Il diniego di autorizzazione paesaggistica all’installazione di un impianto fotovoltaico non deve essere generico, occorre dimostrare l’incongruenza delle opere rispetto alla peculiarità del paesaggio.
Il Tar Veneto (sentenza 13 settembre 2013, n. 1104) annulla il parere negativo della Soprintendenza relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico recependo la nuova “sensibilità” collettiva nella percezione dei pannelli fotovoltaici su edifici rispetto all’inserimento nel paesaggio.
Nel rigettare le motivazioni assolutamente generiche della Soprintendenza, i Giudici fanno proprie le considerazioni già emerse nella giurisprudenza amministrativa: per negare l’installazione di un impianto fotovoltaico occorre provare l’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici, posto che oramai i pannelli fotovoltaici su edifici non sono più un “disturbo visivo”, ma una evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva.
Di seguito il testo della sentenza:
Testo vigente da 28-09-2013
Tribunale amministrativo regionale (Tar) – Sentenza 13 settembre 2013, n. 1104
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
Sentenza
ex articolo 60 Codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2013, proposto da:
(omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis);
contro
Comune di Bardolino, parte non costituita in giudizio.
Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale Stato (omissis);
per l’annullamento
della condizione imposta dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, ed applicata dal Comune di Bardolino all’autorizzazione paesaggistica rilasciata al ricorrente in data 14 giugno 2013 n. 111/13/00 U.T. per l’ampliamento di edificio di sua proprietà, contenente il divieto di installazione dell’impianto fotovoltaico e/o solare sulla copertura; del parere della medesima Soprintendenza in data giugno 2013 prot. n. 15640, limitatamente all’imposizione della descritta condizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero per i beni e le attività culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 Codice del processo amministrativo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
Il ricorrente aveva presentato un progetto di ampliamento, sulla base della legge n. 14/2009, dell’edificio residenziale, diretto a realizzare una sopraelevazione e il rifacimento del tetto a due falde.
Sulla superficie di una falda era stata prevista la collocazione di 30 pannelli fotovoltaici e di 8 pannelli solari termici destinati a fornire acqua calda alle unità abitative.
La Soprintendenza esprimeva parere favorevole prevedendo, tuttavia, una prescrizione diretta ad impedire l’installazione dell’impianto fotovoltaico “in quanto gli elementi da installare risulterebbero, in ordine alla posizione, alle dimensioni, alle forme, ai cromatismi, al trattamento superficiale riflettente, estremamente stridenti rispetto all’ambito nel quale si collocano e tali da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante…”.
Il Comune di Bardolino recepiva il contenuto di tale parere obbligatorio, rilasciando l’autorizzazione paesaggistica alla realizzazione dell’ampliamento richiesto, apponendo tuttavia la prescrizione sopra ricordata.
Il ricorrente provvedeva così a impugnare i provvedimenti citati chiedendo l’annullamento della sola condizione e, ciò, nella parte in cui impedisce la realizzare dei pannelli fotovoltaici.
Nel corso del giudizio si costituiva il Ministero per i beni e le attività culturali e non il Comune di Bardolino.
All’udienza del 11 Settembre 2013 uditi i procuratori delle parti costituite il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
Diritto
Il ricorso può essere accolto per i motivi di seguito precisati.
1. Il parere vincolante della Soprintendenza, nella parte in cui contiene la prescrizione sopra citata, appare viziato da eccesso di potere e difetto di motivazione.
1.1 La Soprintendenza ha argomentato il proprio parere affermando l’esistenza di un’incompatibilità con il paesaggio “in quanto gli elementi da installare risulterebbero, in ordine alla posizione, alle dimensioni, alle forme, ai cromatismi, al trattamento superficiale riflettente, estremamente stridenti rispetto all’ambito nel quale si collocano e tali da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante…”.
1.2 La semplice lettura della motivazione sopra citata consente di rilevare come la valutazione, pur espressione di un potere di discrezionalità tecnica, sia del tutto apodittica e generica, in quanto prescinde dall’esprimere un giudizio riferito, in concreto e all’intervento di cui si tratta.
1.3 Nel provvedimento, non solo non vi è nessun riferimento alla metratura o al posizionamento dell’impianto, ma ancora risulta del tutto assente l’individuazione e la menzione di un elemento del paesaggio e dell’ambiente circostante che, in quanto tale, risulterebbe deturpato, o quanto meno pregiudicato, dalla realizzazione di un impianto la cui ampiezza è, peraltro, circoscritta a soli 40 mq.
1.4 Ne consegue che in mancanza di una valutazione strettamente correlata al caso di specie potrebbe risultare astrattamente ammissibile, sempre e comunque, un giudizio di incompatibilità di una qualunque struttura degli impianti di cui si tratta, suscettibili, in quanto tali e di per sé, di incidere comunque nell’area di riferimento.
1.5 Come correttamente ha rilevato la parte ricorrente un più recente orientamento giurisprudenziale (Tar Campania Salerno Sez. II, 28 gennaio 2013, n. 235), cui questo Collegio ritiene di aderire, ha sancito che “per negare l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla sommità di un edificio, bisogna dare la prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, ….”.
Non è, pertanto, ammissibile una valutazione astratta e generica non supportata da un’effettiva dimostrazione dell’incompatibilità paesaggistica dell’impianto.
1.6 Analogamente si è sostenuto che “attualmente la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, non deve più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva). Per negare l’installazione di un impianto fotovoltaico occorre quindi dare prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici (in questo senso anche Tar Lombardia Brescia Sezione I, sentenza 4 ottobre 2010, n. 3726 e sempre Tar Brescia Sezione I 15 aprile 2009 n. 859)”
2. In considerazione dell’orientamento sopra richiamato il ricorso può, pertanto, essere accolto e può essere annullata la condizione imposta dalla Soprintendenza di Verona all’autorizzazione paesaggistica contenente il divieto alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico e/o solare.
La complessità delle questioni esaminate consente di disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie così come precisato in parte motiva.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 con l’intervento dei Magistrati:
(omissis)
Depositata in segreteria il 13 settembre 2013.