Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 febbraio 2013
Modifica dell’allegato 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 recante: «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche’ allo smaltimento dei rifiuti»
in Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre 2013, n.262
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche’ allo smaltimento dei rifiuti»;
Visto in particolare l’art. 18, comma 1, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, che prevede che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, si provveda al recepimento di direttive tecniche di modifica dell’Allegato 5, al fine di dare attuazione a successive disposizioni comunitarie;
Vista la Decisione 2005/618/CE della Commissione del 18 agosto 2005;
Vista la Decisione 2005/717/CE della Commissione del 13 ottobre 2005;
Vista la Decisione 2005/747/CE della Commissione del 21 ottobre 2005;
Vista la Decisione 2006/310/CE della Commissione del 21 aprile 2006;
Vista la Decisione 2006/690/CE della Commissione del 12 ottobre 2006;
Vista la Decisione 2006/691/CE della Commissione del 12 ottobre 2006;
Vista la Decisione 2006/692/CE della Commissione del 12 ottobre 2006;
Vista la Decisione 2008/385/CE della Commissione del 24 gennaio 2008;
Vista la Decisione 2009/428/CE della Commissione del 4 giugno 2009;
Vista la Decisione 2009/443/CE della Commissione del 10 giugno 2009;
Vista la Decisione 2010/122/UE della Commissione del 25 febbraio 2010;
Vista la Decisione 2010/571/UE della Commissione del 24 settembre 2010;
Vista la Decisione 2011/534/UE della Commissione dell’8 settembre 2011;
Considerato che le sopracitate decisioni della Commissione Europea stabiliscono direttive tecniche che, ai fini del loro recepimento, non prevedono poteri discrezionali per gli Stati membri e, pertanto, le necessarie modifiche all’allegato 5 del citato decreto legislativo n. 151 del 2005 sono apportate con le modalita’ previste dall’art. 18, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo medesimo;
Sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico che hanno espresso il proprio favorevole avviso, rispettivamente, con le note n. 00060037-P-23/07/2012 e n. 0019661 – 2 ottobre 2012;
Decreta:
Art. 1
L’Allegato 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e’ sostituito con l’Allegato di cui al presente decreto.
Il presente decreto e’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.