DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISPACCIAMENTO DELLE FONTI RINNOVABILI NON PROGRAMMABILI IN SEGUITO ALLE ORDINANZE DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE SESTA, NN. 3565, 3566, 3567 E 3568 DELL’11 SETTEMBRE 2013.
La deliberazione 462/2013/R/EEL fa seguito alle ordinanze cautelari del Consiglio di Stato che hanno stabilito, da un lato, la sospensione delle prescrizioni della deliberazione 281/2012/R/efr, che equiparano le fonti energetiche rinnovabili non programmabili alle altre fonti, dall’altro, la permanenza in vigore delle rimanenti prescrizioni e, in particolare, di quelle necessarie a garantire la sicurezza del sistema.
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
..omissis.. DELIBERA
1. per quanto motivato, in esecuzione delle ordinanze del Consiglio di Stato dell’11 settembre 2013, 3565, 3566, 3567 e 3568, si osservano le seguenti disposizioni:
– con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, i corrispettivi di cui al comma 40.3 dell’Allegato A alla deliberazione 111/06 si applicano esclusivamente alla quota di sbilanciamento effettivo che eccede il 20% del programma vincolante modificato e corretto del punto di dispacciamento; entro tali franchigie, gli sbilanciamenti imputabili alle fonti rinnovabili non programmabili vengono valorizzati al prezzo zonale orario, con i relativi oneri a carico della collettività;
– sono in vigore le disposizioni transitorie contenute nell’articolo 78, comma 78.1, lettera a), dell’Allegato A alla deliberazione 111/06, così come introdotte con la deliberazione 281/2012/R/efr;
– sono sospese le disposizioni transitorie contenute nell’articolo 78, comma 78.1, lettera b), dell’Allegato A alla deliberazione 111/06 e parimenti sospesi gli effetti che sarebbero derivati, a partire dall’1 gennaio 2014, a seguito della cessazione della validità delle disposizioni transitorie (ovvero l’abolizione della franchigia);
– trovano quindi applicazione tutte le disposizioni di cui alle deliberazioni dell’Autorità 281/2012/R/efr, 343/2012/R/efr e 493/2012/R/efr diverse da quelle di cui ai precedenti alinea.
2. le disposizioni di cui al Punto 1 sono efficaci a decorrere dall’1 gennaio 2013 fino alla decisione di merito degli appelli dell’Autorità pendenti dinanzi al Consiglio di Stato;
3. Terna S.p.A. e GSE S.p.A. danno esecuzione alle disposizioni in vigore della deliberazione 281/2012/R/efr con decorrenza dalle produzioni di energia elettrica dell’ottobre 2013, rinviando l’applicazione di tale disciplina alle produzioni relative al periodo 1 gennaio 2013 – 30 settembre 2013 al termine del predetto contenzioso, provvedendo ai conguagli definitivi solo in seguito alla decisione di merito da parte del Consiglio di Stato;
4. il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.
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