MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 18 luglio 2014
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e alle relative attivita’ affidatarie.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;
Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta. Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 16 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 9 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita’ soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante «Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita’ di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 20 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi;
Ravvisata la necessita’ di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le attivita’ di interporto, intese come infrastrutture funzionali al sistema intermodale logistico costituite in un complesso organico finalizzato al deposito, allo scambio fra diverse modalita’ di trasporto delle merci ed alla logistica integrata;
Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e alle relative attivita’ affidatarie, cosi’ come definiti nella regola tecnica di cui all’art. 3.
Allegato
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l’esercizio degli interporti, con superficie
superiore a 20.000 m², e delle relative attivita’ affidatarie.
1. Termini e definizioni.
Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al decreto del Ministro dell’interno 30 novembre 1983 e successive modificazioni. Inoltre, ai fini della presente regola tecnica si definisce:
Interporto: insieme di infrastrutture funzionali al sistema intermodale logistico costituite in un complesso organico finalizzato al deposito, allo scambio fra diverse modalita’ di trasporto delle merci, ed alla logistica integrata, comprensive delle infrastrutture e dei servizi affidati anche a soggetti terzi rispetto al responsabile dell’attivita’ interporto;
Attivita’ affidataria: attivita’ svolta da un soggetto terzo rispetto al responsabile dell’attivita’ interporto, in un locale o area dell’interporto, costituente eventualmente attivita’ inclusa nell’elenco di cui all’Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
Aree comuni: area e/o locale dell’interporto, escluse le aree e i locali di pertinenza delle attivita’ affidatarie, destinata/o generalmente ai servizi per la gestione e la funzionalita’ dell’interporto;
Superficie dell’interporto: sommatoria di tutte le superfici, al chiuso e all’aperto, adibite alle funzioni dell’interporto;
Terminale ferroviario intermodale: scalo dotato di mezzi di movimentazione che consentono il trasferimento del carico dal carro ferroviario ad altra modalita’ di trasporto o viceversa, non ricompresi nel campo di applicazione del decreto del Ministro dell’ambiente 5 novembre 1997;
Centro di gestione dell’emergenza: locale, all’interno dell’interporto, destinato ad ospitare le unita’ preposte al coordinamento delle operazioni in caso di emergenza;
Impianti tecnologici di servizio: impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio cosi’ come individuati dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012;
Merci pericolose: merci pericolose cosi’ come definite dalla vigente normativa A.D.R./R.I.D. di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 21 gennaio 2013 (recepimento direttiva 2012/45/UE); sostanze pericolose cosi’ come definite al titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81; rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, parte quarta. 2. Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi.
1. Per le attivita’ a rischio specifico presenti nelle aree comuni dell’interporto e nelle aree ovvero nei locali delle attivita’ affidatarie, costituenti eventualmente attivita’ inclusa nell’elenco di cui all’Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, si applicano, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi o, in mancanza, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.
2. In presenza di merci pericolose all’interno delle aree, edifici e/o infrastrutture dell’interporto ovvero delle attivita’ affidatarie si applicano, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, le specifiche norme di settore vigenti in materia. 3. Ubicazione e requisiti generali. 3.1 Caratteristiche dell’area.
1. L’area dell’interporto deve essere scelta in modo da non determinare, in caso di incendio, il rapido coinvolgimento delle attivita’ esterne, limitrofe allo stesso.
2. L’attivita’ di interporto deve essere ubicata nel rispetto delle distanze di sicurezza esterne stabilite dalle disposizioni vigenti o, in mancanza di queste, definite in base alla valutazione del rischio e delle ipotesi incidentali credibili, assunte a riferimento.
3. Per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso, gli accessi all’area dell’interporto ed i relativi percorsi, che devono essere in numero adeguato in relazione all’estensione e alla configurazione dello stesso, devono avere i seguenti requisiti minimi:
larghezza: 3,50 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di volta: 13 m;
pendenza: non superiore a 10%;
resistenza al carico: almeno 20 t (8 t asse anteriore, 12 t asse posteriore, passo 4 m).
4. Deve essere assicurata la possibilita’ di accostamento delle autoscale dei Vigili del fuoco agli edifici multipiano presenti nell’area dell’interporto.
5. Deve essere assicurata agli automezzi di soccorso la possibilita’ di percorrere tutta la viabilita’ interna all’area dell’interporto e di raggiungere, con facilita’, tutte le aree e le infrastrutture presenti al suo interno, inclusi i punti di raccolta individuati dal piano di emergenza generale dell’interporto. Al riguardo dovra’ essere installata idonea segnaletica. L’utilizzo delle aree su spazio scoperto, di pertinenza dell’interporto, destinati al parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare l’accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non deve costituire ostacolo al deflusso delle persone presenti nel complesso.
6. L’interporto dovra’ essere dotato di idonea segnaletica, ad elevata efficienza (classe 2) cosi’ come definita all’art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, atta a consentire la rapida e sicura individuazione di ogni area, attivita’ e servizio presente nell’interporto e guidare, in condizioni ordinarie e di emergenza, gli spostamenti nell’insediamento degli operatori interni, degli utenti esterni e dei soccorritori. A tal fine ogni area, attivita’ e servizio dell’interporto dovranno essere individuate a mezzo di numerazione progressiva o di altro sistema equivalente. 3.2 Impianti tecnologici di servizio.
1. Gli impianti tecnologici di servizio dell’interporto e delle singole attivita’ affidatarie devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell’arte, in conformita’ alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Detti impianti devono essere intercettabili dall’esterno, da posizione segnalata e facilmente accessibile. 3.2.1 Impianti di protezione attiva.
1. L’interporto nel suo complesso, incluse le aree e i locali di pertinenza delle attivita’ affidatarie, devono essere protetti, in esito alla valutazione del rischio d’incendio di cui alla normativa vigente, da sistemi di protezione attiva contro l’incendio, progettati, realizzati e gestiti in conformita’ alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno del 20 dicembre 2012.
2. L’interporto nel suo complesso, incluse le aree su spazio scoperto, deve essere in ogni caso protetto da una rete idranti conforme alle direttive di cui al decreto del Ministro dell’interno 20 dicembre 2012. Ai fini dell’utilizzo della norma UNI 10779, per quanto applicabile, si dovra’ prevedere la realizzazione sia della protezione interna che della protezione esterna, con livello di pericolosita’ 3.
3. L’alimentazione idrica a servizio della rete di idranti di cui al comma 2 deve essere almeno di tipo singolo superiore, secondo la norma UNI EN 12845. Qualora l’alimentazione singola superiore non sia del tipo con acquedotto, si dovranno installare nell’interporto anche idranti soprasuolo, per il rifornimento dei mezzi di soccorso dei VV.F, conformi alla norma UNI EN 14384, collegati alla rete pubblica. Detti idranti devono essere in numero e posizione adeguata all’estensione e alla conformazione dell’interporto e comunque a distanza reciproca non superiore a 1000 m ed in grado di erogare almeno 500 l/min per non meno di 120 minuti.
4. L’alimentazione idrica a sevizio di piu’ impianti idrici di estinzione degli incendi deve essere di tipo combinato secondo la norma UNI EN 12845.
5. L’attivazione di ogni impianto di rivelazione e segnalazione incendio, nonche’ di spegnimento di tipo automatico, installato in qualunque locale presente nell’interporto, deve essere segnalata esternamente all’attivita’ stessa con segnali ottico-acustici e deve essere automaticamente segnalata al centro di gestione dell’emergenza. 3.2.2 Impianti elettrici.
1. Gli impianti elettrici a servizio dell’interporto e delle singole attivita’ affidatarie devono essere realizzati ed installati in conformita’ alla normativa vigente e alla legge 1° marzo 1968. n. 186.
Ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti devono avere le seguenti caratteristiche:
non costituire causa primaria di incendio o di esplosione:
non fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi;
il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d’uso dei singoli locali;
essere adeguatamente suddivisi in piu’ circuiti in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell’intero impianto;
garantire la continuita’ di esercizio dell’alimentazione dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio assicurando, comunque, la salvaguardia dei soccorritori;
essere dotati di uno o piu’ dispositivi per il sezionamento di emergenza dei circuiti costituenti pericolo per la salvaguardia dei soccorritori, ubicati in posizioni «protette» segnalate e corredati di chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
2. I quadri elettrici generali devono essere ubicati in posizione segnalata, protetta dall’incendio e facilmente accessibile. Nel caso in cui i quadri elettrici siano installati in posizione che non risulti facilmente accessibile deve essere previsto un comando di sgancio a distanza.
3. I seguenti sistemi di utenza devono disporre di alimentazione di sicurezza:
a) illuminazione di sicurezza;
b) allarme;
c) rivelazione incendio;
d) impianto di diffusione sonora;
e) sistema di controllo fumi e calore;
f) impianti di estinzione degli incendi.
L’alimentazione di sicurezza deve essere realizzata secondo la normativa tecnica vigente, in grado di assicurare il passaggio automatico dall’alimentazione primaria a quella di riserva entro:
0,5 s per gli impianti di cui alle lettere a-b-c-d,
15 s per gli impianti di cui alle lettere e-f.
Il dispositivo di ricarica degli eventuali accumulatori e/o gruppi di continuita’ deve essere di tipo automatico e con tempi di ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell’arte.
L’autonomia minima di funzionamento dei servizi di sicurezza e’ stabilita come segue:
impianti di cui alle lettere b)-c)-d)-e): 60 minuti;
impianti di cui alla lettera a): 90 minuti;
impianti di cui alla lettera f): 120 minuti.
L’installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle vigenti normative di prevenzione incendi.
4. Nei fabbricati, nelle aree a rischio specifico e nel centro di gestione dell’emergenza deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 2 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita e non inferiore a 5 lux negli altri ambienti accessibili alle persone. Per l’impianto di illuminazione di sicurezza possono essere utilizzate singole lampade autoalimentate oppure con alimentazione centralizzata installate in modo tale da garantire l’illuminamento del percorso di esodo per un’altezza non inferiore a 2 m dal piano di calpestio.
5. Gli impianti fotovoltaici presenti nell’interporto devono essere progettati, installati e gestiti secondo la regola dell’arte, in conformita’ alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. 3.2.3 Illuminazione esterna.
1. Le aree all’aperto dell’interporto, individuate dal piano generale di emergenza come punti di raccolta, i percorsi per il raggiungimento degli stessi e delle uscite dall’interporto, devono essere adeguatamente illuminate e segnalate, in condizioni di emergenza, in modo da garantire il sicuro movimento delle persone. Per i punti di raccolta dovra’ essere garantito un illuminamento non inferiore a 2 lux a livello suolo. 3.2.4 Sistema di allarme.
1. L interporto deve essere munito di un sistema di allarme in grado di avvertire, in caso emergenza, gli operatori delle attivita’ affidatarie presenti nelle stesse e di agevolare la gestione della stessa. Il sistema di allarme dovra’ prevedere adeguate codifiche in funzione del tipo di emergenza in atto.
2. Il comando di attivazione del sistema di allarme deve essere gestito dal centro di gestione dell’emergenza, sotto il continuo controllo del personale preposto.
3. Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 60 minuti.
4. Le procedure per l’attivazione del sistema di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza generale dell’interporto. 4. Locali per deposito merci.
1. I locali destinati a deposito merci e ai relativi servizi devono essere ubicati, fuori terra, in edifici indipendenti, esclusivamente destinati a tale uso, ed eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi.
2. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione devono garantire i requisiti di resistenza al fuoco determinati in conformita’ al decreto del Ministro dell’interno 9 marzo 2007.
3. I locali destinati a deposito merci e ai relativi servizi devono essere suddivisi in compartimenti antincendio, in relazione al pericolo di incendio dell’attivita’ svolta negli stessi e alle misure di protezione presenti.
4. Le vie di uscita dei locali destinati a deposito e ai relativi servizi devono essere conformi ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro che si desumono dalle finalita’ e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresi’ le esigenze funzionali e costruttive dell’ attivita’.
5. I locali destinati a deposito e ai relativi servizi devono essere muniti di un idoneo sistema di aerazione naturale costituito da aperture ricavate nelle pareti e/o nei soffitti e distribuite sul perimetro in modo da consentire un efficace ricambio dell’aria ambiente, nonche’ lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio. Le superfici di aerazione dovranno essere distribuite in maniera il piu’ possibile uniforme lungo il perimetro della struttura e, ove possibile, ricavate su pareti contrapposte. Eventuali impianti di evacuazione fumo e calore devono essere conformi alle indicazioni di cui al punto 3.2.1, comma 1.
6. Gli impianti di protezione attiva, qualora realizzati a servizio esclusivo del locale deposito e dei relativi servizi, installati in esito alla valutazione del rischio d’incendio di cui alla normativa vigente, devono essere conformi alle indicazioni di cui al punto 3.2.1., comma 1.
7. Nei locali devono essere installati, in relazione al rischio dell’attivita’, un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere ed ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all’uso previsto.
8. 1 materiali da costruzione utilizzati nei locali per i quali si richiede, in esito alla valutazione del rischio d’incendio, di cui alla normativa vigente, il requisito di reazione al fuoco, devono rispondere al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 2005 e successive modificazioni ed essere installati coerentemente alle relative certificazioni.
9. I depositi di materiali, temporaneamente ubicati all’esterno del locale, devono essere posizionati in maniera tale da garantire, in caso di incendio, la non propagazione dell’incendio all’interno dello stesso locale e ai locali attigui.
10. I locali destinati a deposito e ai relativi servizi possono comunicare direttamente, tramite porte resistenti al fuoco, adeguate alla classe del compartimento e munite di dispositivo per l’autochiusura, con locali destinati ad attivita’ lavorative strettamente pertinenti. Per tali locali devono essere applicate le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 5. Aree deposito su spazio scoperto.
1. Le aree su spazio scoperto, destinate a deposito di merci in containers e non, devono essere adeguatamente scelte e segnalate, ubicate a distanza di sicurezza da altro materiale combustibile/infiammabile depositato e dagli edifici/infrastrutture dell’interporto.
2. Per il deposito di merci in containers standard, nelle tipologie usualmente impiegate, si dovranno prevedere aree appositamente predisposte, caratterizzate da adeguati corridoi longitudinali e trasversali, per le quali sara’ indicato, con apposita segnaletica, il numero massimo di containers accatastabili e affiancabili.
3. Nelle aree destinate a deposito containers dovra’ essere permanentemente garantita la circolazione dei mezzi dei vigili del fuoco.
4. Per le aree su spazio scoperto, destinate a deposito di merci, in containers e non, si applicano, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi e altre applicabili o, in mancanza, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all’art. 15 del decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
5. Nelle aree destinate al deposito, anche temporaneo, di merci pericolose, ove i containers pieni saranno sovrapposti nel numero massimo ammesso, si dovranno inoltre adottare accorgimenti al fine di limitare l’eventuale spandimento di liquidi, inclusa l’acqua di spegnimento utilizzata in caso d’incendio. A tal fine dovranno essere realizzati pozzetti di intercettazione, bacini di raccolta sufficienti a contenere eventuali sversamenti e quanto altro necessario allo scopo. Le merci pericolose in deposito dovranno essere raggruppate per tipologia, anche nel rispetto delle norme RID/ADR, in modo da non creare incompatibilita’ fra containers posizionati nello stesso bacino di raccolta. I bacini di raccolta/contenimento dovranno essere dotati di rampe per il transito di carrelli di sollevamento e spostamento su gomma, indipendentemente dalla modalita’ ordinaria di movimentazione dei containers.
6. Nel caso di deposito di merci pericolose, dovra’ essere predisposto un sistema centralizzato per la raccolta e la consultazione dei dati delle sostanze in deposito con indicate, oltre alle informazioni fisico-chimiche della sostanza e per la gestione delle emergenze, la tipologia, la quantita’ (che non dovra’ superare, per ciascuna classe di sostanza, quella massima indicata negli atti autorizzativi), l’ubicazione, i sistemi di stoccaggio ed ogni altra informazione necessaria per la sicurezza degli operatori, anche in emergenza.
7. In presenza di deposito anche temporaneo di merci pericolose, per l’area destinata a tale deposito si devono osservare le distanze di sicurezza fissate dalle relative normative di prevenzione incendi o, in mancanza di queste, determinate a seguito della valutazione del rischio e delle ipotesi incidentali credibili, assunte a riferimento. 6. Area per terminale ferroviario intermodale.
1. Per i terminali ferroviari intermodali si applicano le misure di sicurezza e gestionali previste dal decreto ministeriale 20 ottobre 1998.
2. Nell’area destinata al terminale ferroviario dovra’ essere garantita la circolazione dei mezzi dei vigili del fuoco. 7. Aree per la sosta degli autoveicoli.
1. Le zone destinate alla lunga sosta degli autoveicoli, che sono in attesa di effettuare le operazioni di carico/scarico delle merci, devono essere opportunamente individuate ed in posizione di sicurezza rispetto alle strutture e infrastrutture dell’interporto.
2. In presenza di automezzi destinati al trasporto di merci pericolose dovranno essere adottate specifiche misure gestionali per evitare la propagazione di un eventuale incendio ai vicini autoveicoli in sosta.
3. Nelle aree di sosta degli autoveicoli destinati al trasporto di merci pericolose si dovranno inoltre adottare le misure di sicurezza di cui al punto 5, commi 5, 6 e 7. 8. Segnaletica di sicurezza.
1. Le aree e gli edifici dell’interporto e delle attivita’ affidatarie devono essere provvisti di segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni che indichi:
le uscite di sicurezza e i relativi percorsi d’esodo;
l’ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
i divieti di fumare ed uso di fiamme libere;
il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio;
i pulsanti di sgancio dell’alimentazione elettrica;
i pulsanti di allarme.
2. Le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo devono essere evidenziati da segnaletica di tipo luminoso mantenuta sempre accesa durante l’esercizio dell’attivita’, alimentata sia da rete normale che da alimentazione di sicurezza. 9. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.
1. L’organizzazione e la gestione della sicurezza dell’interporto, nel suo complesso, e delle singole attivita’ affidatane presenti nello stesso, deve rispondere ai criteri contenuti nel decreto del Ministero dell’interno 10 marzo 1998 e successive modificazioni ovvero ai decreti emanati a norma dell’art. 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. L’organizzazione e la gestione della sicurezza deve essere di tipo coordinato.
2. L’interporto dovra’ disporre di un piano generale di emergenza, coordinato con i singoli piani di emergenza elaborati per ciascuna delle attivita’ affidatarie presenti nell’area dell’interporto, incluso il terminale ferroviario intermodale, che conterra’, oltre a quanto gia’ previsto dalle vigenti disposizioni:
procedure per la gestione degli impianti tecnologici e antincendio comuni e dei sistemi di controllo attestati nel Centro di gestione delle emergenze;
misure specifiche per assistere gli utenti esterni e le eventuali persone disabili presenti;
indicazioni da fornire agli autoveicoli e ai treni merci diretti all’interporto in concomitanza con la fase emergenziale;
azioni da intraprendere, a cura dell’interporto e/o attivita’ affidatarie, in relazione agli scenari emergenziali ipotizzati;
ogni altra indicazione utile alla gestione dell’emergenza.
3. Al fine di assicurare il necessario coordinamento delle operazioni da affrontare in caso di emergenza, l’interporto deve essere provvisto di un locale, denominato centro di gestione dell’emergenza, che puo’ eventualmente coincidere con il locale portineria, se di caratteristiche idonee.
Il centro di gestione dell’emergenza deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni con gli operatori dell’emergenza e del soccorso, nell’ambito dell’interporto e con l’esterno. Nello stesso devono essere custodite, per le squadre di emergenza:
le planimetrie dell’intero interporto riportanti l’ubicazione delle vie di accesso e di uscita dal complesso, i vari ambienti/edifici presenti, con indicazione delle relative destinazioni d’uso, delle attivita’ svolte e dei materiali presenti negli stessi, dei mezzi e gli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico;
gli schemi funzionali degli impianti tecnologici di servizio, con l’indicazione dei relativi dispositivi di gestione e arresto;
il piano di emergenza generale dell’interporto con l’elenco completo del personale incaricato, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ecc;
sistema per la raccolta e la consultazione dei dati delle merci in deposito e/o in lavorazione e delle relative schede di sicurezza;
gli elementi significativi, ai fini della gestione dell’emergenza, dei singoli piani di emergenza di ciascuna delle attivita’ affidatarie presenti;
ogni altro documento utile alla gestione dell’emergenza.
Il centro di gestione delle emergenze deve essere operativo ed immediatamente accessibile, in caso di emergenza, al personale interessato, ai Vigili del Fuoco, alle Autorita’ esterne e deve essere sempre presidiato da personale all’uopo incaricato e adeguatamente formato. In assenza del presidio continuativo nel tempo, l’attivazione degli impianti di protezione attiva presenti nell’interporto deve essere automaticamente segnalata ad una centrale operativa, anche esterna all’interporto, sempre presidiata da personale adeguatamente formato.
4. Deve essere previsto un servizio di sicurezza antincendio dell’interporto, disponibile nelle 24 ore facente capo al centro di gestione delle emergenze, ricompreso nel piano di emergenza generale, al fine di consentirne la tempestiva attuazione.
5. Il personale dell’interporto, incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione dell’emergenza deve essere in possesso dell’attestato di idoneita’ tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996 n. 609, previa frequentazione del corso di tipo C, di cui all’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998 e successive modificazioni. Per il personale delle attivita’ affidatarie incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione dell’emergenza si osserveranno le pertinenti direttive di cui al decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998 e successive modificazioni.
6. All’ingresso dell’interporto devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e degli utenti in caso di sinistro ed in particolare la planimetria dell’area deve indicare:
le vie di circolazione ed il percorso di evacuazione con i relativi varchi sulla recinzione nonche’ l’area di sicurezza;
i mezzi e gli impianti di estinzione disponibili;
i divieti da osservare da parte degli utenti.
7. Al fine di assicurare l’informazione delle persone che operano a vario titolo nel complesso, deve essere predisposta dall’interporto, e dallo stesso fornita a ciascuna delle attivita’ affidatarie, un’adeguata scheda informativa contenente, oltre alle informazioni di carattere generale e di funzionamento della struttura con i relativi servizi, un’apposita sezione dedicata alla sicurezza antincendio del complesso. La suddetta scheda dovra’ altresi’ contenere una planimetria semplificativa della struttura, con l’indicazione delle vie di uscita e dei primi comportamenti da tenere in caso di emergenza, ivi comprese le codifiche degli allarmi e le modalita’ di allertamento della direzione dell’interporto. La stessa dovra’ essere divulgata ai fornitori di servizi da parte degli affidatari delle singole attivita’.
Art. 2
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attivita’ di cui all’art. 1, sono realizzati e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilita’ delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali o edifici;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici, locali o aree esterne;
e) assicurare la possibilita’ che gli occupanti lascino i locali, gli edifici e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilita’ per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, e’ approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.
Art. 4
Applicazione delle disposizioni tecniche
1. Le disposizioni di cui all’art. 3 si applicano agli interporti e alle relative attivita’ affidatarie di cui all’art. 1, di nuova realizzazione e agli interporti e alle relative attivita’ affidatarie esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale o di ampliamento, successivi a predetta data, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.
2. Gli interporti e le relative attivita’ affidatarie di cui all’art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguati alla regola tecnica allegata al presente decreto secondo le disposizioni di cui all’art. 6, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Gli interporti e le attivita’ affidatarie incluse nell’elenco di cui all’Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esentati dall’obbligo di adeguamento nei seguenti casi, fatto salvo comunque il rispetto del punto 9 della regola tecnica allegata al presente decreto:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita’, cosi’ come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia;
b) siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validita’ o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui all’art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell’art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Art. 5
Commercializzazione ed impiego dei prodotti
1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato nel presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti di prestazione previsti dal presente decreto.
2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali e’ richiesto il requisito di reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali e’ richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, gia’ sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.
3. Ai fini della sicurezza antincendio, le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purche’ legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Turchia in virtu’ di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto se utilizzati nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione equivalente a quello prescritto dal decreto stesso.
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, gli interporti e le attivita’ affidatarie di cui all’art. 4, comma 2, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 4, comma 3, sono adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della allegata regola tecnica, entro i termini temporali di seguito indicati:
a) entro il termine previsto dall’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per i seguenti punti:
3.2;
3.2.2;
4, limitatamente ai commi 4,7 e 9;
5, limitatamente ai commi 1,2, 3, 6 e 7;
7, limitatamente ai commi 1 e 2;
8;
9.
b) entro due anni dal termine previsto alla precedente lettera a), per i seguenti punti:
3.2.3;
3.2.4.
c) entro quattro anni dal termine previsto alla precedente lettera a), per i restanti punti della regola tecnica, escluso il punto 3.1, comma 1, le cui disposizioni non si applicano agli interporti e alle attivita’ affidatarie esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il progetto di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
3. Al termine degli adeguamenti previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attivita’ ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
4. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2014
Il Ministro dell’interno
Alfano
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lupi