Col termine lavori elettrici si intende un intervento su impianti o apparecchi elettrici con accesso alle parti attive, in tensione, in particolare quando si eseguono lavori di riparazione, sostituzione, modifiche, ampliamenti, prove e misure e manutenzione elettrica su impianti in esercizio, alimentati da una sorgente elettrica in bassa tensione (BT) con valori di tensione sino a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua.
Le tensioni di valore superiori ai precedenti valori rientrano nelle categorie seconda e terza definite Alta Tensione (AT) per le quali esistono prescrizioni di Legge e Normative particolari non trattate nel presente documento.
Non sono considerati lavori elettrici: la realizzazione di nuovi impianti sino alla loro messa in tensione, le manovre di apparecchiature elettriche costruite ed installate a “regola d’arte”, come ad esempio, manovre di interruttori per l’accensioni di lampade, la manovra di dispositivi elettrici per l’avviamento di motori o di macchine elettriche di ogni genere, da un quadro elettrico, o da singoli dispositivi elettrici costruiti, installati e mantenuti efficienti in conformità alle prescrizioni dettate dalle norme CEI che beneficiano del riconoscimento della “regola dell’arte” dalla legge 1° marzo 1968, n°186.
I lavori elettrici sono oggetto di una norma Europea CEI EN 50110 che si prefigge il graduale allineamento in Europa dei livelli di sicurezza associati alle modalità operative di attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi.
NORMA CEI 11-27
Dalla norma europea definita anche Norma quadro è stata tratta la Norma CEI 11-27 che tiene in considerazione tutte le prescrizioni delle Leggi Italiane che limitano la piena applicazione della Norma Europea.
La norma CEI 11-27 si occupa in modo particolare dei requisiti formativi minimi delle persone che a vario titolo sono coinvolte nei lavori elettrici ad esempio delle persone esperte (PES) e delle persone avvertite (PAV). Inoltre introduce anche i seguenti principi generali di sicurezza:
• Valutazione dei rischi;
• Preparazione tecnica;
• Personale;
• Supervisione;
• Organizzazione (ad esempio nessun lavoro deve svolgersi senza che siano individuati il Responsabile dell’impianto (RI) ed il Preposto ai lavori (PL) che possono anche coincidere in una sola persona fisica (secondo le indicazioni della Norma).
• La distanza limite (DL) rappresenta il limite da non valicare né direttamente (con parti del corpo), né indirettamente (con oggetti maneggiati) quando non si opera secondo le procedure previste per i lavori sottotensione.
La distanza di prossimità (DV) delimita la zona circostante a quella individuata dalla DL ed in cui si assume necessario adottare particolari misure di prevenzione del rischio elettrico e, quindi, le procedure dei lavori in prossimità descritte nella Norma.
Un lavoro elettrico in BT può essere eseguito sotto tensione o fuori tensione.
La norma individua la Parte attiva in una parte di impianto elettrico (conduttore o parte conduttrice) destinata ad essere in tensione durante il normale servizio dell’impianto.
È parte attiva anche il neutro ma non, per convenzione, quello usato come conduttore di protezione (PEN).
Una parte attiva deve essere sempre considerata in tensione anche se in effetti potrebbe non esserlo. Una parte attiva è in tensione se non sono state applicate tutte le misure di prevenzione previste per l’esecuzione dei lavori fuori tensione nella Norma CEI 11-27.
In altre parole, quando si parla di una parte attiva senza ulteriori precisazioni, si intende una parte in tensione sino alla verifica strumentale di “assenza di tensione” dopo avere eseguito tutte le prescrizioni contenute nella Norma CEI 11-27 e di seguito riassunte nelle tabelle che seguono.
La norma prevede anche interventi su impianti sotto tensione in BT con prescrizioni più severe in quanto il rischio che si corre è molto maggiore di quello presente nella verifica di “assenza di tensione” , si evidenzia che la legge vieta il lavoro sotto tensione in BT, ma lo consente a condizione che siano rispettate le prescrizioni previste nelle norme tecniche.
La Norma CEI 11-27 è tratta dalla Norma Europea EN 50110-1 documento di riferimento imprescindibile e dichiaratamente “un primo decisivo passo per il graduale allineamento in Europa dei livelli di sicurezza associati all’esercizio degli impianti elettrici ed all’esecuzione di attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi”.
La norma CEI 11-27 definisce come deve essere struttura l’organizzazione che permette il raggiungimento dei fini che si è prefissata ad esempio i ruoli operativi con l’esistenza di un “Responsabile dell’impianto” (RI) ed un responsabile dell’esecuzione dei lavori, definito “Preposto ai lavori (PL)” oltre ai requisiti formativi minimi delle figure professionali delle “Persona Esperta” (PES), “Persona Avvertita” (PAV) e detta i principi generali di sicurezza (valutazione dei rischi, preparazione tecnica e documentazione, supervisione, organizzazione che prevede che nessun lavoro deve svolgersi senza che siano individuati (RI) e (RL) oltre alle condizioni di lavoro, attrezzatura, assistenza e comunicazioni).
La norma CEI 11-27 indica come si pianificano i lavori con la stesura dei “piano di lavoro” e “piano d’intervento” e descrive la formazione minima per l’esecuzione di lavori elettrici necessaria ad una persona (PES) o (PAV) per l’esecuzione dei lavori fuori tensione ed in sicurezza (Livelli 1A e 1B) e lavori sotto tensione (Livelli 2 A e 2B) oltre al riconoscimento al (PES) e al (PAV) della IDONEITA’ ad eseguire i lavori sotto tensione, previa autorizzazione da parte del Datore di lavoro.
La norma CEI 11-27 si occupa degli interventi relativi a Misure, Prove, Ricerca guasti che richiedono di rispettare le regole che la norma indica per garantire il contenimento o l’eliminazione del rischio. Inoltre si occupa delle caratteristiche dell’attrezzature e dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e del vestiario, della conoscenza delle principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica con particolare riguardo ai principi ispirati dal Decreto Legislativo 81/08.
La norma CEI 11-27 evidenzia che è necessario una grande collaborazione tra il responsabile dell’impianto (RI) e il preposto ai lavori (PL) per una soddisfacente riuscita di qualsiasi intervento in sicurezza su un impianto in tensione e ne evidenzia il relativo “Iter procedurale”.
La sequenza delle operazioni riportata a titolo di esempio nel seguito fa riferimento a casi complessi (a qualsiasi tensione e con qualsiasi modalità d’intervento). Per alcuni lavori, alcune fasi possono risultare non necessarie o non pertinenti.
1) Il RI evidenzia la necessità di un lavoro;
2) il PL esamina il lavoro;
3) il PL comunica al RI le modalità con le quali intende eseguire il lavoro (fuori tensione, in tensione, ecc.);
4) il RI redige di conseguenza il Piano di lavoro e il PL redige il Piano d’intervento;
5) in queste fasi RI e PL devono collaborare;
6) al momento previsto, il RI realizza l’assetto di impianto stabilito dal Piano di lavoro;
7) il RI individua e delimita, se necessario, la zona di lavoro con la collaborazione del PL. Per le linee (aeree o in cavo) è sufficiente l’individuazione certa;
8) il RI comunica al PL che è autorizzato ad iniziare il lavoro (comunicazione documentata).
Questo atto è detto “consegna dell’impianto” e rappresenta la garanzia fornita dal RI al PL che l’impianto è nell’assetto previsto dal Piano di Lavoro e che vi rimarrà fino alla restituzione dell’impianto;
9) il PL dà le necessarie istruzioni agli operatori e si assicura che siano ben comprese;
10) sotto la direzione del PL si adottano le misure di sicurezza previste, si allestisce il cantiere e si esegue il lavoro;
11) al termine il PL allontana tutti dal cantiere, si accerta che siano state rimosse eventuali terre di lavoro e altre misure di sicurezza;
12) il PL comunica al RI che il lavoro è terminato e si può ripristinare l’assetto normale dell’impianto (comunicazione documentata). Tale atto è detto “restituzione dell’impianto” e rappresenta la garanzia fornita dal PL al RI che manovre di rimessa in servizio dell’impianto non causeranno danni a persone o cose;
13) il RI ripristina l’impianto nelle condizioni previste per l’esercizio.
L’osservanza scrupolosa della norma CEI 11-27 permette di operare in sicurezza su impianti elettrici in esercizio
e pertanto con presenza di tensione, evitando danni alle persone e alla cose.
Come ben appare il Responsabile dell’Impianto ed il Preposto ai Lavori, sono le due figure chiave per la sicurezza,
così definite:
Il Responsabile dell’impianto (RI) è la persona preposta alla conduzione dell’impianto elettrico, designato alla più alta responsabilità della conduzione dell’impianto elettrico.
La Norma CEI EN 50110-1 prevede che ogni impianto elettrico debba essere affidato alla responsabilità di una persona, alla quale in generale si deve fare riferimento per qualsiasi necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria, ampliamento, trasformazione. Il responsabile dell’impianto deve essere in grado di conoscere le caratteristiche generali dell’impianto elettrico, le esigenze dei vari settori che l’impianto elettrico alimenta ad esempio la necessità di programmare la messa fuori servizio dell’alimentazione, a quali alimentazioni si deve assicurare la continuità dell’alimentazione in caso black-out, ecc.
Inoltre deve conoscere l’ubicazione del punto di fornitura dell’energia elettrica ordinaria di emergenza ed eventualmente di sicurezza, ed essere in grado di conoscere e coordinare le richieste di aumenti di potenza, installazioni di nuovi utilizzatori ed essere in grado di eseguire o fare eseguire sotto la propria responsabilità interventi di messa fuori tensione degli impianti elettrici, è una persona che può anche non essere a conoscenza dei particolari tecnici e normativi di tutti gli impianti elettrici, in tale caso si può avvale di collaboratori che delegherà alle specifiche attività.
Il Preposto ai lavori (PL) è la persona designata alla più alta responsabilità della conduzione del lavoro, è la persona incaricata e responsabile dell’esecuzione del lavoro.
Il preposto ai lavori, sulla base alle informazioni ricevute dal RI, redige il “PIANO DI INTERVENTO”, preventivamente elaborato, come previsto dalla stessa Norma CEI 11-27 per i lavori ripetitivi, con le schede di lavoro integrate nelle procedure definite anche istruzioni operative. Il preposto ai lavori ha quindi il compito della pianificazione delle attività, la definizione della sequenza più opportuna per l’esecuzione dei lavori, la scelta del numero e qualificazione degli addetti alla esecuzione e di porre in opera tutte le misure di protezione necessarie, all’esecuzione dei lavori in sicurezza.
Infine per la sicurezza nella esecuzione dei lavori elettrici, non va trascurato che i principali articoli del D. Lgs. 81/2008, come integrato e corretto dal D. Lgs. 106/2009, dispongono:
– la conformità alla pertinente normativa tecnica (anche usando la stessa terminologia della Norma CEI 11-27);
– l’adozione di procedure operative.
Oltre che l’adempimento ad un obbligo di legge, le procedure costituiscono pure opportunità e convenienza:
– per i datori di lavoro, i quali, con la loro organizzazione aziendale, formulano metodologie di lavoro a prova di diligenza (Cfr. art. 43 Codice Penale) e ne traggono beneficio relativamente al positivo senso di appartenenza dei lavoratori ed alla produttività;
– per i lavoratori i quali ne acquistano formazione e certezza dei comportamenti da adottare.
Giancarlo Colombo
Docente Corsi CEI, Segretario del Comitato “PrevenzioneRischio Elettrico” AIAS
Luigi Muzzini
Docente Corsi CEI; Collaboratore Tecnico del settore impianti elettrici
Tratto da Informatore AIAS “Monografia rischio elettrico” con il consenso degli autori. Riproduzione riservata.
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