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Definizione delle modalità di identificazione del servizio di tutela a cui ha diritto ciascun cliente finale non domestico titolare di punti di prelievo connessi in bassa tensione.

Articolo 1 Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni del TIV.
Articolo 2 Modalità di identificazione dei clienti finali non domestici in bassa tensione da parte dell’impresa distributrice
2.1 L’impresa distributrice considera aventi diritto al servizio di salvaguardia i clienti finali titolari di punti di prelievo di cui al comma 2.3 lettere b) e c) del TIV per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
a) il cliente finale è titolare anche di punti in media o alta tensione sulla rete dell’impresa distributrice;
b) il punto di prelievo del cliente finale è oggetto della comunicazione di cui al comma 15ter.2 del TIV;
c) il punto di prelievo del cliente finale è oggetto della comunicazione di cui al comma 6.1 della deliberazione ARG/elt 42/08.
2.2 L’impresa distributrice considera aventi diritto al servizio di maggior tutela i clienti finali titolari di punti di prelievo di cui al comma 2.3 lettere b) e c) del TIV che non risultano avere diritto al servizio di salvaguardia ai sensi del comma 2.1.
2.3 Ai fini dell’identificazione del servizio di tutela a cui ha diritto il cliente finale, l’impresa distributrice aggiorna l’informazione in suo possesso sulla base delle comunicazioni rese dall’utente del dispacciamento ai sensi dell’articolo 3.

Articolo 3 Modalità di identificazione dei clienti finali non domestici in bassa tensione da parte dell’utente del dispacciamento
3.1 Ciascun utente del dispacciamento diverso da Acquirente unico, ai fini degli adempimenti previsti al comma 40.1 del TIS, considera quanto comunicato dall’impresa distributrice ai sensi della Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 42/08.
3.2 Qualora ai sensi della Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 42/08 l’impresa distributrice indichi come avente diritto al servizio di maggior tutela un punto di prelievo in bassa tensione nella titolarità di cliente finale che abbia anche punti di prelievo connessi in media o alta tensione serviti dallo stesso utente del dispacciamento e connessi alla rete di un’altra impresa distributrice, l’utente del
dispacciamento:
a) ai fini degli adempimenti di cui al comma 40.1 del TIS considera tale cliente come avente diritto alla salvaguardia;
b) entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui all’articolo 8 della deliberazione ARG/elt 42/08 informa l’impresa distributrice a cui il punto di prelievo in bassa tensione è connesso che esso risulta nella titolarità di un cliente avente diritto alla salvaguardia in quanto titolare

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