Il GSE -Gestore dei Servizi Energetici informa che è stato aggiornato al 31 dicembre 2012 il Contatore del “costo indicativo cumulato annuo degli incentivi” riconosciuti agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici.
Il costo indicativo annuo risulta pari a circa 3,7 miliardi di euro.
Le modalità di calcolo utilizzate per le valutazioni degli oneri indicati nel Contatore sono illustrate nel documento informativo “Il Contatore degli oneri delle fonti rinnovabili”,di cui pubblichiamo in seguito un estratto. Il documento completo è disponibile sul sito www.gse.it.
IL CONTATORE DEGLI ONERI DELLE FONTI RINNOVABILI
1. PREMESSA
Il “contatore degli oneri delle fonti rinnovabili”, è lo strumento operativo che serve a visualizzare, sul sito internet del GSE, il “costo indicativo cumulato annuo degli incentivi” riconosciuti agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici, definito all’art. 2 del D.M. 6/7/2012.
Tale costo rappresenta una stima dell’onere annuo potenziale, già impegnato anche se non ancora interamente sostenuto, degli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili non fotovoltaici, in attuazione dei vari provvedimenti di incentivazione statali che si sono succeduti in questo settore.
In base all’art. 3 del D.M. 6/7/2012, il “costo indicativo cumulato annuo degli incentivi” non potrà superare i 5,8 miliardi di euro annui.
2. IL “COSTO INDICATIVO CUMULATO ANNUO DEGLI INCENTIVI”: PERIMETRO E MODALITÀ DI CALCOLO
2.1 Meccanismi di incentivazione considerati
Le tipologie degli incentivi che vengono presi in considerazione ai fini del “contatore degli oneri delle fonti rinnovabili” sono i seguenti:
a. Tariffe CIP 6/92 (CIP6);
b. Certificati Verdi (CV);
c. Tariffe Onnicomprensive (TO);
d. Conto Energia Solare Termodinamico (CSP);
e. Incentivi introdotti dal D.M. 6/7/2012 (incentivi variabili in funzione del prezzo dell’energia o tariffe onnicomprensive).
Si precisa che ai fini del calcolo del “costo indicativo cumulato annuo degli incentivi” non vengono considerati gli oneri derivanti dai servizi di Ritiro Dedicato (RID) e Scambio sul Posto (SSP).
2.2 Tipologia e perimetro degli impianti considerati
Concorrono al calcolo del contatore solo gli oneri derivanti dall’incentivazione dell’energia elettrica prodotta dalle fonti rinnovabili individuate dall’art. 2 del D.Lgs. 28/2011, con esclusione degli impianti fotovoltaici. Non sono pertanto inclusi nel contatore gli impianti alimentati a fonti assimilate alle rinnovabili.
Nel caso di impianti ibridi, vengono considerati nel contatore solo gli oneri attribuibili alla fonte rinnovabile, indipendentemente dall’inquadramento giuridico della fonte non rinnovabile al momento dell’entrata in esercizio dell’impianto e dunque indipendentemente dall’eventuale incentivo ad essa riconosciuto.
In particolare, nel caso degli impianti alimentati a rifiuti, anche se essi hanno avuto accesso all’incentivazione sul totale dell’energia prodotta, nel contatore vengono inclusi solo gli oneri attribuibili all’incentivazione della frazione biodegradabile.
A tal proposito, ai soli fini del contatore, nei casi di impianti per cui non si disponga di una valutazione dell’energia imputabile alla frazione biodegradabile dei rifiuti utilizzati, si assume che la quota della producibilità imputabile alla frazione biodegradabile sia pari al 51%.
Per il calcolo del “costo indicativo cumulato annuo degli incentivi” si fa riferimento al perimetro degli interventi impiantistici ammessi agli incentivi (nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento totale o parziale, potenziamento e impianti ibridi) riconducibili alle seguenti fattispecie:
A. interventi ammessi agli incentivi che hanno comunicato al GSE l’entrata in esercizio fisico, siano essi già in esercizio commerciale o meno;
B. interventi, non ancora entrati in esercizio, ammessi ai registri in posizione utile o risultati vincitori delle procedure di asta al ribasso, secondo quanto previsto dal DM 6/7/2012.
2.3 Modalità di calcolo
In conformità alle regole stabilite dall’art. 2 del D.M. 6/7/2012, il “costo indicativo cumulato annuo degli incentivi” è calcolato come sommatoria del prodotto tra l’incentivo specifico riconosciuto all’intervento e l’energia incentivabile annua, per tutti gli interventi incentivati relativi agli impianti a fonti rinnovabili non fotovoltaici.
2.3.1 Incentivi riconosciuti
In generale, per “incentivo specifico riconosciuto” si intende l’incentivo (o la quota incentivante della tariffa) al quale l’intervento è stato ammesso, indipendentemente dal fatto che sia già stato percepito o meno.
L’art. 2 del D.M. 6/7/2012 enuncia i criteri fondamentali da tenere presenti per la definizione degli incentivi da considerare ai fini del calcolo del “costo indicativo cumulato annuo degli incentivi”:
– agli interventi non ancora entrati in esercizio ma ammessi a registro in posizione utile o vincitori delle procedure di asta al ribasso, fino all’entrata in esercizio si associa un incentivo pari alla differenza fra la tariffa incentivante spettante alla data di entrata in esercizio
dichiarata dal produttore e il prezzo medio zonale nell’anno precedente a quello di richiesta di iscrizione;
– agli interventi entrati in esercizio che accedono a tariffe incentivanti costanti (CIP6, Tariffe Onnicomprensive, Incentivi previsti dal D.M. 6/7/2012), si associa un incentivo calcolato come differenza tra la tariffa riconosciuta e il valore del prezzo zonale nell’anno precedente a quello in corso;
– per gli impianti che beneficiano dei Certificati Verdi si assume che il valore dei Certificati Verdi sia pari al prezzo di ritiro dell’ultimo anno disponibile.
Per gli impianti incentivati con il Conto Energia Solare Termodinamico si fa riferimento all’incentivo riconosciuto, che non include il controvalore dell’energia elettrica prodotta.
2.3.2 Energia incentivabile
Per ogni intervento, l’energia incentivabile da prendere a riferimento ai fini del calcolo del “costo indicativo cumulato annuo degli incentivi” dipende da due fattori: la producibilità dell’impianto e la relazione che lega tale producibilità all’energia incentivabile riconosciuta all’intervento stesso.
La valutazione dell’energia incentivabile è effettuata in modo differente a seconda che, alla data di riferimento per il calcolo del costo indicativo annuo, lo specifico impianto si trovi in una delle due seguenti situazioni:
– “impianto storicizzabile”: se l’impianto è entrato in esercizio e gli sono stati riconosciuti incentivi per alcuni anni solari pieni, si fa riferimento alla media dell’energia incentivata nei suddetti anni (da un minimo di 1 ad un massimo di 3 anni solari pieni); nel caso dei Certificati Verdi, invece, si fa riferimento direttamente alla media del numero dei CV rilasciati;
– “impianto non storicizzabile”: se l’impianto non è ancora entrato in esercizio fisico oppure se l’impianto non ha ancora prodotto in esercizio commerciale per almeno un anno solare pieno, si fa riferimento, per la valutazione dell’energia incentivabile, ad una stima della producibilità.
Questa stima viene sviluppata statisticamente sulla base delle ore medie annue di produzione effettivamente rilevate negli impianti in esercizio, omogenei come tipologia e classe di potenza, a quello del singolo impianto oggetto della stima (in questo modo si evita di riferirsi alla producibilità dichiarate dai produttori che, in generale, sovrastimano la produzione degli impianti).
Per gli interventi incentivati che, alla data di riferimento del calcolo, dovessero terminare il periodo di incentivazione entro i dodici mesi successivi, per evitare di sovrastimare l’onere ad essi attribuibile, si associa un costo indicativo degli incentivi proporzionato sui rimanenti mesi di incentivazione a cui l’impianto ha diritto.
3. VALORE E AGGIORNAMENTO DEL COSTO CUMULATO ANNUO DEGLI INCENTIVI
Il “costo indicativo cumulato annuo degli incentivi” riportato nel contatore viene calcolato e pubblicato sul sito internet del GSE con cadenza mensile.
Tutti gli impianti che, alla data di riferimento del calcolo, risultano ammessi al beneficio degli incentivi (trovandosi nella condizione A o B di cui al paragrafo 2.2), concorrono al calcolo del contatore. Il mese successivo il perimetro degli impianti da considerare potrà ovviamente variare così come potranno evolvere tutte le variabili che concorrono al calcolo, quali, ad esempio, la ripartizione tra impianti “storicizzabili” e “non storicizzabili”, la media degli incentivi riconosciuti agli impianti “storicizzabili”, il numero di impianti che termineranno il periodo di incentivazione nei successivi dodici mesi, i parametri di riferimento annuali (valori delle tariffe Cip 6/92, prezzo medio dell’energia, prezzo di ritiro dei Certificati Verdi, ore di producibilità statistiche da considerare per gli impianti “non storicizzabili”).
Al 31 dicembre 2012 rientrano nel perimetro del contatore solamente impianti incentivati con il provvedimento CIP 6, con i Certificati Verdi e con le Tariffe Onnicomprensive. Sul sito internet del GSE sono pubblicate le tabelle relative agli interventi rientranti in tali meccanismi di incentivazione, ripartiti per classi di potenza e per tipologia:
– “Contatore delle fonti rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico”: tabelle di sintesi con il costo indicativo annuo suddiviso per meccanismo di incentivazione;
– “Contatore CIP 6”: tabella di dettaglio contenente dati sul numero delle convenzioni Cip 6, sulla potenza degli impianti, sull’energia incentivabile annua e sul costo indicativo annuo;
– “Contatore Certificati Verdi”: tabella di dettaglio contenente dati sul numero degli interventi in esercizio, sulla potenza degli impianti, sui Certificati Verdi indicativi annui e sul costo indicativo annuo;
– “Contatore Tariffa Onnicomprensiva”: tabella di dettaglio contenente dati sul numero degli interventi in esercizio, sulla potenza degli impianti, sull’energia incentivabile annua e sul costo indicativo annuo;
Gli impianti ammessi nelle graduatorie relative ai Registri e alle Procedure d’Aste di cui al DM 6/7/2012, pubblicate sul sito del GSE il 15 gennaio 2013, nonché gli impianti eventualmente ammessi mediante accesso diretto verranno considerati nel perimetro del contatore aggiornato al 31 gennaio 2012. Si precisa inoltre che, al 31 dicembre 2012, non risultano incentivati Impianti Solari Termodinamici.
Per quanto riguarda la potenza indicata nelle tabelle si è scelto di attenersi alla grandezza presa a riferimento nell’ambito di ogni meccanismo di incentivazione. Conseguentemente per il CIP 6 si fa riferimento alla potenza definita nelle relative convenzioni CIP 6 (potenza nominale dei generatori o quota parte di essa), per i CV si fa riferimento alla potenza dei motori primi, mentre, per la TO si
fa riferimento alla potenza nominale media annua. Si precisa che, in generale, la potenza rappresentata è quella totale relativa all’intervento effettuato (ad esempio, nel caso dei potenziamenti si considera la potenza totale risultante dopo l’intervento e per gli impianti ibridi si considera la potenza complessiva dell’impianto incentivato).