Impianti di produzione elettrica essenziali: provvedimento volto a determinare i valori dei parametri tecnico-economici rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina di remunerazione alternativa ai regimi tipici e ad aggiornare i criteri di calcolo dei corrispettivi per l’anno 2014 con riferimento a detti regimi.
DELIBERAZIONE 10 OTTOBRE 2013 – 444/2013/R/EEL
DETERMINAZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI ESSENZIALI E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
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DELIBERA
1. di determinare i valori assunti, con riferimento all’anno solare 2014, dalle quantità e dai corrispettivi oggetto delle comunicazioni di cui al comma 65.bis.3 della deliberazione 111/06 sulla base di quanto nei considerati e come quantificato negli Allegati A ed A1, B e B1, C e C1, D e D1, E ed E1, F e F1, G e G1 al presente provvedimento riferiti rispettivamente alle società ACEA ENERGIA HOLDING S.P.A., C.V.A. TRADING S.R.L., EDIPOWER S.P.A., EDISON TRADING S.P.A., ENEL PRODUZIONE S.P.A., E.ON GLOBAL COMMODITIES SE e OTTANA ENERGIA S.P.A.;
2. di trasmettere gli Allegati A ed A1 al presente provvedimento ad ACEA ENERGIA HOLDING S.P.A., gli Allegati B e B1 a C.V.A. TRADING S.R.L., gli Allegati C e C1 a EDIPOWER S.P.A., gli Allegati D e D1 a EDISON TRADING S.P.A., gli Allegati E ed E1 a ENEL PRODUZIONE S.P.A., gli Allegati F e F1 a E.ON GLOBAL COMMODITIES SE e gli Allegati G e G1 a OTTANA ENERGIA S.P.A.;
3. di prevedere che ciascuna delle società, di cui al precedente punto 2, possa presentare all’Autorità, unitamente alla comunicazione di cui al comma 63.5 della deliberazione 111/06, una proposta di strutture di corrispettivi alternative rispetto a quelle contenute nell’allegato alla stessa riferito, accompagnata da analisi che diano evidenza del maggior beneficio che tali diverse strutture porterebbero in termini di riduzione della spesa complessiva per l’approvvigionamento delle risorse di dispacciamento da parte di Terna;
4. di trasmettere gli Allegati A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1 di cui al presente provvedimento, a Terna, per le finalità di cui al comma 65.bis.5 della deliberazione 111/06;
5. di modificare e integrare la deliberazione 111/06 nei termini di seguito indicati:
• al comma 63.11, le espressioni “entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 63.10” ed “entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 63.10” sono sostituite dall’espressione seguente:
“entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione dell’elenco di cui al comma 63.1”;
• al comma 64.3, le parole “comma 63.10” sono sostituite dalle seguenti parole:
“comma 63.4”;
• al comma 64.14, lettera c), le parole “per il periodo dall’1 ottobre 2013” sono sostituite dalle parole seguenti:
“per il periodo dall’1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2014”;
• ai commi 64.16 e 64.17.1, le parole “per gli anni dal 2011 al 2013” sono sostituite dalle parole seguenti:
“per gli anni dal 2011 al 2014”;
• al comma 64.16, lettera a.2), le parole “per gli anni 2012 e 2013” sono sostituite dalle parole seguenti:
“per gli anni dal 2012 al 2014”;
• al comma 64.18.1, dopo la lettera c), è aggiunta la lettera seguente: “
d) nell’anno 2014, sono pari alla media aritmetica dei prezzi di sbilanciamento effettivi applicabili all’unità interessata e registrati nei dodici mesi compresi tra il mese di giugno dell’anno 2012 e il mese di maggio dell’anno 2013.”;
• al comma 64.18.2, dopo la lettera c), è aggiunta la lettera seguente: “
d) nell’anno 2014, per ciascun periodo rilevante è pari alla media aritmetica dei prezzi di valorizzazione dell’energia elettrica relativi alla zona in cui è localizzato l’impianto che comprende l’unità in questione e registrati nei dodici mesi compresi tra il mese di giugno dell’anno 2012 e il mese di maggio dell’anno 2013.”;
• dopo il comma 77.15, è aggiunto il comma seguente: “
77.16 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l’anno 2014:
a) i valori delle componenti di cui al comma 64.11, lettere f) ed h), e del costo standard di cui al comma 64.12, lettera b), punto b.3), sono pari a zero, salvo quanto previsto ai commi 64.14, lettera c), per il gas naturale e per il gas naturale da giacimenti minori isolati, e 77.15;
b) il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 è pari al tasso, di cui al comma 77.12, lettera c), applicato ai fini della determinazione dei corrispettivi per l’anno 2013;
c) la componente di cui alla lettera e) del comma 64.11 è pari, con riferimento a ciascuna unità, al minore tra 10 euro/MWh e la media aritmetica del differenziale tra i prezzi accettati a salire (scendere) relativi alle offerte per riserva secondaria e i medesimi prezzi relativi agli altri servizi, considerando l’insieme delle unità abilitate e i prezzi degli ultimi sette mesi dell’anno 2012 e dei primi cinque mesi dell’anno 2013; Terna comunica la citata media aritmetica all’Autorità entro il 5 novembre 2013;
d) per l’olio combustibile STZ (0.5 pct), la valorizzazione standard di cui alla lettera b.1) del comma 64.12, inclusiva del costo standard per la logistica internazionale di cui alla lettera b. 2) del medesimo comma, è calcolata maggiorando del 10% la quotazione del prodotto di riferimento Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera – 1 pct, salvo quanto previsto al comma 77.15;
e) per l’olio combustibile STZ, il costo standard per la logistica nazionale di cui alla lettera b. 3) del comma 64.12 è pari a due (2) euro/tonnellata, salvo quanto previsto al comma 77.15;
f) per i combustibili che, oltre a non essere olio combustibile STZ e gas naturale, non fanno parte dell’elenco di cui al comma 64.16, le componenti di cui alle lettere b. 1), b. 2) e b. 3) del comma 64.12 sono poste pari a zero, salvo quanto previsto al comma 77.15;
g) nel caso di unità localizzate nelle zone Sicilia e Sardegna, i margini richiamati al comma 65.3, lettera c), e relativi ai periodi rilevanti di cui alla lettera a) del medesimo comma sono pari al prodotto tra le quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla medesima lettera a) del comma 65.3, al netto di quelle di cui al comma 65.2, e la differenza tra:
h.1) il prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l’impianto di produzione, incrementato del 5% (cinque per cento);
h.2) il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell’offerta;
h) i valori percentuali di cui al comma 64.18, lettere a) e b), sono pari al 2%.
77.17 Nell’anno 2013:
a) i termini di cui ai commi 63.5 e 64.30 sono prorogati al 25 ottobre;
b) il termine per la presentazione dell’istanza di cui al comma 65.3.7 è prorogato al 25 ottobre;
c) i termini di cui al comma 63.1 e per lo svolgimento da parte di Terna delle attività di cui ai commi 64.31 e 65.3.8 sono prorogati al 5 novembre.”;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it, ad eccezione degli Allegati A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, e la nuova versione della deliberazione 111/06, risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento.