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Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 (il famoso 81/08: “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, Supplemento Ordinario n. 108), abrogando tutte le precedenti prescrizioni normative, ha apportato importanti modifiche alle modalità di esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici, delegando la definizione delle indicazioni tecniche specifiche all’ente Normatore (in questo caso il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano).
In attesa dell’imminente pubblicazione della nuova Norma CEI 11-27 (l’inchiesta pubblica è terminata lo scorso 17 giugno) che riallineerà la trattazione all’81/08, ripercorriamo i concetti fondamentali per lavorare in sicurezza.

Valutazione del rischio
Secondo l’Art. 80 “Obblighi del datore di lavoro”: Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche’ i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
a) condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro, comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure adottate.
Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

Lavori sotto tensione
Secondo l’Art. 82 “Lavori sotto tensione” è vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;
b) per sistemi di categoria 0 e I purché l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purché:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2) l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.

Lavori in prossimità di parti attive
Secondo l’Art. 83 “Lavori in prossimità di parti attive” non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato IX del Decreto 81/08, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Si considerano idonee le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche. (Tabella 1 dell’allegato IX del Decreto Legislativo 81/08 –  “Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche”).

PES e PAV
I “criteri definiti nelle norme di buona tecnica”, secondo il Parere Ministeriale 22 Novembre 2012 prot.: 37/0021851 sono ufficialmente quelli indicati dalla Norma CEI 11-27 “Lavori elettrici”.
Tale norma prevede tra l’altro che il datore di lavoro attribuisca per iscritto il livello di qualifica ad operare sugli impianti elettrici che può essere: persona esperta (PES), persona avvertita (PAV) e persona idonea ad eseguire lavori elettrici sotto tensione.
La norma CEI 11-27 (attualmente in revisione), fornisce quindi sia prescrizioni che linee guida al fine di individuare i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, di normative e di sicurezza, nonché di capacità organizzative e d’esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici, che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità delle persone esperte (PES), avvertite (PAV) ed idonee ad effettuare in sicurezza lavori sugli impianti elettrici.
Successivamente alla partecipazione degli addetti a percorsi formativi, e una volta acquisita la giusta conoscenza della materia e consapevolezza dei rischi,  gli stessi potranno essere qualificati dal proprio datore di lavoro come “persona avvertita (PAV) ”,“persona esperta (PES) ” e “idonea ai lavori elettrici in tensione” ai sensi delle norme CEI 11-27, CEI EN 50110-1 e CEI EN 50110-2 (CEI 11-48 e CEI 11-49). Solo allora potranno effettivamente eseguire “lavori elettrici”.
Si ricorda che la Persona ESperta (PES) è la persona capace di svolgere il lavoro in completa autonomia, gestendo, senza aiuto da altri, gli imprevisti. L’idoneità del lavoratore dipendente ad effettuare lavori elettrici dovrebbe essere verificata dal datore di lavoro almeno una volta l’anno.

Formazione in aula
La Norma CEI 11-27 suggerisce i livelli di formazione minima per l’esecuzione di lavori elettrici necessaria ad un PES o PAV, individuando 4 livelli di conoscenza (due pratici e due teorici):
Livello 1A (teorico): conoscenza delle principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica con particolare riguardo ai D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni; Norma CEI EN 50110-1, Norma CEI 11-27, Norma CEI 99-2 e 99-3, Norma CEI 64-8; effetti dell’elettricità sul corpo umano; attrezzature e dispositivi di protezione individuale, impiego, verifica e conservazione; responsabilità e compiti del responsabile dell’impianto e del preposto ai lavori; preparazione del lavoro; documentazione; sequenze operative di sicurezza; comunicazioni; cenni di primo intervento di soccorso.
Livello 2A (teorico): Norma CEI 11-27 con particolare riguardo ai lavori sotto tensione; Norma CEI EN 50110-2; caratteristiche dei componenti elettrici su cui si può intervenire nei lavori sotto tensione; attrezzature e dispositivi di protezione individuale per lavori sotto tensione;
Livello 1B (pratico): predisposizione e corretta comprensione di un piano di lavoro o di un piano di intervento; definizione, individuazione, delimitazione della zona di lavoro; apposizione barriere e protezioni; apposizione di blocchi ad apparecchiature o macchinari; messa a terra e in cortocircuito; verifica dell’assenza di tensione; verifica della sicurezza delle masse; valutazione delle distanze ; uso e verifica dei dispositivi di protezione individuali; valutazione delle condizioni ambientali; modalità di scambio delle informazioni; verifica del corretto intervento di primo soccorso agli infortunati.
Livello 2B (pratico): Esperienza lavorativa: preparazione del lavoro; prevenzione dei rischi; scambio informazioni tra persone interessate al lavoro; copertura dei singoli ruoli; analisi del lavoro; scelta delle attrezzature; delimitazione del posto di lavoro; preparazione del cantiere e del materiale; protezione da parti prossime; sequenze operative dei lavori.
I livelli 2A e 2B, intesi come ulteriori rispetto a 1A  1B sono relativi ai lavori sotto tensione sugli impianti di categoria 0 e 1. La Norma CEI 11-27 suggerisce anche un numero minimo di ore di frequenza in aula (ad esempio 10 per il livello 1A).

Tipologie di lavoro elettrico
Per lavoro elettrico la norma CEI 11-27 intende un intervento su impianti o apparecchi elettrici, con accesso alle parti attive (sotto tensione o fuori tensione) nell’ambito del quale se non si adottano misure di sicurezza si è in presenza di rischio elettrico. Sono quindi classici di lavori elettrici le misure, le prove e le verifiche, manutenzioni, le modifiche o gli ampliamenti, le sostituzioni di componenti ecc.

Tipologie di lavori elettrici

Figura 1 – Tipologie di lavoro elettrico e relative misure di sicurezza.

A seconda della configurazione dell’impianto e delle modalità di esecuzione del lavoro elettrico vanno prese le adeguate misure di sicurezza, come indicato in figura 1 (facendo click sull’immagine si visualizza la versione ad alta risoluzione, eventualmente da stampare e conservare).

Avremo quindi lavori elettrici fuori tensione, lavori sotto tensione a distanza, in prossimità, a contatto e a potenziale. Per ciascuna di queste tipologie andranno prese adeguate misure di sicurezza.

Lavoro non elettrico
Lavoro in prossimità di un impianto elettrico quali costruzioni, scavi, pulizie, verniciature, ecc. Non sono da considerare lavori elettrici i lavori che non coinvolgono le parti attive di un impianto elettrico anche se avvengono in prossimità o a contatto dell’impianto. Non sono, quindi, da considerare lavori elettrici quelli che avvengono in prossimità di impianti realizzati a regola d’arte in cui le parti attive sono protette con involucri o parti isolanti.

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La redazione

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