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Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai soli fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
a) cliente finale è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio;

Articolo 2
Oggetto e ambito di applicazione
2.1 Il presente provvedimento si applica nel caso di contratti di vendita di energia rinnovabile. In particolare, il presente provvedimento definisce i requisiti che devono presentare tali contratti al fine di garantire la tutela del consumatore,
secondo principi di concorrenza e trasparenza, e assicurando che la stessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non venga inclusa in più contratti di vendita di energia rinnovabile.
Articolo 3
Condizioni necessarie per i contratti di vendita di energia rinnovabile
3.1 Ogni contratto di vendita di energia rinnovabile deve essere comprovato da una  quantità di garanzie di origine pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell’ambito del medesimo contratto. A tal fine, ciascuna società di vendita, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica ai clienti finali nell’ambito di contratti di vendita di energia rinnovabile, è tenuta ad approvvigionarsi di una quantità di garanzie di origine pari all’energia elettrica venduta come rinnovabile e riferite al medesimo anno, dandone evidenza al GSE secondo modalità da quest’ultimo definite.
Le società di vendita possono comunque utilizzare altri strumenti e marchi di certificazione di natura volontaria ovvero gestiti da soggetti diversi dal GSE, fermo restando il fatto che qualsiasi contratto di vendita riconducibile ad un contratto di vendita di energia rinnovabile deve essere comprovato da garanzie di origine secondo quanto evidenziato nel presente comma.
3.2 Le garanzie di origine possono essere negoziate nella sede per la contrattazione delle garanzie di origine predisposta dal GME, ovvero possono essere oggetto di libera negoziazione o di assegnazione tramite le procedure concorrenziali di cui al comma 4.2. In questi ultimi due casi, i titolari dei contratti bilaterali nonché gli assegnatari hanno l’obbligo di registrazione delle quantità e dei prezzi di negoziazione presso il GME.
3.3 Il GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, provvede a verificare che ogni società di vendita si sia approvvigionata delle garanzie di origine necessarie ai fini del rispetto del comma 3.1.
3.4 Nel caso in cui la verifica di cui al comma 3.3 abbia esito negativo, la società di vendita, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica ai clienti finali nell’ambito di contratti di vendita di energia rinnovabile è tenuta a versare al GSE un corrispettivo pari al prodotto tra:
a) 2 (due) volte il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine determinato dal GME, tenendo conto anche delle procedure concorrenziali di cui al comma 4.2, e
b) una quantità di garanzie di origine corrispondente all’energia elettrica venduta come rinnovabile nell’ambito dei contratti di vendita di energia rinnovabile, per la quale la società di vendita non si è approvvigionata delle relative garanzie di origine.
Qualora una società di vendita non versi il predetto corrispettivo, l’Autorità può applicare le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
3.5 L’Autorità trasmette all’Autorità garante della concorrenza e del mercato i nominativi delle società di vendita per le quali la verifica di cui al comma 3.3 ha avuto esito negativo, specificando le società di vendita che non hanno versato al GSE il corrispettivo di cui al comma 3.4 per gli eventuali interventi di competenza. Inoltre, l’Autorità trasmette all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per gli eventuali interventi di competenza, i nominativi delle società di vendita per le quali si dovessero riscontrare, anche in sede di verifica ispettiva,presunte pratiche commerciali scorrette e/o presunte pubblicità ingannevoli.
Articolo 4
Disposizioni relative alle garanzie d’origine nella disponibilità del GSE
4.1 Le garanzie di origine emesse dal GSE che, in applicazione del decreto
ministeriale 31 luglio 2009, vengono contestualmente trasferite a titolo gratuito al
medesimo GSE si considerano nella titolarità del GSE anche ai fini del presente provvedimento 4.2
Il GSE organizza procedure concorrenziali finalizzate ad assegnare le garanzie d’origine di cui al comma 4.1, secondo criteri di pubblicità, trasparenza e nonn discriminazione e prevedendo che:
– siano organizzate sessioni periodiche, con frequenza almeno trimestrale;
– abbiano ad oggetto un numero di garanzie d’origine coerente con quelle nella propria disponibilità.
Articolo 5
Strumenti per la promozione della trasparenza delle offerte e dei contratti di vendita di energia rinnovabile
5.1 Ciascuna società di vendita che propone offerte di energia rinnovabile indica, nel proprio materiale promozionale e informativo e, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3.2, del Codice di condotta commerciale, le caratteristiche delle medesime offerte. Infine ciascuna società di vendita precisa che il contratto che ne può derivare è coerente con la regolazione definita dall’Autorità in materia.
5.2 Il Codice di condotta commerciale è integrato nei seguenti punti:
a) all’articolo 10, comma 10.4, prima delle parole “La sezione contiene inoltre il riferimento al fatto che i dati forniti sono al netto delle imposte”, sono inserite le parole: “Nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica, tale sezione evidenzia separatamente anche la componente tariffaria A3, finalizzata alla copertura dei costi per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate.”;
b) all’articolo 10, comma 10.6, dopo le parole “preveda un corrispettivo unico per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale”, sono inserite le seguenti “, ad eccezione dell’evidenza della componente tariffaria A3.”.
5.3 Ciascuna società di vendita, nel caso di clienti finali che stipulano contratti di vendita di energia rinnovabile, riporta, con frequenza almeno quadrimestrale, nei documenti di fatturazione trasmessi a ciascun cliente finale:
a) le informazioni relative al mix energetico del contratto di vendita sottoscritto con il cliente finale oltre alle informazioni, già previste dall’articolo 2 del decreto ministeriale 31 luglio 2009, relative al mix energetico dell’energia elettrica complessivamente venduta;
b) eventuali ulteriori indicazioni atte a dimostrare la provenienza da fonti rinnovabili dell’energia elettrica venduta, tenendo conto di quanto previsto all’articolo 3.
5.4 Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma dovranno esserefornite nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/com 202/09 per quanto applicabile.
Articolo 6
Disposizioni al GME e al GSE
6.1 Il GSE, entro il 15 novembre 2011 e previa pubblica consultazione con i soggetti interessati, definisce:a) una procedura tecnica ai fini dell’applicazione del presente provvedimento, che preveda anche le informazioni (e i relativi flussi) che devono essere messe a disposizione dai produttori e dalle società di vendita;
b) una proposta per l’implementazione delle procedure concorrenziali di cui al comma 4.2. Tale proposta deve contenere almeno il bando, i criteri per l’individuazione del numero delle garanzie d’origine oggetto delle procedure concorrenziali nonché la descrizione del modello per l’aggiudicazione delle procedure di assegnazione.
6.2 L’Autorità si pronuncia sulla procedura e sulla proposta di cui al comma 6.1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della medesima.
6.3 Il GSE, entro il 31 dicembre 2011, integra il sistema informatico finalizzato a garantire la tracciabilità delle garanzie d’origine, implementato in applicazione del decreto ministeriale 31 luglio 2009, tenendo conto del presente provvedimento e delle osservazioni dell’Autorità sulla procedura tecnica di cui al comma 6.1.
6.4 Il GSE versa, con cadenza annuale, i proventi derivanti dalle disposizioni previste dai commi 3.4 e 4.2 alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A3.
6.5 Il GSE, entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmette all’Autorità un resoconto relativo alle attività di cui al presente provvedimento, evidenziando almeno, per ogni società di vendita, il numero delle garanzie d’origine oggetto di approvvigionamento per le finalità di cui al comma 3.1, i soggetti che hanno versato al GSE il corrispettivo di cui al comma 3.4 e i soggetti inadempienti.
6.6 Il GME predispone la sede per la contrattazione delle garanzie di origine e il relativo regolamento di funzionamento, comprensivo dei criteri per la determinazione dei corrispettivi per l’accesso.
6.7 Il GME, previa pubblica consultazione con i soggetti interessati, entro il 15 novembre 2011 trasmette al Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità, per verifica, il regolamento di cui al comma 6.6 con i relativi esiti della consultazione.
6.8 Il GME, al fine di garantire evidenza pubblica e la diffusione delle informazioni necessarie agli operatori, pubblica e aggiorna sul proprio sito internet gli esiti delle contrattazioni di cui ai commi 3.2 in termini di quantità e di prezzi.
Articolo 7
Disposizioni finali
7.1 Le società di vendita conservano per almeno 5 (cinque) anni i contratti di vendita di energia rinnovabile sottoscritti dai clienti finali.
7.2 L’attività svolta dal GSE ai fini del presente provvedimento trova copertura nel gettito della componente tariffaria A3.
7.3 Il presente provvedimento viene trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al GME, al GSE e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.7.4 Le disposizioni previste dal presente provvedimento si applicano alle offerte di benergia rinnovabile presentate a decorrere dall’1 ottobre 2011 e all’energia elettrica fornita ai clienti finali a decorrere dall’1 gennaio 2012 sottostante ai contratti di vendita di energia rinnovabile siglati a decorrere dall’1 ottobre 2011.
7.5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

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