Il GSE – Gestore dei servizi energetici – informa che sono pubblicate nuove FAQ (Frequently asked questions) in merito all’applicazione del DM 6 luglio 2012 (FER Elettriche) al fine di rispondere ad alcuni quesiti ricorrenti. Alcuni esempi di quesiti pubblicati su www.gse.it:
Nel caso di impianti iscritti ai Registri o aggiudicatari delle Procedure d’asta, cosa succede se i tempi massimi per entrare in esercizio vengono disattesi a causa di mancanza di infrastrutture/connessione o ritardi imputabili al Gestore di rete e non all’operatore?
La sospensione dei termini è prevista esclusivamente nel caso di eventi calamitosi attestati dall’autorità competente con esplicito differimento dei termini e con una dimostrazione puntuale del nesso di causalità tra l’evento e il ritardo. Limitatamente agli impianti iscritti ai Registri ai sensi dell’art. 9 del DM e soggetti all’autorizzazione integrata ambientale, la sospensione dei termini è prevista anche nel caso di ritardi nel rilascio di tale autorizzazione. Non è prevista alcuna sospensione in caso di ritardi imputabili a soggetti terzi (ivi inclusi gestori di rete).
Un impianto in fase di ultimazione può iscriversi al registro o alle aste anche se intende entrare in esercizio entro il 31 dicembre 2012?
Un impianto non in esercizio può comunque iscriversi al primo registro o alla prima procedura d’asta, senza per questo perdere il diritto ad accedere agli incentivi di cui al DM 18 dicembre 2008, qualora riesca ad entrare in esercizio entro il 31/12/2012.
Se l’impianto a progetto non è qualificato IAFR, l’accesso agli incentivi di cui al DM 18 dicembre 2008 è comunque subordinato all’ottenimento della qualifica.
La comunicazione di entrata in esercizio e la richiesta di qualifica dovranno essere presentate nei termini e nelle modalità precisate nel paragrafo 3.2 delle Procedure Applicative.
Cosa si intende per completamento dei lavori ai fini dell’entrata in esercizio di un impianto?
Come specificato nelle news pubblicate sul sito del GSE in data 27/08/2012 e 31/08/2012 per entrata in esercizio si intende il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico successivamente al completamento dei lavori di realizzazione dell’intervento (nuova costruzione, rifacimento totale o parziale, potenziamento, riattivazione, integrale ricostruzione).
Per completamento dei lavori si intende l’installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l’ultimazione delle opere civili di impianto in conformità a quanto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell’impianto, ivi inclusi gli apparati di misura e di connessione alla rete.
In particolare, devono quindi essere realizzate e installate tutte le opere impiantistiche, tutte le opere civili strutturali e tutte le opere civili funzionali all’esercizio dell’impianto in conformità con il progetto autorizzato. A titolo di esempio, nel caso di un impianto di cogenerazione, devono essere realizzate anche tutte le parti funzionali alla sola produzione del calore utile ivi incluse le caldaie di integrazione, gli scambiatori, gli eventuali assorbitori e ogni altro dispositivo non direttamente connesso con la generazione di potenza elettrica. Qualora oggetto di specifica prescrizione da parte del titolo autorizzativo, devono essere state realizzate anche tutte le opere accessorie, seppur non strettamente funzionali all’esercizio dell’impianto.
Gli interventi sugli impianti che richiedono l’accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012 possono prevedere l’impiego di dispositivi usati?
Ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al D.M 6 luglio 2012, il DM stesso non prevede l’espresso divieto di impiego di dispositivi usati nel caso di interventi di nuova costruzione, riattivazione e potenziamento. Nel caso di rifacimento parziale o totale, il DM include negli interventi ammissibili le revisioni funzionali e/o tecnologiche dei gruppi motore primo-alternatore, mentre, nel caso di integrale ricostruzione, prevede l’obbligo di impiego esclusivo di nuovi macchinari, fatta salva la facoltà di riutilizzo di un numero limitato di infrastrutture ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera b).
Cosa si intende per idroelettrici “che utilizzano acque di restituzione o di scarico”?
Un impianto idroelettrico risponde ai requisiti di cui all’art. 4, comma 3, lettera b, ii) “che utilizzano acque di restituzione o di scarico” solo qualora nel canale di adduzione dell’impianto affluiscano esclusivamente le acque turbinate da un impianto di monte (acque di restituzione) e/o provenienti dagli scarichi di superficie o di fondo di un impianto di monte (acque di scarico).
La condivisione di un’unica rete di distribuzione dell’energia termica per impianti operanti in cogenerazione è considerata interconnessione funzionale?
La condivisione di un’unica rete di distribuzione dell’energia termica non è considerata interconnessione funzionale a patto che l’energia termica sia ceduta alla rete mediante scambiatori distinti per ciascun impianto.
Nel caso in cui in un impianto siano presenti “n” alternatori più uno di riserva, funzionante solo in caso di non funzionamento di uno degli “n” alternatori base, quali potenze vanno sommate ai fini della determinazione della potenza dell’impianto?
Tutti gli alternatori presenti sull’impianto devono essere considerati, compreso l’alternatore del gruppo di riserva. Fanno eccezione le apparecchiature non fisicamente installate e giacenti in magazzino.
Nel solo caso in cui uno o più alternatori siano azionabili alternativamente e singolarmente da un unico motore primo, ai fini del calcolo della potenza dell’impianto, si considera il solo alternatore di potenza maggiore.