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Attuazione della direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (rifusione).

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (rifusione), ed in particolare l’art. 20 di tale direttiva secondo cui e’ disposta l’abrogazione della direttiva 71/316/CEE e successive modificazioni e i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono alla direttiva 2009/34/CE, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al recepimento nel diritto nazionale delle predette modifiche alla direttiva abrogata;
Visti i considerando n. (1) e n. (12) nelle premesse della citata direttiva 2009/34/CE, secondo cui tale direttiva provvede, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, alla rifusione della direttiva 71/316/CEE, avendo la stessa subito numerose e sostanziali modificazioni, e secondo cui i nuovi elementi introdotti nella nuova direttiva riguardano soltanto le procedure di comitato e non devono quindi essere recepiti nella legislazione degli Stati membri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12agosto1982, n. 798, recante attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico;
Visto in particolare l’art. 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 798 del 1982, secondo cui il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato puo’ modificare, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le prescrizioni tecniche indicate nel predetto decreto e nei suoi allegati per adeguarle a direttive comunitarie di adattamento al progresso tecnico;
Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitaria 18 marzo 1988, n. 132, recente modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, in attuazione della direttiva n. 83/575/CEE relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico;
Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 4 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 1991, recante determinazione, in attuazione della direttiva n. 87/355/CEE, delle caratteristiche delle lettere distintive nei marchi di verificazione prima CEE utilizzati dai competenti servizi della Spagna, della Grecia, del Portogallo e dell’Irlanda, a modifica dell’allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 7 giugno 2008, recante recepimento della direttiva 2007/13/CE del 7 marzo 2007 che modifica l’allegato II della direttiva 71/316/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi alla soppressione degli uffici metrici provinciali del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ed all’attribuzione delle relative funzioni alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l’altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attivita’ produttive e, prima ancora, del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e l’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche’ il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull’assetto dei Ministeri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, nonche’ il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 3 luglio 2009, supplemento ordinario n. 102, recante individuazione degli uffici dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali del Ministero dello sviluppo economico;
Visto l’art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che regola in generale l’attuazione in via amministrativa delle modifiche di ordine tecnico o esecutivo a direttive gia’ recepite, secondo cui alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita’ esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia’ recepite nell’ordinamento nazionale, e’ data attuazione, nelle materie di cui all’art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da’ tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Considerata le necessita’ di attuare la direttiva 2009/34/CE relativamente all’aggiornamento dei riferimenti contenuti nelle precedenti norme di attuazione, con particolare riferimento alla modifica in CE della precedente sigla CEE e ritenuta l’opportunita’, con l’occasione, di perfezionare il recepimento delle disposizioni di cui alla Direttiva 2006/96/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, limitatamente ai riferimenti alla direttiva 71/316/CE, nonche’ di aggiornare in tali norme di attuazione anche i riferimenti agli uffici competenti secondo le innovazioni nel frattempo intervenute nell’ordinamento dei Ministeri e nell’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico in particolare;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982,
n. 798

1. Ai sensi dell’art. 20 della direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, tutti i riferimenti alla direttiva 71/316/CEE contenuti nel titolo e negli allegati del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modifiche ed integrazioni, si intendono fatti alla medesima direttiva 2009/34/CE e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato IV della stessa direttiva 2009/34/CE.
2. Nel testo e negli allegati del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modifiche ed integrazioni, in conformita’ al testo della direttiva 2009/34/CE, la sigla CEE si intende sostituita dalla sigla CE nelle seguenti espressioni ed in quelle plurali corrispondenti:
a) controllo CEE;
b) approvazione CEE;
c) verificazione prima CEE o verifica prima CEE;
d) marchio CEE;
e) contrassegno CEE;
f) verificazione parziale o definitiva CEE o verifica parziale CEE o verifica finale CEE.
3. In conformita’ al testo della direttiva 2009/34/CE e tenuto conto delle pertinenti disposizioni della Direttiva 2006/96/CE, nell’allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modifiche ed integrazioni, al punto 3.2.1., i disegni allegati recanti la forma e le dimensioni e i contorni delle lettere distintive dei diversi Stati membri dell’Unione europea previste al punto 3.1. dell’allegato I, ai fini del certificato e contrassegno d’approvazione CE, ed al punto 3.1. dell’allegato II, ai fini dei marchi di verifica prima CE, sono sostituiti dai disegni allegati al presente decreto.
4. Nel testo e negli allegati del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modifiche ed integrazioni, per effetto delle innovazioni normative di cui in premessa intervenute relativamente all’assetto delle competenze ed all’organizzazione degli uffici:
a) i riferimenti al Ministro ed al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato si intendono effettuati al Ministro ed al Ministero dello sviluppo economico;
b) i riferimenti alla Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, si intendono effettuati al corrispondente ufficio dirigenziale generale e, attualmente, alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
c) i riferimenti all’Ufficio centrale metrico del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato si intendono effettuati al corrispondente ufficio dirigenziale non generale e, attualmente, alla Divisione XV della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica di cui alla lettera b);
d) i riferimenti agli Uffici provinciali metrici del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato si intendono effettuati all’ufficio corrispondente della competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
Il presente decreto sara’ comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie – e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2011

Il Ministro: Romani

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