Federazione ANIE ha di recente pubblicato le Linee guida per una corretta interpretazione della nuova Direttiva 2011/65/UE, la cosiddetta RoHS II, di cui è atteso il recepimento nazionale. La RoHS II sostituisce la precedente Direttiva RoHS 2002/95/UE, recepita in Italia con il Dlgs 151 del 2005. Obiettivo del vademecum è fornire supporto alle aziende nell’interpretare le disposizioni della nuova direttiva, al fine di garantire la conformità dei prodotti ai requisiti indicati dalla direttiva stessa.
In base alle nuove disposizioni infatti, il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione è tenuto ad apporre la marcatura CE, redigere la Dichiarazione di Conformità e predisporre il fascicolo contenente tutta la documentazione tecnica che dimostri la conformità dei singoli materiali che costituiscono l’apparecchiatura.
Nelle Linee guida ANIE vengono analizzati in breve i contenuti della direttiva e i principali obblighi ad essa correlati e si forniscono interpretazioni, criteri e alberi decisionali. Ampio spazio è riservato alle cosiddette “zone grigie” in cui si collocano diverse tipologie di prodotti. Il vademecum aiuta le aziende a determinarne l’inclusione o meno nel campo di applicazione della direttiva. Nel realizzare le Linee guida sulla RoHS II, Federazione ANIE ha inteso rendere disponibile uno strumento completo ad uso delle aziende del settore e in vista del confronto con le istituzioni chiamate a recepire nel nostro Paese il provvedimento.
“Crediamo molto nell’utilità di questo strumento operativo” – ha spiegato Maria Antonietta Portaluri, Direttore Generale di ANIE. “I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a seguito della emanazione della direttiva, hanno tutta una serie di obblighi e prescrizioni da rispettare, con difficoltà ad interpretare correttamente l’articolata legislazione europea. Il primo obiettivo della Guida è, quindi, quello di supportare le aziende nella corretta applicazione delle norme, evitando che l’incertezza normativa e la complessità burocratica si traducano un ulteriori ostacoli in uno scenario economico già di per se particolarmente difficile. In secondo luogo, siamo convinti che le Linee guida ANIE possano trovare un utile impiego anche nel dialogo a livello istituzionale, nel momento in cui la direttiva sarà oggetto di recepimento in Italia”.
Il documento, riservato ai Soci, è disponibile per il download sul sito federativo nelle pagine del Servizio Centrale Ambiente. Scarica le Linee Guida Federazione ANIE – “Vademecum per le imprese per affrontare adeguatamente i nuovi obblighi previsti dalla Direttiva 2011/65/UE – ROHS II”
Ricordiamo che la Direttiva 2011/65/CE (RoHS 2) istituisce norme riguardanti la restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE. Rispetto alla RoHS 1 (Direttiva 2002/95/CE) la RoHS2 si presenta come una direttiva a sé stante (e non più interconnessa alla Diretiva RAEE): rispetto alla precedente formulazione sono stati eliminati i collegamenti alla RAEE, ad esempio per quanto riguarda l’elenco delle apparecchiature incluse nel campo di applicazione, il quale viene invece definito all’allegato I della nuova direttiva.
A tal proposito, il campo di applicazione della nuova direttiva è sostanzialmente ampliato con l’aggiunta di una nuova categoria che include tutte le AEE non coperte da alcuna delle altre 10 categorie (open scope).
Categorie di AEE disciplinate dalla RoHS 2
– Grandi elettrodomestici
– Piccoli elettrodomestici
– Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
– Apparecchiature di consumo
– Apparecchiature di illuminazione
– Strumenti elettrici ed elettronici
– Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
– Dispositivi medici
– Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
– Distributori automatici
– Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate
Sostanze con restrizioni d’uso e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei
– Piombo (0,1 %)
– Mercurio (0,1 %)
– Cadmio (0,01 %)
– Cromo esavalente (0,1 %)
– Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
– Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)