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Brutte notizie in vista per gli imprenditori agricoli. L’articolo 22 comma 1 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n° 66 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 aprile (il famoso Decreto IRPEF, quello degli 80 euro) ha modificato, a partire dal 2014, la determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche e dalla produzione di biocarburanti per gli imprenditori agricoli.
Art. 22 – Riduzione delle spese fiscali
1. All’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: “e si considerano produttive di reddito agrario” sono sostituite dalle seguenti: “. Il reddito e’ determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditivita’ del 25 per cento,”. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d’imposta”
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Quindi a quanto sembra, tutte le entrate derivanti dalle attività legate alle rinnovabili per gli imprenditori agricoli non saranno più tassate tramite rivalutazione delle rendite catastali, bensì al 25% fisso. Secondo i dati di produzione attuale (fonte GSE.it) il gettito aggiuntivo dovrebbe attestarsi, a regime, attorno ai 50 milioni di euro l’anno.