Circolare 3 Ottobre 2011 – protocollo 0183538 – Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.
Si fa riferimento all’e-mail datata 27 aprile 2011 con la quale codesta Camera ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di impiantistica di cui al D.M. 37/2008. In particolare codesta Camera ha chiesto di conoscere se debba aggiornare, ai sensi del d.m.37/2008, le posizioni risultanti dal Registro delle Imprese – relative alle imprese di installazione ex legge 46/90 che ne hanno fatto richiesta – in assenza di una norma transitoria che ne disciplini il passaggio (e anche tenuto conto dei cambiamenti relativi alla nuova declaratoria di cui all’arti • comma 2 del d.m. in parola).
Al riguardo si ritiene opportuno rappresentare che. poiché nel decreto in esame non furono previste le norme transitorie che disciplinassero il transito dalla vecchia normativa al (lin. 37/2008, è rimasto in capo a ciascuna impresa l’obbligo di procedere all’aggiornamento dei dati risultanti nel REA o nel registro delle imprese. Naturalmente tale passaggio andava/va fatto tenendo conto delle modifiche intervenute nella declaratoria per effetto del d.m. in parola escludendo. pertanto, qualsivoglia passaggio automatico di lettera “da 1-46/90 a D.m. 37/2008”.
Tenuto conto del fatto che, secondo quanto asserito da codesta Camera, molte delle imprese in questione hanno tinto richiesta di aggiornamento delle posizioni ai sensi del Decreto 37/2008, e che codesta Camera ha ritenuto invece di non procedere in tal senso – in mancanza delle norme transitorie di cui sopra – si ritiene opportuno rappresentare la necessità che codesta Camera prenda nella dovuta considerazione le istanze presentate dalle imprese del settore richiedenti, contattando. inoltre, anche quelle che non ne abbiano fatto richiesta (c che risultano ancora iscritte ai sensi della 46/90).
La totalità delle imprese del settore devono quindi essere invitate a presentare la SCIA entro un congruo termine individuato da codesta Camera, indicando il nominativo del responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico professionale previsti dal d.m. 37/2008.
A sua volta codesta Camera procederà poi alla valutazione “caso per caso- della posizione di ciascuna impresa, al fine di attribuire a ciascuna, le sole “lettere/singole voci di lettere-per cui risulta essere in possesso dei requisiti tecnico professionali.
Naturalmente nel caso in cui un impresa non proceda in tal senso ovvero non sia in possesso dei requisiti in esame codesto Ente è tenuto ad emanare un provvedimento di inibizione allo svolgimento dell’attività di installazione impianti.
Al riguardo si osserva infatti che, in mancarmi di un aggiornamento della posizione di cui sopra. ciascuna impresa risulterebbe essere irregolarmente iscritta al Registro delle Imprese ai sensi della legge 46/90 (essendo la nonna decaduta dal 2008), con conseguente nocumento all’attività imprenditoriale (ad esempio, l’impossibilità a partecipare a gare pubbliche, essendo le stesse aperte alle sole imprese abilitate ai sensi del d.m.37/2008).
Tenuto conto del sopravvivere di tale realtà con il decreto 23 marzo 2010 questo Ministero predispose i modelli di certificati tipo inerenti il registro delle imprese prevedendo l’iscrizione sulla base del possesso dei requisiti previsti sia dalla legge n.46/90 che dal decreto ministeriale n.37/08.
Alla luce del tempo omtai decorso dall’emanazione del decreto in oggetto si ritiene tuttavia ora necessario superare tale situazione di “empasse- rappresentando, in ordine a quanto sopra specificato, che ogni altro rinvio non potrà più essere tollerato, anche al fine di garantire il corretto funzionamento del registro delle imprese.