Ultime news

Le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sono detraibili se l’apparecchiatura è al servizio dell’immobile residenziale.

Le disposizioni comunitarie, infatti, stabiliscono che maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l’indice di prestazione energetica (energia primaria consumata per mq all’anno) e, dunque, migliore è la classe energetica dell’edificio. In base a tale principio, la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambe le soluzioni determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile.

Lo ha chiarito la risoluzione n. 22/E  del 2 aprile 2013 dell’Agenzia delle Entrate, che ufficializza quanto anticipato ad ANIE, in cui si precisa che per beneficiare della detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis del TUIR), attualmente al 50% fino a giugno, l’installazione dell’impianto fotovoltaico deve essere direttamente al servizio dell’abitazione del contribuente, utilizzato, quindi, per fini domestici come ad esempio quelli di illuminazione o alimentazione di apparecchi elettrici, con potenza impegnata fino a 20 kW.

La detrazione 36% (50% fino a giugno) è cumulabile con lo scambio sul posto e il ritiro dedicato

L’Agenzia delle Entrate ricorda infine che il MSE ha evidenziato che l’articolo 12 del DM 5 luglio 2012 (recante disposizioni sulla cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell’energia elettrica prodotta), se da un lato contempla espressamente l’incompatibilità fra le tariffe incentivanti e le detrazioni fiscali, dall’altro nulla dispone sulla incompatibilità fra lo scambio sul posto e altri benefici.

Il ministero, in base alla normativa richiamata e considerando, inoltre, che lo scambio sul posto è un meccanismo che realizza la riduzione dell’assorbimento dell’energia dalla rete, ritiene che lo stesso sia sommabile alla detrazione fiscale in questione e che conclusioni analoghe possano essere raggiunte anche con riferimento al ritiro dedicato.

Per quanto riguarda la documentazione,  si dovrà conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non è necessaria una specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico derivante dall’installazione dell’impianto fotovoltaico.

Per maggiori informazioni scarica il testo completo dal sito dell’Agenzia delle Entrate.