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Il CEI ha pubblicato la quarta edizione della Norma CEI 11-27.
Il nuovo documento si è reso necessario per aggiornare il testo alla nuova edizione della Norma CEI EN 50110-1, nonchè al Decreto Legislativo 81/08 (la terza edizione era del 2005 e – ovviamente –  riportava ancora riferimenti alla “vecchia” 626).
La Norma 11-27 (“Lavori su impianti elettrici”) e la Norma EN 50110 (11-48  e 11-49 “Esercizio degli impianti elettrici”) sono state pubblicate contemporaneamente al fine di poterle confrontare soprattutto per i rispettivi contenuti: per questo motivo, la Norma italiana è stata redatta facendo corrispondere la numerazione degli articoli e dei paragrafi alla norma europea, quando possibile.
Completano la nuova norma una serie di allegati, sette per la precisione, con importanti informazioni in merito alle distanze di sicurezza e sull’analisi del rischio. Completano il testo le seguenti schede:
Delega del ruolo operativo di Responsabile dell’Impianto da URI a RI ai sensi della Norma CEI 11-27;
Esempi di moduli per lavori elettrici:
Modello PL1 esempio di piano di lavoro;
Modello PI1 esempio di piano di intervento;
Consegna e restituzione impianto;
Esempio di scheda per lavori ripetitivi;
Dichiarazione esplicita della non applicabilità della distanza di lavoro (Dw) della Norma CEI EN 61936-1.

Il nuovo documento non stravolge i contenuti e non modifica le procedure, ma introduce alcune novità importanti, che vale la pena di presentare:

La distanza DA9
distanze dl dv da9 norma cei 11-27
Per tener conto delle definizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/08, nella nuova Norma 11-27 si è introdotta la distanza DA9 riguardante i lavori non elettrici.
L’allegato IX del Decreto Legislativo 81/08 prescrive semplicemente le distanze di sicurezza di rispettare in caso di lavori non elettrici in prossimità di parti attive non protette in condizioni non rispondenti alle indicazioni contenute nelle norme tecniche. Le distanze DA9 sono ovviamente superiori a DV e vanno da 3 metri in bassa tensione (fino a 1kV) a 7 metri per tensioni di esercizio superiori a 220 kV.
In materia di distanze, la nuova edizione supera inoltre la differenza concettuale tra le precedenti edizioni delle 11-27 e 50110, per gli impianti di bassa tensione, fra l’approccio utilizzato in sede comunitaria (DL = 0 e DV = 30 cm) e quello nazionale (DL = 15 cm e DV = 65 cm) e adotta le distanze in tabella (le distanze in rosso barrato sono quelle indicate nella scorsa edizione della Norma):

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E’ stata aggiornata la definizione di lavoro elettrico: sono definiti elettrici tutti i lavori svolti al disotto della distanza DV, indipendentemente dalla loro natura. La nuova definizione tuttavia non ha modificato in alcun modo il corpo essenziale della norma che consiste, soprattutto, delle procedure di lavoro.

 

URI e URL
uri url pl ri
Si deve porre l’attenzione alle nuove definizioni e in particolare a quelle da 3.2.1 a 3.2.4 riferite alle figure professionali denominate rispettivamente con gli acronimi:
– URI, Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico: “Unità designata alla responsabilità complessiva per garantire l’esercizio in sicurezza di un impianto elettrico mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell’impianto. Tali responsabilità rimangono di fatto in capo al responsabile dell’Unità. Per grandi impianti elettrici complessi o per grandi reti elettriche, si può individuare una Unità responsabile di tutti gli impianti elettrici con la possibilità di delegare a singole persone compiti di responsabilità di parti d’impianto anche per periodi limitati e definiti (es. impianti per la produzione di energia elettrica, trasformazione e/o cabine di smistamento, ecc.) mediante documentazione scritta.“. L’URI, se coincide con il RI, deve essere necessariamente una PES.

– RI, Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico:  “Persona responsabile, durante l’attività di lavoro (Per “lavoro” si intende qualsiasi attività che interferisca con l’impianto elettrico considerato), della sicurezza dell’impianto elettrico. Tale persona può coincidere con la stessa persona che ricopre il ruolo di URI e PL se ne ha le competenze.”.

– URL, Persona o Unità Responsabile della realizzazione del lavoro: “Unità (o Persona ) cui è demandato l’incarico di eseguire il lavoro. La responsabilità rimane di fatto in capo al responsabile dell’Unità. Nel caso la URL sia una persona, essa può coincidere con la stessa che ricopre il ruolo di persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa sul posto di lavoro (PL).“.

– PL, Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa: “Persona designata alla responsabilità della conduzione operativa del lavoro sul posto di lavoro.“.

URIMentre la figura URI è presente anche nella CEI EN 50110-1, la figura URL è presente soltanto nella presente norma per tener conto delle Società strutturate e/o di grandi dimensioni che hanno uno staff responsabile della progettazione dei lavori da eseguire sugli impianti elettrici e hanno anche il compito di condurre le relative analisi del rischio. Per questioni di armonizzazione della presente norma tecnica al DM 4 febbraio 2011, relativo ai lavori sotto tensione su impianti di Alta tensione, invece, il ruolo del PL è stato privato, in particolare, del compito di condurre le analisi del rischio quando nominato da un URL.
Per evitare fraintendimenti connessi alle nuove figure, si deve tener presente che URI e URL sono state introdotte per tener conto che nelle aziende/società organizzate e strutturate (ad es. di medie e grandi dimensioni) ogni attività lavorativa viene studiata e progettata più che da una singola persona, da uno staff aziendale.
Quest’ultimo può essere formato da personale appartenente a più comparti e che viene coinvolto per le più svariate ragioni in relazione al mansionario aziendale e/o alle responsabilità assegnate.
Per le aziende con minore struttura o per gli artigiani o per micro aziende, le figure di URI e URL possono non essere presenti, come del resto le figure distinte di RI e PL; queste ultime, peraltro, possono coincidere in un’unica Persona.
La Nuova Norma 11-27, prescindendo dalla reale organizzazione aziendale e dalle relative dimensioni, fa riferimento soltanto al RI e al PL. Per questo motivo, assumono importanza le definizioni di cui sopra in quanto rendono possibile, a cura dell’eventuale azienda interessata, l’esplicito abbinamento del loro personale all’URI o all’URL, oppure al RI o al PL.

Nessuna modifica sostanziale invece per le definizioni di PES, PAV e PEI. Le definizioni sono:
– Persona esperta in ambito elettrico (PES): “Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.”;
– Persona avvertita (PAV): “Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.”;
– Persona comune (PEC): “Persona che non è esperta e non è avvertita.”.

Controlli funzionali: misure
Va sicuramente approfondito il discorso “misure”, in quanto la nuova Norma ne parla più nel dettaglio, rispetto alla precedente edizione.  Cosa molto gradita.
Nella quarta edizione della Norma CEI 11-27 vengono definite “misure” tutte le operazioni per misurare i dati fisici all’interno di impianti elettrici.
Le misure in presenza di rischio elettrico devono quindi essere eseguite solo da PES o PAV o, escluse le misure nei lavori sotto tensione, da PEC solo se sorvegliate da PES o PAV o sotto la supervisione di PES.
Quando si effettuano misure su impianti elettrici, la Norma ricorda che devono essere utilizzati solo strumenti di misura adeguati e sicuri, costruiti in conformità alle Norme della serie CEI EN 61557 e che tutti gli strumenti devono essere controllati prima dell’uso e, se necessario, dopo l’uso.

Se vi è rischio di contatto con parti attive, il personale che esegue le misure deve fare uso di idonei dispositivi di protezione individuale e prendere, in base alla valutazione del rischio,  precauzioni contro lo shock elettrico e contro gli effetti di cortocircuiti e archi elettrici. Non è sempre necessario indossare i guanti e la visiera.
La nuova 11-27 fornisce quattro esempi concreti di applicazione delle procedure sui lavori elettrici in base alle diverse possibili situazioni impiantistiche. Eccoli:

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11-271. Parti attive non accessibile e puntali
con caratteristiche tali da evitare cortocircuiti

Una misura (ad esempio prova strumentale di intervento di un interruttore differenziale) su parti attive non accessibili con grado di protezione almeno IPXXB, eseguita utilizzando strumenti e puntali costruiti secondo la relativa norma di prodotto che una volta a contatto con la parte attiva consentano di mantenere un grado di protezione IPXXB, può essere eseguita senza seguire la procedura dei lavori sotto tensione, in quanto, anche in base alla definizione di lavoro elettrico, non è necessario prevedere misure di sicurezza per evitare il rischio elettrico. In questo caso non sono presenti rischi di arco elettrico e shock elettrico e conseguentemente non è necessario fare uso dei relativi dispositivi di protezione individuale.

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Norma CEI 11-272. Parti attive accessibili o rese tali dall’inserimento dei puntali
Al contrario, se le parti attive sono accessibili (grado di protezione inferiore a IPXXB) o sono rese accessibili dall’inserimento dei puntali dello strumento, è necessario seguire le procedure del lavoro sotto tensione.
La misura che deve essere eseguita da PES o PAV idonee ai lavori sotto tensione in BT indossando i guanti isolanti, ma senza la necessità della visiera di protezione contro il cortocircuito, in quanto il quadro aperto presenta una protezione verso le parti attive < IPXXB e tenendo conto del tipo di puntali impiegati (dimensioni e forma della punta di contatto nuda) e della distanza delle parti attive tra di loro e verso le masse, c’è il rischio di contatto accidentale ma non c’è rischio di cortocircuito accidentale.

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033. Rischio di contatto accidentale con parti attive in prossimità
In ogni caso va valutata la presenza di parti attive prossime che possono determinare un lavoro in prossimità. nel caso in figura la misura che deve essere eseguita da PES o PAV indossando i guanti isolanti, ma senza la necessità della visiera di protezione contro il cortocircuito, in quanto il quadro aperto presenta una protezione verso le parti attive minore di IPXXB e tenendo conto del tipo di puntali impiegati (dimensioni e forma della punta di contatto nuda) e della distanza delle parti attive tra di loro e verso le masse, non c’è rischio di cortocircuito accidentale. C’è tuttavia il rischio di contatto accidentale con le parti attive accessibili in prossimità. (in alternativa ai guanti isolanti occorre rendere inaccessibili le parti attive con una protezione, ad esempio un telo isolante).

 

Nuova 11-27 2013

4. Rischio di cortocircuito
Anche in questo caso la misura che deve essere eseguita da PES o PAV idonee ai lavori sotto tensione in BT. In questo caso devono essere indossati i guanti isolanti, l’elmetto e la visiera di protezione contro il cortocircuito.
Il quadro aperto in figura presenta infatti una protezione verso le parti attive minore di IPXXB.
Tenendo conto del tipo di puntali impiegati (dimensioni e forma della punta di contatto nuda) e della distanza delle parti attive tra di loro e verso le masse, c’è rischio di contatto accidentale e di cortocircuito accidentale. La nuova Norma è disponibile per l’acquisto sul cei webstore (prezzo di copertina 80 euro, prezzo soci 64 euro).
Per maggiori approfondimenti sui lavori elettrici si rimanda ai prossimi articoli sul sito e al manuale “Lavori elettrici” (NT24.it) di imminente pubblicazione.

Si ricorda peraltro che NT24 organizza corsi di aggiornamento nelle aziende a richiesta su questo argomento. Per maggiori informazioni CONTATTACI.

Ing. Luca Vitti
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