, che ne forma parte integrante, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183, ed a copia di un documento di identita’.
2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta o pratica e quella della prova orale non puo’ intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove e’ data immediata comunicazione all’interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.
Note all’art. 5:
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 reca: «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa.».
La legge 12 novembre 2011, n. 183, reca: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. (Legge di stabilita’ 2012).».

Art. 6
Valutazione della prova attitudinale

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della Commissione dispone di dieci punti. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta punti in caso di cinque componenti presenti o maggiorato di sei punti per ogni esaminatore aggiuntivo. Si considera superato l’esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta punti in caso di cinque componenti presenti o maggiorato di sei punti per ogni esaminatore aggiuntivo.
2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della Commissione.
3. Dell’avvenuto superamento dell’esame la Commissione rilascia certificazione all’interessato ai fini dell’iscrizione all’Albo.
4. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell’interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non puo’ essere ripetuta prima di sei mesi.
5. Il Consiglio nazionale da’ immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell’esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7
Oggetto e svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio di adattamento, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso delle attivita’ professionali afferenti le materie tra quelle di cui all’allegato A) che sono state indicate nel decreto di riconoscimento come necessitanti di misure compensative, scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell’esercizio della professione.
2. Il tirocinio e’ svolto presso il luogo di esercizio dell’attivita’ professionale di un libero professionista, con anzianita’ di iscrizione all’albo non inferiore ad otto anni ed iscritto alla sezione A o B dell’Albo, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento.
3. La scelta del professionista e’ effettuata dal richiedente nell’ambito dell’elenco di cui al successivo articolo 8 ed e’ incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto.
4. Il professionista, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell’attivita’ complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all’interessato.
5. Il Consiglio nazionale esercita la vigilanza sul tirocinio ai fini dell’adempimento dei doveri relativi allo svolgimento dello stesso, tramite il presidente del Consiglio dell’Ordine provinciale cui e’ iscritto il professionista di cui al comma 1 dell’articolo 8 e al comma 3 del presente articolo. Per agevolare tale vigilanza, il professionista presso il quale il richiedente svolge il tirocinio, non appena ricevuta copia della delibera di inizio tirocinio emessa dal Presidente del Consiglio nazionale, contatta il Presidente dell’Ordine provinciale a cui e’ iscritto per informarlo delle linee generali cui si atterra’ durante il tirocinio.

Art. 8
Elenco dei professionisti

1. Presso il Consiglio nazionale e’ istituito un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in tale elenco sono indicati la sezione e i settori dell’Albo ai quali sono iscritti i professionisti.
2. Tale elenco e’ aggiornato annualmente su designazione dei Consigli provinciali dell’Ordine, previa dichiarazione di disponibilita’ dei professionisti e comprende ingegneri che esercitino la professione da almeno otto anni.
3. Per ogni Consiglio provinciale, l’elenco deve comprendere un numero di professionisti sufficiente a coprire le due sezioni e i tre settori in cui l’Albo e’ stato suddiviso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
4. Copia dell’elenco e’ trasmessa ad ogni Consiglio provinciale dell’Ordine.
Note all’art. 8:
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328 reca: «Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di
Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune
professioni, nonche’ della disciplina dei relativi
ordinamenti.».

Art. 9
Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed e’ tenuto all’osservanza, in quanto compatibile, del Codice deontologico degli ingegneri.

Art. 10
Registro dei tirocinanti

1. Coloro che, muniti del decreto di riconoscimento, intendono svolgere come misura compensativa il tirocinio di adattamento sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale.
2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:
a. il numero d’ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;
b. la sezione e il settore dell’Albo per il quale il tirocinante ha presentato istanza di iscrizione;
c. gli estremi del decreto di riconoscimento;
d. la data di decorrenza dell’iscrizione;
e. il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge il tirocinio, l’Ordine provinciale, la sezione e il settore dell’Albo di appartenenza, il numero di iscrizione, il numero di codice fiscale, l’indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 8;
f. gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
g. la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;
h. la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
i. la data della cancellazione con relativa motivazione.

Art. 11
Iscrizione

1. L’iscrizione nel registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale, redatta secondo lo schema di cui all’allegato C) al presente regolamento, che ne forma parte integrante.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della incompatibilita’ prevista dall’articolo 7, comma 3 del presente regolamento.
3. La domanda e’ corredata dai seguenti documenti:
a. copia di un documento di identita’;
b. copia del decreto di riconoscimento ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183;
c. attestazione di disponibilita’ del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell’attivita’ professionale;
d. n. 2 fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a richiesta dell’interessato, le fotografie sono autenticate dall’ufficio ricevente.
4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati i documenti allegati; vi e’ anche espresso l’impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.
5. La domanda di iscrizione e’ inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure puo’ essere presentata direttamente presso gli uffici dello stesso Consiglio. Nel caso di consegna diretta presso gli uffici, sulla domanda vengono apposti il timbro del Consiglio nazionale e la data di ricevimento e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.
6. Non e’ accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non ne sia possibile la regolarizzazione.

Art. 12
Delibera di iscrizione

1. Il Presidente del Consiglio nazionale delibera in merito all’iscrizione nel registro dei tirocinanti entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. L’iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale.
3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato.
4. La segreteria del Consiglio provvede, entro quindici giorni, a dare comunicazione della delibera adottata all’interessato, al professionista, al Consiglio dell’Ordine provinciale presso cui questo e’ iscritto nonche’ al Ministero della giustizia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13
Modalita’ di svolgimento e valutazione del tirocinio

1. Ogni sei mesi il professionista presso cui si svolge il tirocinio compila una sezione dell’apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio nazionale, ove dichiara le attivita’ svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del Consiglio dell’Ordine provinciale che vi appone il visto.
2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici giorni, il professionista trasmette al Consiglio nazionale, e per conoscenza al Consiglio dell’Ordine provinciale, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.
3. In caso di valutazione favorevole, il Presidente del Consiglio nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della relazione.
4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale provvede all’audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.
5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio puo’ essere immediatamente ripetuto.

Art. 14
Sospensione e interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio e’ sospeso in ragione del verificarsi di ogni evento che ne impedisca l’effettivo svolgimento per una durata superiore a un sesto e inferiore alla meta’ della sua durata complessiva.
2. Il tirocinio e’ interrotto da tutti gli eventi che ne impediscono l’effettivo svolgimento per una durata superiore alla meta’ della sua durata complessiva.
3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale della causa di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2, nonche’ della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.
4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno.
5. La sospensione e l’interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all’interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15
Cancellazione dal registro dei tirocinanti

1. Il Consiglio nazionale delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:
a. rinuncia all’iscrizione;
b. dichiarazione di interruzione del tirocinio;
c. condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.
d. rilascio del certificato di compiuto tirocinio.
2. Nei casi previsti al comma 1, lettere a), b), c) del presente articolo, la delibera del Consiglio nazionale di cancellazione dell’iscrizione nel registro dei tirocinanti e’ comunicata all’interessato e al professionista presso cui e’ stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.

Art. 16
Sospensione dal registro dei tirocinanti

1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), il Consiglio nazionale delibera la sospensione dell’iscrizione dal registro dei tirocinanti.
2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell’iscrizione nel registro dei tirocinanti e’ comunicata all’interessato e al professionista presso cui e’ stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17
Oneri informativi

1. La tabella con la specifica degli oneri informativi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° novembre 2012, n. 252, e’ elencata nell’allegato D) al presente provvedimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 dicembre 2014

Il Ministro della giustizia: Orlando Visto, il Guardasigilli: Orlando