Un modello semplificato per il documento di valutazione rischi. A prevederlo è il pacchetto semplificazioni messo a punto dal governo e che sarà all’esame di uno dei prossimi consigli dei ministri.
Il modello servirà a provare l’effettuazione della valutazione rischi da parte delle piccole aziende (fino a 10 lavoratori) e delle aziende (di tutte le dimensioni) operanti in settori a basso rischio infortunistico.
Tra le altre semplificazioni, viene abrogata la denuncia all’SSN, a carico dei medici competenti, dei dati delle cartelle sanitaria e di rischi (obbligo in vigore dal 25 agosto scorso).
Valutazione rischi più facile
La novità sul documento semplificato per la valutazione rischi potrebbe essere la soluzione giusta a risolvere l’impasse in cui si trova il Testo Unico sulla Sicurezza (dlgs n. 81/2008) proprio in ordine alla previsione di procedure semplificate per le piccole imprese. Infatti, è oggi in atto la (seconda) proroga fino al 31 dicembre 2012 della possibilità di assolvere al compito mediante autocertificazione per evitare la procedura ordinaria.
Il pacchetto semplificazione introduce una specifica procedura di valutazione, mol-to semplice, per le imprese che svolgono attività poco rischiose. In pratica, consente di attestare l’effettuazione della valutazione
rischi sulla base di dichiarazioni redatte in forma semplificata su un apposito modello (allegato al pacchetto sicurezza).
La semplificazione interesserà le aziende fino a 10 lavoratori, quelle di qualunque dimensione operanti in «settori di attività a basso rischio infortunistico» (l’individuazione di tali settori è affidata a un decreto ministeriale) e le aziende con più di 50 lavoratori ad eccezione di quelle operanti ne settori «a rischio d’incidente rilevante» con diritto alla riduzione del tasso media di tariffa Inail (centrali termoelettriche; impianti e installazioni nucleari; industrie estrattive; strutture di ricovero e cura; rischi chimici, cancerogeni mutageni; cantieri).
In ogni caso, la semplificazione spetta a patto che l’azienda non abbia avuto infortuni compor-tanti assenza dal lavoro per più di tre giorni (non si considerano eventuali infortuni in itinere), né denunce di malattia professionale nel biennio precedente. Le altre novità.
Tra le altre novità il pacchetto affida a un decreto ministeriale il compito di introdurre misure di semplificazione degli adempimenti nelle ipotesi di prestazioni del lavoratore che presuppongano la permanenza di breve durata nei luoghi di lavoro e, precisa-mente, «per un periodo non superiore alle 50 giornate nell’anno solare di riferimento». La novità dovrebbe evitare, come spiega la relazione al pacchetto, che l’applicazione rigorosa del Tu si traduca nella ripetizione, puramente formale, di adempimenti già posti in essere dallo stesso o da altri datori di lavoro.
Per esempio, la necessità di sottoporre il lavoratore a visita medica di controllo per ogni prestazione lavorativa, anche se di poche ore, o quella di ripetere una medesima attività di formazione poiché riferita ad un’analoga attività di lavoro, in caso di cambio del datore di lavoro.
Ancora, il pacchetto prevede ima semplificazione, mediante revisione, dei contenuti della cartella sanitaria e di rischio, il cui obbligo di redazione da parte dei medici (nelle aziende in cui sono presenti) è scattato il 25 agosto contemplando sanzioni penali in caso di inadempienza.
Nello specifico è prevista l’abrogazione dell’obbligo a carico dei medici di trasmettere, a cadenza trimestrale, i dati (rapporto) sui lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria al servizio sanitario nazionale.
Infine, altra semplificazione è la previsione della possibilità di «sostituire» l’obbligo della redazione del documento unico di valutazione rischio da interferenze (documento dovuto quando un’attività è svolta da più aziende che, appunto, possono interferire tra loro) con l’individuazione, da parte del da-tare di lavoro committente, di un responsabile «sovraintendente e vigilante» sulle attività date in appalto.