OGGETTO: Impiego di prodotti e sistemi per la protezione antincendio delle costruzioni
E’ noto che per i prodotti indicati in oggetto e installati permanentemente in opere da costruzione risulta pertinente il requisito essenziale n. 2 Sicurezza in caso di incendio (v. CPD 89/106/CEE e Regolamento n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011).
Trattandosi di prodotti da costruzione, è altresì noto che l’idoneità all’impiego dei medesimi viene in genere attestata, nelle condizioni previste per la specifica applicazione, sulla base di specificazioni tecniche armonizzate elaborate da Organismi europei (CEN, CENELEC, EOTA) e finalizzate alla marcatura CE.
Pervengono, tuttavia, a questa Direzione quesiti e richieste inerenti l’impiego di prodotti di tipo “innovativo” da inserire nelle attività a rischio di incendio, attualmente sprovvisti di apposita specificazione tecnica armonizzata che ne consenta la valutazione, ai fini del loro impiego o utilizzo, secondo procedure appunto armonizzate e riconosciute da tutti gli stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo. Si osserva a questo punto che alcuni atti regolamentari nazionali, fra i quali si cita il Decreto D.M.S.E. 19.05.2010 pubblicato nella G.U. R.I. n. 161 del 13.07.2010 (Ministero dello sviluppo economico – “Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”) prevedono che, in assenza delle suddette specifiche, l’idoneità all’impiego del prodotto nelle condizioni previste per la specifica applicazione possa essere attestata secondo quanto verificato nella analisi dei rischi connessi.
In sintesi tale atto regolamentare nazionale, ancorché riferito in maniera specifica alla installazione degli impianti negli edifici e in relazione alle prerogative possedute da ciascuno Stato membro della UE sul proprio territorio, stabilisce il criterio, che può bene possedere carattere generale, di verificare l’idoneità dei prodotti attualmente sprovvisti di appropriate specifiche tecniche armonizzate attraverso una adeguata valutazione dei rischi connessa all’impiego dei medesimi.
Premesso quanto sopra, si ritiene che l’impiego di prodotti privi attualmente di apposite specificazioni tecniche armonizzate, possa essere giustificato dalla predetta valutazione dei rischi eseguita da professionista, sulla base di pertinenti certificazioni di prova rilasciate da organismi autorizzati a tal fine.
Tali certificazioni di prova faranno evidentemente riferimento a norme o specifiche nazionali, internazionali o, in assenza di queste, a specifiche adottate dal laboratorio di prova autorizzato. In definitiva, anche al fine di rendere più agevole il compito del professionista incaricato della predetta valutazione, il fabbricante metterà a disposizione per le forniture dei prodotti in parola, una documentazione tecnica, corredata delle certificazioni di prova, attestante le caratteristiche dello stesso nonché le relative procedure di valutazione prestazionale, con particolare riferimento al comportamento al fuoco e alle eventuali limitazioni di utilizzo individuate dagli organismi certificatori, documentazione riassunta in una dichiarazione redatta in lingua italiana e in cui siano riportati i riferimenti degli organismi certificatori.
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