Le Regole applicative dei Decreti interministeriali del 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia) e del 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia) stabiliscono che, per gli impianti entrati in esercizio a decorrere dal 1° luglio 2012, il produttore dei moduli fotovoltaici debba aderire a un Sistema/Consorzio che ne garantisca il riciclo a fine vita.
In data 28 febbraio 2013 è stato pubblicato sul sito del GSE il primo elenco (di seguito “Elenco”), aggiornato in data 1° marzo 2013, dei Sistemi/Consorzi idonei allo smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita, in applicazione del “Disciplinare Tecnico per la definizione e verifica dei requisiti tecnici dei Sistemi/Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita”.
Il Soggetto Responsabile, come previsto dai Decreti interministeriali del 5 maggio 2011 e del 5 luglio 2012 e dalle relative Regole applicative, è tenuto a trasmettere al GSE l’Attestato di adesione (di seguito “Attestato”) del Produttore dei moduli fotovoltaici ad uno dei Sistemi o Consorzi iscritti nell’Elenco, ai fini dell’ammissione alle tariffe incentivanti.
In particolare, le Regole applicative del Quinto Conto Energia prevedono, rispetto al suddetto obbligo, una deroga che riguarda i Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (BIPV) e degli impianti a concentrazione (CPV).
Il GSE precisa che la suddetta deroga riguarda esclusivamente gli impianti (BIPV) per i quali è stata presentata domanda di ammissione al Quinto Conto Energia e non può essere estesa anche agli impianti (BIPV), entrati in esercizio a partire dal 1° luglio 2012 e per i quali è stata presentata istanza di ammissione al Quarto Conto.
Per gli impianti a concentrazione (CPV), la deroga vale anche per il Quarto Conto Energia.