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Il provvedimento definisce le modalità di prima applicazione delle disposizioni del decreto 5 aprile 20013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica.

PRIMA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

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DELIBERA

Articolo 1 Istituzione della componente tariffaria AE e del Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica
1.1 E’ istituita, a partire dal 1 gennaio 2014, la componente tariffaria AE, per finanziare la copertura del minor gettito derivante dall’applicazione delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 5 aprile 2013.
1.2 È istituito presso la Cassa il “Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica”, alimentato dalla componente tariffaria AE e destinato a finanziare la copertura del minor gettito derivante dall’applicazione delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 5 aprile 2013.
1.3 Al comma 1.1 del TIT, dopo la definizione “impresa distributrice” è aggiunta la seguente definizione:
• “impresa a forte consumo di energia elettrica: è un’impresa che soddisfa la condizione di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 e il cui codice ATECO prevalente è relativo ad attività manifatturiere (codici da 10.xx.xx a 33.xx.xx);”.
1.4 Al comma 1.1 del TIT, dopo la definizione “decreto 6 luglio 2012” è aggiunta la seguente definizione:
• “decreto 5 aprile 2013: è il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 5 aprile 2013;”.
1.5 Al comma 1.1 del TIT, dopo la definizione “deliberazione 343/2012/R/efr” è aggiunta la seguente definizione:
• “deliberazione 437/2013/R/eel: è la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel;”.
1.6 Al comma 38.2 del TIT, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:
“g) componente tariffaria AE, per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 5 aprile 2013.”.
1.7 L’articolo 40 del TIT è sostituito dal seguente articolo:
“Articolo 40
Esazione delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A6, AS, AE
40.1 Le imprese esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera b), salvo quanto disposto dal comma 40.2, versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A6 e AE in relazione al servizio di distribuzione di energia elettrica erogato nel bimestre medesimo.
40.2 Le imprese esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera b), che prelevano energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale riconoscono al Gestore dei servizi energetici il gettito della componente tariffaria A3, in relazione al servizio di distribuzione di energia elettrica erogato.
40.3 Le imprese distributrici, sulla base delle aliquote pubblicate dall’Autorità, determinano e comunicano alla Cassa ovvero al Gestore dei servizi energetici, la quota parte del gettito della componente tariffaria A3 afferente la copertura degli oneri relativi alle partite economiche di cui al comma 49.7.
40.4 Entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre le imprese distributrici versano alla Cassa, se positiva, la differenza tra:
a) il gettito derivante dall’applicazione della componente As di cui al comma 38.2, lettera f), in relazione al servizio di distribuzione di energia elettrica erogato nel bimestre medesimo;
b) le compensazioni complessivamente riconosciute nel medesimo bimestre ai sensi della deliberazione ARG/elt 117/08.
40.5 Qualora la differenza di cui al comma 40.4 risulti negativa, la Cassa, entro novanta giorni dal termine del bimestre, liquida tale importo a favore dell’impresa distributrice.”.
1.8 Al comma 47.1 del TIT, dopo la lettera w), è aggiunta la seguente lettera x):
“x) il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica, alimentato dalla componente tariffaria AE.”.
1.9 Dopo l’articolo 69 è aggiunto il seguente articolo:
“Articolo 69bis
Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica
69bis.1Il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica è destinato a finanziare la copertura del minor gettito derivante dall’applicazione delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 5 aprile 2013.”.
1.10 Il comma 70.1 del TIT è sostituito dal seguente comma:
“70.1 Le aliquote delle componenti A dovute da imprese a forte consumo di energia elettrica, parti di contratti di cui al comma 2.2, lettera g), per i consumi mensili eccedenti gli 8 GWh sono pari a 0.”.
1.11 Dopo il comma 70.1 del TIT è aggiunto il seguente comma:
“70.1bis Le aliquote delle componenti A dovute da imprese a forte consumo di energia elettrica, parti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da h) a j), per i consumi mensili eccedenti i 12 GWh sono pari a 0.”.
1.12 Dopo il comma 70.8 del TIT è aggiunto il seguente comma:
“70.9 Le componenti tariffarie AE sono poste pari a zero per i punti di prelievo in media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica.”.
Articolo 2 Disposizioni per la competenza 2013
2.1 Le agevolazioni per il periodo 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013 da applicare ai punti di prelievo in media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica sono fissate come indicato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
2.2 Le agevolazioni di cui al precedente comma 2.1 sono riconosciute a consuntivo dalla Cassa in esito dell’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 3.2 della deliberazione 437/2013/R/eel per l’anno 2013, sulla base dei dati trasmessi ai sensi del comma 4.4 del presente provvedimento.
2.3 La Cassa eroga non appena possibile, e comunque entro il 31 marzo 2014, un’anticipazione sulle agevolazioni di cui al precedente comma 2.2, calcolata secondo quanto stabilito nei successivi commi.
2.4 L’erogazione di cui al precedente comma 2.3 è riconosciuta a tutte le imprese che rientrano nell’elenco di cui al comma 3.2 della deliberazione 437/2013/R/eel per l’anno 2012, con l’eccezione delle imprese che, ai sensi del punto 4 dell’Allegato 2 alla medesima deliberazione, dichiarano di essere:
a) soggetto in liquidazione per cessazione di attività;
b) soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa;
c) soggetto estinto.
2.5 Ai fini del calcolo dell’anticipazione di cui al precedente comma 2.3, se l’impresa non ha dichiarato di essere un’impresa in stato di crisi di cui al punto 3 dell’Allegato 2 alla deliberazione 437/2013/R/eel:
a) i consumi presunti dei trimestri 1 luglio – 30 settembre 2013 e 1 ottobre – 31 dicembre 2013 sono posti pari a un quarto dei consumi 2012 dichiarati dalle imprese ai sensi dei punti 11, 12, 13, 14 e 24 dell’Allegato 2 alla deliberazione 437/2013/R/eel;
b) ai consumi presunti calcolati ai sensi della precedente lettera a) sono applicati i valori di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
2.6 Ai fini del calcolo dell’anticipazione di cui al precedente comma 2.3, se l’impresa ha dichiarato di essere un’impresa in stato di crisi di cui al punto 3 dell’Allegato 2 alla deliberazione 437/2013/R/eel:
a) a valle della pubblicazione dell’elenco per l’anno 2012 di cui al comma 3.2 della deliberazione 437/2013/R/eel, la Cassa richiede ai distributori, alle cui reti sono connesse le imprese a forte consumo di energia elettrica in stato di crisi, i dati a preconsuntivo dei consumi delle medesime imprese nel periodo 1 gennaio – 30 settembre 2013;
b) i consumi presunti dei trimestri 1 luglio – 30 settembre 2013 e 1 ottobre – 31 dicembre 2013 sono posti pari a un terzo dei consumi di cui alla precedente lettera a);
c) ai consumi presunti calcolati ai sensi della precedente lettera b) sono applicati i valori di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
2.7 L’anticipazione di cui al precedente comma 2.3 è posta pari al:
a) 60% per le imprese con forte consumo elettrica di energia ad intensità di costo dell’energia elettrica uguale o superiore al 2% e inferiore o uguale al 6 %;
b) 75% per le imprese con forte consumo di energia elettrica ad intensità di costo dell’energia elettrica superiore al 6% e inferiore o uguale al 10%;
c) 85% per le imprese con forte consumo di energia elettrica ad intensità di costo dell’energia elettrica superiore al 10% e inferiore o uguale al 15%;
d) 90% per le imprese con forte consumo di energia elettrica ad intensità di costo dell’energia elettrica superiore a 15%
dell’importo calcolato ai sensi dei precedenti commi 2.5 e 2.6.
2.8 Le anticipazioni di cui al precedente comma 2.3 sono riconosciute a titolo di acconto e salvo conguaglio.
2.9 La Cassa mette a disposizione il sistema telematico di cui al comma 1.1 della deliberazione 437/2013/R/eel per l’aggiornamento al 2013 dell’elenco di cui al comma 3.2 della medesima deliberazione entro 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione della determina di cui al comma 2.4 della medesima deliberazione.
2.10 La Cassa, secondo le tempistiche definite ai sensi del comma 6.2, provvede a:
a) stabilire l’importo a consuntivo delle agevolazioni spettanti per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2013 e a darne comunicazione a ciascuna impresa a forte consumo di energia elettrica;
b) erogare a ciascuna impresa a forte consumo di energia elettrica la differenza, se positiva, tra quanto spettante nel periodo 1 luglio – 31 dicembre 2013, come calcolato ai sensi della precedente lettera a), e l’anticipazione di cui al medesimo comma 2.3.
2.11 Le imprese a forte consumo di energia elettrica che abbiano ottenuto un’anticipazione ai sensi del precedente comma 2.3 superiore a quanto spettante, come comunicato dalla Cassa ai sensi del comma 2.10, lettera a), provvedono a versare la differenza alla medesima Cassa entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al medesimo comma, lettera a). Nei casi di ritardata restituzione delle somme anticipate e non dovute, la Cassa applica gli interessi di mora previsti dal comma 32.11 del TIT.
2.12 Qualora un’impresa a forte consumo di energia elettrica fosse inclusa nell’elenco di cui al comma 3.2 della deliberazione 437/2013/R/eel per l’anno 2012 e non inclusa per l’anno 2013, la restituzione delle anticipazioni di cui al precedente comma 2.3 è dovuta con le medesime modalità di cui al precedente comma 2.11.
2.13 Qualora un’impresa a forte consumo di energia elettrica non fosse inclusa nell’elenco di cui al comma 3.2 della deliberazione 437/2013/R/eel per l’anno 2012 e sia inclusa per l’anno 2013, al fine delle determinazioni e dei pagamenti di cui al comma 2.10, lettere a) e b):
a) la Cassa richiede i dati di cui al comma 4.4 ai distributori di riferimento;
b) entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui alla precedente lettera a), i distributori di riferimento trasmettono alla Cassa i dati di cui al comma 4.4.
2.14 Entro il 30 novembre 2014 la Cassa pubblica sul proprio sito internet l’elenco di cui al comma 3.2 della deliberazione 437/2013/R/eel aggiornato al 2013.
Articolo 3 Disposizioni per la competenza 2014
3.1 Entro il 31 dicembre 2014, l’Autorità pubblica le agevolazioni per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2014 da applicare ai punti di prelievo in media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica.
3.2 Le agevolazioni di cui al precedente comma 3.1 sono riconosciute a consuntivo dalla Cassa a valle dell’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 3.2 della deliberazione 437/2013/R/eel per l’anno 2014, nel corso del 2015.
3.3 La Cassa, secondo le tempistiche definite ai sensi del comma 6.2, eroga un’anticipazione sulle agevolazioni di cui al precedente comma3.2.
3.4 Le anticipazioni di cui al precedente comma 3.3 sono pari al doppio degli importi a consuntivo delle agevolazioni spettanti per il 2013 di cui al precedente comma 2.10, lettera a), moltiplicati per le percentuali di cui al comma 2.7.
Articolo 4 Disposizioni per le imprese distributrici di energia elettrica e per gli esercenti la vendita
4.1 Ciascuna impresa distributrice e esercente la vendita applica ai punti di prelievo in media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica le disposizioni di cui ai commi 70.1, 70.1bis e 70.9 del TIT, con decorrenza dal 1 gennaio 2014.
4.2 Ai fini dell’individuazione dei punti di cui al precedente comma 4.1, le imprese distributrici e gli esercenti la vendita si avvalgono dell’elenco pubblicato dalla Cassa ai sensi del comma 3.2 della deliberazione 437/2013/R/eel.
4.3 In caso di switching, l’esercente la vendita subentrante verifica l’eventuale qualifica di impresa a forte consumo di energia elettrica del cliente.
4.4 Entro il 30 giugno 2014, le imprese distributrici trasmettono alla Cassa l’elenco dei punti di prelievo in media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica censite nell’elenco di cui al comma 3.2 della deliberazione 437/2013/R/eel e i dati di consumo dei medesimi punti in ciascun mese del secondo semestre dell’anno 2013, differenziati per scaglioni di consumo (0-4 GWh/mese, 4-8 GWh/mese, 8-12 GWh/mese e oltre i 12 GWh/mese).
4.5 Ciascuna impresa distributrice e esercente la vendita provvede ad aggiornare l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 70.1, 70.1bis e 70.9 del TIT sulla base dell’elenco di cui al precedente comma 2.14 entro 30 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del medesimo elenco.
4.6 Eventuali conguagli relativi all’applicazione della componente AE e delle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1bis del TIT nel 2014 saranno effettuati nel corso del 2015 dalle imprese distributrici e dagli esercenti la vendita a valle dell’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 3.2 della deliberazione 437/2013/R/eel con i dati del medesimo anno 2014.
Articolo 5 Controlli
5.1 La Cassa controlla la coerenza dei dati relativi al 2013 trasmessi dalle imprese per l’aggiornamento di cui al precedente comma 2.9 con i dati trasmessi dai distributori di cui al precedente comma 4.4.
5.2 In caso di non coerenza dei dati di cui al precedente comma, tale da pregiudicare l’inclusione dell’impresa interessata nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o di modificare significativamente l’intensità di costo dell’energia elettrica della medesima, la Cassa procede agli opportuni controlli, dando comunicazione dell’esito all’Autorità e agli enti di controllo di cui al comma 3.1 della deliberazione 437/2013/R/eel.
Articolo 6 Disposizioni transitorie e finali
6.1 Entro il 31 gennaio 2014, la Cassa predispone e trasmette all’Autorità una proposta delle modalità e delle tempistiche ai fini dell’attuazione di quanto previsto ai precedenti commi da 2.10 a 2.13 e dal comma 3.3, tenendo conto che:
a) i conguagli di cui al precedente comma 2.10 devono essere effettuati non appena possibile, e comunque entro il 31 dicembre 2014;
b) le anticipazioni di cui al precedente comma 3.3 devono essere effettuate non appena possibile, e comunque entro il 31 marzo 2015.
6.2 Le modalità e le tempistiche di cui al precedente comma 6.1 sono approvate dall’Autorità.
6.3 L’effetto abrogativo dell’ultimo periodo dell’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99 decorre dal 1 gennaio 2014.
6.4 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per gli eventuali seguiti di competenza.
6.5 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dell’Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico.
6.6 Il presente provvedimento è trasmesso all’Agenzia delle entrate, all’Agenzia delle dogane, al Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
6.7 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it ed entra in vigore dalla data di pubblicazione, con l’eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 1, che entrano in vigore dal 1 gennaio 2014.
6.8 Il TIT, come risultante dalle integrazioni e modifiche adottate, è pubblicato sul sito internet dell’Autorità dopo il 1 gennaio 2014.

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