Il GSE informa che nella sezione FAQ del suo sito internet gse.it sono disponibili nuove risposte ai quesiti più ricorrenti sui certificati bianchi, relative ai seguenti argomenti:
I. cumulabilità, di cui all’art.10 del DM 28 dicembre 2012;
II. istruzioni operative inerenti la presentazione di una proposta di revoca/ritiro di un progetto; nuove schede, ai sensi dell’art.12, comma 3 del DM 28 dicembre 2012; una richiesta di cambio di titolarità relativa ad un progetto;
III. criteri e ambiti di applicazione della scheda 40E:
IV. criteri e ambiti di applicazione della scheda 45E;
V. criteri e ambiti di applicazione delle schede sulle autovetture.
Tra le domande:
D: È possibile cumulare i certificati bianchi con altri incentivi?
R: L’art 10 del D.M. 28 dicembre 2012, che regola il meccanismo dei certificati bianchi,, stabilisce che “i certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del … decreto” – 3 gennaio 2013 – “non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l’accesso a
a) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
b) contributi in conto interesse;
c) detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature”.
Dalla formulazione dell’articolo ne deriva:
• la non cumulabilità dei certificati bianchi con:
a) le detrazioni fiscali per progetti presentati successivamente al 03 gennaio 2013;
b) l’ecobonus previsto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 per la sostituzione di veicoli inquinanti con altri nuovi a basse emissioni complessive;
c) finanziamenti statali concessi in conto capitale.
• la cumulabilità dei certificati bianchi con:
a) incentivi riconosciuti a livello regionale, locale e comunitario per interventi di efficientamento energetico. Si precisa, infatti, che D. lgs. del 3 marzo 2011 n. 28 e il Decreto attuativo del 28 dicembre 2012 prevedono il divieto di cumulo dei certificati bianchi esclusivamente con altri incentivi “statali”, ammettendone, pertanto, la cumulabilità con eventuali incentivi regionali locali o comunitari;
b) agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta a favore del teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica, di cui all’art 8 comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all’art. 29 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all’art 2 della legge 22 dicembre 2008. Si tratta infatti di un’agevolazione, nella forma, appunto, del credito d’imposta, che viene trasferita sul prezzo di cessione del calore all’utente finale, che si configura, pertanto, come effettivo beneficiario distinto rispetto alla società che eroga il servizio calore e che percepisce i certificati bianchi.
Si specifica che ai sensi della circolare 17/E del 7/3/2008, qualora il gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica sia anche utente finale, il gestore-utente finale può usufruire del cumulo dei certificati bianchi con il credito di imposta in esame.
D: Quali soggetti possono predisporre progetti di efficienza energetica, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012?
R: Il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 prevede che ai fini del rispetto degli obblighi i progetti possono essere eseguiti da:
a) soggetti obbligati o società da essi controllate;
b) imprese di distribuzione dell’energia elettrica e gas naturale non soggette all’obbligo;
c) società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili;
d) soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell’anno hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori (art.19, comma 1, legge del 9 gennaio 2011, n.10), che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia;
e) imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti Pubblici purchè provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, secondo quanto previsto dall’art.19, comma 1, della legge del 9 gennaio 1991, n.10 o si dotino di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001.
Il Decreto introduce alla lettera e) una nuova tipologia di soggetti, rispetto a quanto previsto dai precedenti Decreti 20 luglio 2004 e 21 dicembre 2007. Per tali soggetti a decorrere dal 18 aprile 2013 è attiva la procedura di accreditamento.
In attuazione di quanto previsto all’art.7, comma 1, lettera e) del succitato decreto, in considerazione delle particolarità del caso in oggetto rispetto a quanto previsto dall’art. 19 della legge 10/1991 e dagli atti ad esso collegati, l’accesso al meccanismo limitatamente a tali soggetti è possibile anche qualora la nomina dell’energy manager sia stata inviata alla FIRE successivamente al 30 aprile 2013. Le modalità di nomina sono per il resto le stesse in vigore per le organizzazioni sottoposte all’obbligo di nomina dell’art. 19 della legge 10/1991 e sono riportate sul sito https://em.fire-italia.org. Si ricorda altresì che la nomina deve essere rinnovata anno per anno in accordo con l’art. 19 della legge 10/91.
Si rappresenta che i soggetti di cui al succitato articolo, lettera e) possono presentare progetti relativi ad interventi di efficienza energetica esclusivamente nell’ambito dell’impresa/ente nominante