Modifica del Titolo IV – del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini.
(G.U. 15 marzo 2014, n. 62)
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1994, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attivita’ ricettive turistico alberghiere» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita’ di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, con particolare riferimento Allegato I – Requisiti di base delle opere di costruzione, punto 2 – Sicurezza in caso di incendio;
Rilevata la necessita’ di aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994 per la parte concernente le attivita’ di rifugi alpini;
Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Modifica alla regola tecnica di prevenzione incendi per i rifugi
alpini
1. Il titolo IV – Rifugi Alpini della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 e’ sostituito con quello previsto dall’allegato al presente decreto.
Allegato
(Sostituisce il titolo IV-Rifugi alpini – dell’allegato al DM 9 aprile 1994)
TITOLO IV
Rifugi alpini
23. GENERALITA’
Ai fini della presente regola tecnica i rifugi alpini sono classificati secondo i seguenti criteri:
raggiungibili con strada rotabile;
non raggiungibili con strada rotabile.
Si intende per strada rotabile una strada ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, con carreggiata di larghezza complessiva non inferiore a 2,75 m.
Si intendono raggiungibili con strada rotabile anche i rifugi presso i quali e’ possibile arrivare attraverso una via di accesso, anche solo pedonale, di lunghezza non superiore a 300 m dalla strada rotabile, a prescindere dal dislivello esistente tra il piano strada e il piano dell’area esterna del rifugio.
Non rientrano nella categoria dei rifugi alpini i bivacchi fissi ed i ricoveri, intendendosi con tale denominazione quelle modeste costruzioni adibite al ricovero degli alpinisti con le seguenti peculiarita’: sempre incustoditi ed aperti in permanenza, senza presenza di viveri e di dispositivi di cottura, ma con lo stretto necessario per il riposo ed il ricovero d’emergenza. 24. REGOLE GENERALI
Indifferentemente dalla categoria di appartenenza, la sicurezza antincendio dei rifugi alpini deve essere mirata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. la riduzione al minimo delle occasioni di incendio;
2. la stabilita’ delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare l’esodo degli occupanti;
3. la limitata produzione di fuoco e fumi all’interno delle opere e la limitata propagazione del fuoco alle opere vicine.
In particolare:
a) sorgenti di innesco: devono essere eliminate le sorgenti di innesco, deve essere imposto il divieto di fumare od accendere fuochi, eccezion fatta nei locali per cio’ appositamente predisposti di cui alla successiva lettera f);
b) apparecchi di cottura: sugli apparecchi di cottura (fornelli e cucine) di pertinenza del rifugio, funzionanti a gas, qualunque sia la loro potenzialita’, devono essere installati rubinetti valvolati oltre ad una valvola generale di intercettazione, idoneamente segnalata e ubicata in posizione esterna all’edificio. Salve le disposizioni di cui al punto 25, le bombole di gas devono essere collocate all’esterno del rifugio;
c) depositi pericolosi: i depositi di sostanze combustibili, prodotti infiammabili, rifiuti ecc. devono essere ubicati all’esterno od in locali separati senza diretta comunicazione;
d) porte di esodo: dalle porte di esodo devono essere eliminate le chiusure a chiave dall’interno, i dispositivi a catenaccio, a scorrere o similari, garantendo l’apertura con l’azionamento di maniglia dall’interno. L’eventuale chiusura potra’ avvenire solo dall’esterno nei periodi di inattivita’, temporanea o permanente. Qualora le condizioni delle precipitazioni nevose lo rendano necessario, le porte di esodo attestate sull’esterno possono aprirsi verso l’interno;
e) inferriate: le inferriate o qualsiasi altra protezione fissa delle finestre che non ne consenta l’uso come via di esodo di emergenza, e parimenti l’accesso ai soccorsi, devono essere eliminate ovvero rimosse durante i periodi di apertura;
f) locali cottura: i locali da adibirsi a cottura cibi, anche da parte degli ospiti, devono essere protetti sulle pareti per almeno 150 cm da terra, e sui pavimenti per un raggio di almeno 100 cm attorno ai posti ove vi puo’ essere fiamma libera, con materiali di classe “0”. La larghezza delle zone protette sulle pareti deve estendersi per lo stesso raggio di 100 cm;
g) protezione delle sorgenti di calore: attorno alle stufe per un raggio di almeno 100 cm, sia sul piano verticale, che orizzontale, devono essere presenti materiali di classe “0”. I canali da fumo, negli attraversamenti od in vicinanza di materiali combustibili, devono essere protetti evitando che vi siano punti con temperature in grado di provocare innesco dei suddetti materiali. Per l’operazione di asciugatura degli indumenti devono essere predisposti appositi appoggi o sostegni fissi a distanza adeguata dalle sorgenti di calore onde evitare la possibilita’ di innesco;
h) dispositivi di chiamata: ove non sia presente e disponibile per l’emergenza un apparecchio telefonico, dovra’ essere installato, in posizione segnalata e protetta, un apparecchio radio di chiamata ad alimentazione autonoma, su banda fissa, in grado di inviare automaticamente la segnalazione di soccorso per un periodo non inferiore alle 4 ore, differenziata in base al tipo di intervento richiesto e codificata per l’individuazione;
i) dotazione di emergenza: quando la quota del rifugio superi i 2000 m sul livello del mare o, pur a quote inferiori, le condizioni meteorologiche locali che si possano presentare siano riconducibili a quelle di detta quota limite, dovra’ essere reso disponibile il sacco d’emergenza. Lo stesso, disposto in custodie sigillate, sara’ costituito da un telo alluminato a forma di sacco, atto a contenere completamente l’alpinista o da un dispositivo analogo in grado di fornire almeno le stesse caratteristiche di salvaguardia termica. I sacchi di emergenza, in numero pari alla capienza massima del rifugio, aumentata del 20%, dovranno essere custoditi in un apposito alloggiamento, chiaramente segnalato, provvisto di chiare indicazioni sul suo uso, distante dal rifugio in modo da non essere coinvolto dall’eventuale incendio;
l) schede tecniche: a cura del responsabile dell’attivita’ dovranno essere redatte schede tecniche indicanti le caratteristiche del rifugio ai fini antincendio, nelle quali dovra’ essere indicato nome e cognome del responsabile dell’attivita’. Il responsabile dovra’ provvedere almeno annualmente al controllo generale dell’attivita’, delle dotazioni previste e dell’efficienza degli impianti;
m) dimensionamento delle uscite di sicurezza: ai fini del dimensionamento delle uscite su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna e’ consentito non sommare l’affollamento dei locali adibiti a sala da pranzo e colazione con quello proveniente dalle camere, qualora la struttura sia frequentata esclusivamente da ospiti che pernottano, come da apposita dichiarazione che dovra’ essere sottoscritta dal responsabile dell’attivita’. Il dimensionamento delle uscite dovra’ comunque risultare adeguato al piu’ gravoso dei due affollamenti. 25. RIFUGI DI CAPIENZA NON SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI
Ai fini della progettazione e della verifica antincendio di tali strutture, devono essere rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio.
Le strutture orizzontali e verticali dei rifugi di nuova costruzione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a R 30.
Tutti i rifugi alpini devono, inoltre, rispettare quanto di seguito indicato:
a) devono essere svolte le prove periodiche di cui al punto 14.1 con frequenza almeno annuale;
b) fermo restando il rispetto delle prescrizioni del punto 24, e’ consentito mantenere all’interno del locale una sola bombola di GPL, di peso non eccedente i 25 kg, purche’ la stessa sia utilizzata esclusivamente per l’alimentazione degli apparecchi di cottura;
c) devono essere installati estintori conformemente a quanto richiesto nel precedente punto 11.2. 26. RIFUGI DI CAPIENZA SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO 26.1 Rifugi nuovi ed esistenti raggiungibili con strada rotabile
Ai rifugi alpini di questa categoria si applicano, a seconda che siano nuovi o esistenti, le disposizioni di cui alle parti prima e seconda del Titolo II del presente decreto. 26.2 Rifugi nuovi non raggiungibili da strada rotabile
Per i rifugi di questa categoria si applicano le stesse disposizioni di cui al Titolo II parte prima del presente decreto.
Per quanto attiene agli aspetti connessi alla reazione al fuoco, alla resistenza al fuoco, agli estintori portatili, agli impianti idrici antincendi, agli impianti di rivelazione e segnalazione incendi e alla segnaletica di sicurezza, devono essere rispettate le normative vigenti.
E’ pero’ ammesso che:
non siano rispettate le prescrizioni dei punti 5.3 e 5.4 e siano, invece, disponibili almeno scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell’edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L’ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;
la frequenza delle prove periodiche di cui al punto 14.1, sia almeno annuale;
per i rifugi della presente categoria sino a due piani fuori terra, e’ consentito che il numero delle uscite su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna sia di uno per ogni piano e che dalla porta di ciascuna camera e da ogni punto dei locali comuni sia possibile raggiungere una uscita con un percorso non superiore a 40 m. 26.3 Rifugi esistenti non raggiungibili da strada rotabile ma
raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in servizio pubblico
con esclusione delle sciovie
Per tali rifugi si applicano le disposizioni del Titolo II parte seconda del presente decreto.
Per quanto attiene agli aspetti connessi alla reazione al fuoco, alla resistenza al fuoco, agli estintori portatili, agli impianti idrici antincendi, agli impianti di rivelazione e segnalazione incendi e alla segnaletica di sicurezza, devono essere rispettate le normative vigenti.
E’ inoltre richiesto che:
siano disponibili scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell’edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L’ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;
per gli edifici con piu’ di due piani fuori terra, ad ogni piano sia presente una seconda via di esodo e sia garantito il necessario sfollamento.
E’ pero’ ammesso che:
a) la resistenza al fuoco delle strutture, indipendentemente dal carico d’incendio e dall’altezza dell’edificio, sia non inferiore a R 30;
b) non si applichi la prescrizione relativa alle separazioni con caratteristiche di resistenza al fuoco fra corridoi e stanze di cui al punto 19.5;
c) le scale siano di tipo protetto negli edifici a piu’ di tre piani fuori terra;
d) la larghezza minima delle vie di esodo non sia inferiore a 60 cm, senza ulteriori riduzioni in ragione delle tolleranze dimensionali;
e) le vie di esodo, ulteriori alla prima, siano costituite da scale a pioli, realizzate in materiali incombustibili, poste all’esterno del rifugio, solidamente ancorate e con le seguenti caratteristiche minime: larghezza non inferiore a 35 cm netti sui pioli, alzata netta non superiore a 30 cm e con pioli distanti almeno 15 cm dalle pareti. Tali scale devono essere raggiungibili attraverso vani apribili, di dimensioni nette non inferiori a 60 cm di larghezza e 80 cm di altezza. Ciascuna scala a pioli, realizzata come sopra, sara’ conteggiata con una capacita’ di deflusso pari a 20. Tali scale devono essere realizzate in conformita’ alle norme antinfortunistiche ed inoltre occorre prevedere anche un corrimano continuo che sporga almeno per 30 cm dal filo dei pioli o altro equivalente riparo. Per altezze delle scale a pioli superiori a 10 m, occorre prevedere un piano di sosta almeno di 70 cm di larghezza e di 50 cm di sporgenza dal fabbricato con parapetto normale e fermapiedi, da cui sia possibile riprendere la discesa su altra scala adiacente (anche a pioli);
f) la capacita’ di deflusso da assumere in funzione della tipologia delle vie di esodo e dell’ubicazione dei piani e’ quella riportata nella tabella che segue;
g) i dispositivi di illuminazione di sicurezza e di allarme siano alimentati, qualora non disponibile l’alimentazione elettrica di rete, da altra fonte alternativa (gruppo elettrogeno, generatore eolico, fotovoltaico, ecc);
h) nell’impossibilita’ di realizzare, per assenza di fonti idriche o riserve adeguate, un impianto idrico antincendio secondo le prescrizioni del punto 11.3, dovra’ essere previsto almeno un estintore di capacita’ estinguente 13 A e 89 BC, in ragione di uno ogni 50 mq e comunque uno ogni piano;
i) la frequenza delle prove periodiche, di cui al punto 14.1, sia almeno annuale;
j) ogni vano scala abbia una superficie netta di aerazione permanente in sommita’, non inferiore a 0,50 mq, avente le caratteristiche del punto 6.6 ultimo comma.
In alternativa a quanto previsto al presente punto 26.3 e’ consentito applicare le prescrizioni di cui al successivo punto 26.4 a condizione che sia realizzato un impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio a servizio dell’intera attivita’ e che sia garantita la presenza, durante tutti i periodi di apertura al pubblico del rifugio, di almeno un addetto che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo; tale addetto deve avere conseguito l’attestato di idoneita’ tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso almeno di tipo B di cui all’allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tale addetto, ivi compreso l’uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalita’ di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609. 26.4 Rifugi esistenti non raggiungibili da strada rotabile
A tali rifugi si applicano le prescrizioni di cui al precedente punto 26.3, con esclusione di quanto richiesto alle lettere a) e c). Inoltre non e’ richiesta l’osservanza del punto 19 del Titolo II parte seconda. E’ pero’ ammesso che, qualora non vi sia alcun tipo di alimentazione elettrica, l’illuminazione di sicurezza sia del tipo con lampade portatili ad alimentazione autonoma ed i dispositivi di allarme siano ad azionamento manuale.
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. I rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere adeguati alle disposizioni del Titolo IV del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, come modificato dal presente decreto, secondo le indicazioni di cui al successivo comma, salvo che nei seguenti casi:
a) sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, i rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, di capienza superiore a venticinque posti letto, devono essere adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dal decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, come modificato, da ultimo, dal presente decreto, entro i termini temporali di seguito indicati:
a) entro il termine previsto dall’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per i seguenti punti della regola tecnica allegata al predetto decreto 9 aprile 1994:
9 – Impianti Elettrici;
11.2 – Estintori, incluso il punto 26.3, lettera h), ove pertinente;
13 – Segnaletica di Sicurezza;
14 – Gestione della Sicurezza;
15 – Addestramento del Personale;
17 – Istruzioni di Sicurezza.
b) entro due anni dal termine previsto alla precedente lettera a), per i restanti punti della predetta regola tecnica.
3. Il progetto di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) e, b) del comma precedente.
4. Ad ognuna delle scadenze indicate al comma 2 dovra’ essere presentata la segnalazione certificata di inizio attivita’ ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni.
5. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, i rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, di capienza non superiore a venticinque posti letto, devono essere adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, come modificato, da ultimo, dal presente decreto, entro il termine di cui al precedente comma 2, lettera b).
6. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 2014
Il Ministro: Alfano