Ogni tanto succede, ricordate l’attesa del DM 37/08? Stavolta è il turno dell’Attestato di Prestazione Energetica: tre documenti, il Decreto “Destinazione Italia”, la “Legge di Stabilità” e il Decreto “Milleproroghe” hanno, nel giro di pochi giorni (una settimana di Gazzetta Ufficiale), introdotto sanzioni fino a 18.000 euro, prorogato i termini di applicazione delle sanzioni e infine annullato (per immobili pubblici) l’obbligo di allegare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Fino a dicembre la situazione era chiara: secondo la Legge 3 agosto 2013 n. 90 erano nulli i contratti di compravendita e locazione stipulati in mancanza dell’Attestato di prestazione energetica. Erano nulli anche in caso di cessioni a titolo gratuito, cosa non richiesta dalla Direttiva 2010/31/Ue. Ne è scaturita una serie di revisioni che ha prodotto un mostro:
Decreto-Legge 23 dicembre 2013 , n. 145 (Destinazione Italia)
Articolo 1 comma 7. All’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3 -bis sono sostituiti dal seguente:
«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.
In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, ai fi ni dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità)
Articolo 1 comma 139. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 6, comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al comma 12,»;
Decreto Legge 30 dicembre 2013 n. 151 (Milleproroghe)
Articolo 2 comma 5. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.), e successive modifiche ed integrazioni, nonche’ all’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, puo’ essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 6.
Ad oggi tutti e tre i documenti sono in vigore. Non si capisce quindi se l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) sia o meno obbligatorio nel caso di compravendita o locazione. Addirittura nel caso di immobili pubblici l’APE puo’ essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento. Attendiamo chiarimenti.