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Quinto Conto Energia: chiarimenti sulla definizione di edificio energeticamente certificabile e sulle Certificazioni/Attestazioni riguardanti i moduli fotovoltaici ed i gruppi di conversione (inverter) necessarie per l’ammissione alle tariffe incentivanti.
Il GSE, ai sensi del D.M. 5 luglio 2012, precisa quanto segue:

Edificio energeticamente certificabile

In merito alla definizione di edificio (di cui al D.P.R. 412/93) “energeticamente certificabile” si precisa quanto segue:
1. gli edifici devono essere provvisti di un impianto termico destinato ad una adeguata climatizzazione invernale, così come definito nel D. lgs. 192/05 e s.m.i.;
2. le altezze minime interne e le superfici utili dei locali devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia (Decreto Ministero Sanità 5 luglio 1975 e s.m.i.).
In caso di installazione di impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative su edifici di nuova costruzione, tali edifici devono rispettare i requisiti energetici previsti dalla normativa vigente in materia.

Certificazioni/Attestazioni moduli fotovoltaici
Per attestare il rispetto dei requisiti previsti per i moduli fotovoltaici deve essere prodotta adeguata documentazione a dimostrazione di quanto segue.

1. I moduli fotovoltaici sono stati testati da un laboratorio di prova accreditato per le specifiche prove indicate nelle norme CEI‐EN 61215/61646/62108 e 61730‐2.

Questo requisito è dimostrato mediante il possesso dei seguenti documenti:
‐ (Doc.1) Attestazione di approvazione di tipo (Type approval certificate), rilasciata dal laboratorio di prova accreditato che ha effettuata le prove;
‐ (Doc.2) Certificato di conformità (Conformity certificate) alla norma CEI‐EN 61215 o 61646 o 62108, rilasciato da un Organismo di certificazione avente i requisiti indicati nella Guida CEI 82‐25, in seguito a prove di tipo eseguite da un Laboratorio di prova accreditato;
‐ (Doc.3) Certificato di conformità (Conformity certificate) alla norma CEI‐EN 61730‐2, rilasciato da un Organismo di certificazione avente i requisiti indicati nella Guida CEI 82‐25, in seguito a prove di tipo eseguite da un Laboratorio di prova accreditato.
NOTE:
‐ i documenti Doc.1 e Doc.2 sono fra loro alternativi;
‐ i documenti Doc.2 e Doc.3 possono essere compresi in un unico certificato.

2. E’ stato eseguito il controllo del processo produttivo in fabbrica per verificare che i livelli
qualitativi si mantengano costanti nel tempo e uguali a quelli rilevati in sede di prove di tipo, con riferimento alle norme CEI‐EN 61215/61646/62108, su tutti gli stabilimenti di produzione dei modelli di moduli oggetto della certificazione, dando evidenza degli stessi. In tale caso si può derogare dal riportare nel documento la regola sequenziale per identificare il sito produttivo attraverso il numero seriale dei moduli.

 

Questo requisito è dimostrato mediante il possesso del seguente documento:
‐ (Doc.4) Certificato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Certificate) rilasciato da un Organismo di certificazione avente i requisiti indicati nella nota numero 4.
NOTA: i documenti Doc.2, Doc.3 e Doc.4 possono essere compresi in un unico documento, purché in esso siano riportate tutte le indicazioni richieste per i singoli certificati.

3. Il sito produttivo dei moduli fotovoltaici oggetto dell’ispezione di fabbrica risulta certificato in conformità ai requisiti delle normative ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale).
Questo requisito è dimostrato mediante il possesso dei seguenti documenti:
‐ (Doc.5) Certificato di conformità ai requisiti della norma ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), rilasciato da un Organismo di certificazione;
‐ (Doc.6) Certificato di conformità ai requisiti della norma OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro), rilasciato da un Organismo di certificazione;
‐ (Doc.7) Certificato di conformità ai requisiti della norma ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale), rilasciato da un Organismo di certificazione.
NOTA: i documenti Doc.5, Doc.6 e Doc.7 possono essere compresi in un unico documento, purché in esso siano riportate tutte le indicazioni richieste per i singoli certificati.

4. I moduli fotovoltaici sono realizzati in Paesi UE/SEE (solo nel caso in cui s’intenda richiedere la maggiorazione tariffaria prevista per gli impianti che utilizzano tali moduli).
Questo requisito è dimostrato mediante il possesso del seguente documento:
‐ (Doc.8) Attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation) ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto che contenga le informazioni descritte nelle “Regole applicative per l’iscrizione ai registri e per l’accesso alle
tariffe incentivanti DM 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia)”, paragrafo 4.4.
Questo documento è rilasciato da un Organismo di certificazione avente i requisiti indicati nella nota numero 4.
NOTA: il documento Doc.8 può essere fornito in allegato al documento Doc.4, purché sianoriportate tutte le indicazioni richieste.

5. I moduli fotovoltaici presentano caratteristiche tali da essere considerati “moduli non convenzionali” (solo nel caso in cui s’intenda richiedere la maggiorazione tariffaria prevista per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative che utilizzano tali moduli).
Questo requisito è dimostrato mediante il possesso del seguente documento:
‐ (Doc.9) Attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation) ai fini del riconoscimento delle caratteristiche necessarie per essere considerati “moduli non convenzionali” in riferimento alle indicazioni al DM 5 luglio 2012
(Quinto Conto Energia)”. Questo documento è rilasciato da un Organismo di certificazione avente i requisiti indicati nella nota numero 4.
NOTA: il documento Doc.9, insieme con il documento Doc.8, possono essere forniti in allegato al Certificato Doc.4, purché siano riportate tutte le indicazioni richieste.

Certificazioni/Attestazioni gruppi di conversione (inverter)
Per attestare il rispetto dei requisiti previsti per gli inverter, deve essere prodotta adeguata documentazione a dimostrazione di quanto segue:
1. E’ stato eseguito il controllo del processo produttivo in fabbrica per verificare che i livelli qualitativi si mantengano costanti nel tempo e uguali a quelli rilevati in sede di prove di tipo, previste dalla norma CEI 0‐21, per impianti collegati alla rete BT, e dalla norma CEI 0‐16, per impianti collegati alla rete MT/AT, su tutti gli stabilimenti di produzione dell’inverter oggetto della certificazione.
Questo requisito è dimostrato mediante il possesso del seguente documento:
‐ (Doc.10) Certificato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Certificate), rilasciato da un Organismo di certificazione.
NOTE:
‐ poiché la Factory Inspection non può prescindere dalla verifica dell’utilizzo dei materiali esaminati, questa certificazione deve essere correlata alle prove di tipo e in particolare alla descrizione del processo produttivo e dei materiali, contenuta nel Rapporto di prova rilasciato dal Laboratorio di prova accreditato che ha effettuato le prove di tipo;
‐ nei caso in cui il Rapporto di prova del laboratorio non sia stato ancora emesso (come consentito dalla Delibera AEEG n.  84/2012/R/eel), nel periodo transitorio fino al 31/12/2012 la Factory Inspection potrà essere rilasciata sulla base di una dettagliata descrizione del processo produttivo e dei materiali utilizzati per l’inverter in oggetto, fornita all’Organismo di Certificazione da parte del Costruttore.

2. Gli inverter sono realizzati in Paesi UE/SEE (solo nel caso in cui s’intenda richiedere la maggiorazione tariffaria prevista per gli impianti che utilizzano tali inverter).
Questo requisito è dimostrato mediante il possesso del seguente documento:
‐ (Doc.11) Attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation) ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto che contenga le informazioni descritte nelle “Regole applicative per l’iscrizione ai registri e per l’accesso alle
tariffe incentivanti DM 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia)”, paragrafo 4.4.
Questo documento è rilasciato da un Organismo di certificazione, avente i requisiti indicati nota numero 6.
NOTA: il documento Doc.11 può essere fornito in allegato al documento Doc.10 purché siano riportate tutte le informazioni richieste.

Il Gestore ha inoltre precisato che la definizione di “edificio energeticamente certificabile” si applica ai soli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative di cui all’art. 8 e allegato 4 del DM 5.7.2012.
A tale riguardo un edificio risulta energeticamente certificabile, anche in assenza di un impianto termico, purché esista un fabbisogno energetico da soddisfare, al fine di garantire un adeguato comfort termico.
In merito alla definizione di “edificio energeticamente certificabile” restano confermati tutti gli altri punti riportati nella citata news.