Ai fini della presente regola tecnica si definisce:
CORRIDOIO CIECO: corridoio o porzione di corridoio dal quale sia possibile l’esodo in un’unica direzione.
La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall’inizio dello stesso fino all’incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l’esodo in almeno due direzioni o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.
PERCORSI ALTERNATIVI: da un dato punto due percorsi si considerano alternativi se formano tra loro un angolo maggiore di 45.
SCALA DI SICUREZZA ESTERNA: scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i seguenti criteri:
– i materiali devono essere incombustibili;
– la parete esterna dell’edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60.
In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell’edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.
MALL: galleria interna, coperta, realizzata anche su più piani, su cui si affacciano varie attività commerciali e\o di servizio. Essa deve presentare uscite in posizione contrapposta, altezza (H) minima 7 m e larghezza (L) pari almeno a 7H deve essere priva di ingombri che possano essere di ostacolo per l’esodo in emergenza e il carico di incendio specifico non deve essere superiore a 50 MJ/m2 anche in presenza di allestimenti e/o promozioni a carattere temporaneo.
PIANO DI RIFERIMENTO: piano ove avviene l’esodo degli occupanti all’esterno dell’edificio, normalmente corrispondente con il piano della strada pubblica o privata di accesso.
EDIFICI DI TIPO ISOLATO: edifici esclusivamente destinati ad attività commerciali e ad attività pertinenti funzionalmente collegate, eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi, anche se con strutture di fondazione comuni.
EDIFICI DI TIPO MISTO: edifici non isolati con vie di esodo indipendenti.
ALTEZZA: altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco all’estradosso del soffitto del più elevato locale adibito ad attività commerciale.
ATTIVITÀ DI VENDITA MONOPIANO: struttura in cui le aree accessibili al pubblico sono ubicate su un unico livello fuori terra a quota compresa tra + 1 m rispetto al piano di riferimento; è ammesso che le aree adibite ad uffici e/o servizi, non accessibili al pubblico, siano organizzate su più livelli.
1.1 RINVIO A DISPOSIZIONI E CRITERI DI PREVENZIONE INCENDI
Per le aree e impianti a rischio specifico classificate come attività soggette a controllo ai sensi del DM 16/02/82, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all’art. 15 del d.lgs n. 139/2006.
UBICAZIONE
2.1 UBICAZIONE
Le attività commerciali devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Possono essere ubicate: a) in edifici di tipo isolato; b) in edifici di tipo misto. Qualora in essi si svolgano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 64, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 94, e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando l’osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attività.
2.2 UBICAZIONE AI PIANI INTERRATI
Le aree destinate al pubblico non possono essere ubicate oltre il primo piano interrato, fino alla quota di -7,5 m rispetto al piano di riferimento.
Le predette aree devono disporre di uscite di sicurezza che immettano all’esterno direttamente ovvero tramite luoghi sicuri dinamici; dette aree devono essere protette mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua, ad eccezione delle attività commerciali per le quali risultino soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
– superficie complessiva di vendita non superiore a 1000 m2;
– superficie del piano interrato non superiore a 400 m2;
– carico di incendio specifico inferiore a 300 MJ/m2.
2.3 COMUNICAZIONI E SEPARAZIONI
Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, le attività commerciali:
a. non devono comunicare con attività ad esse non pertinenti; per le attività commerciali ubicate nell’ambito degli scali aeroportuali e delle stazioni ferroviarie e marittime è ammessa la comunicazione con le parti aperte al pubblico delle suddette attività;
b. possono comunicare con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16/2/1982;
c. possono comunicare con le attività pertinenti soggette a controllo ai sensi del D.M. 16/2/1982 elencate al punto 2.1 lettera b) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di prevenzione incendi; per attività di cui al punto 43 del suddetto decreto, la comunicazione è consentita tramite porte di caratteristiche di resistenza al fuoco coerenti con il successivo punto 3.1. E’ inoltre consentita la comunicazione con depositi pertinenti l’attività di vendita, secondo quanto riportato al successivo punto 5.3.2.
2.4 ACCESSO ALL’AREA ED ACCOSTAMENTO DEI MEZZI DI SOCCORSO
1. Per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi all’area devono avere i seguenti requisiti minimi:
– larghezza: 3,5 m;
– altezza libera: 4 m;
– raggio di volta: 13 m;
– pendenza: non superiore al 10 %;
– resistenza al carico: almeno 20 t (8 asse anteriore e 12 asse posteriore; passo 4 m).2. Deve essere assicurata la possibilità di accostamento agli edifici delle autoscale dei Vigili del Fuoco. 3. Per le attività fino a 1000 m2 e di altezza non superiore a 15 m non sono richiesti i requisiti di cui ai commi precedenti. 4. L’utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell’attività , ai fini del parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare l’accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non deve costituire ostacolo al deflusso del pubblico.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
3.1 RESISTENZA AL FUOCO
Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione dell’attività commerciale devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a quelli riportati nella seguente tabella 1:
Caratteristiche dell’edificio in cui è ubicata l’attività | Altezza | Classe di resistenza al fuoco in presenza di impianto di spegnimento automatico | Classe di resistenza al fuoco in assenza di impianto di spegnimento automatico |
Edificio Isolato | < 8 m | 30 | 45 |
> 8 m < 15 m | 45 | 60 | |
> 15 m | 60 | 90 | |
Edificio di tipo misto | < 8 m | 45 | 60 |
> 8 m < 15 m | 60 | 90 | |
> 15 m | 90 | 120 | |
Piani interrati | 90 |
Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione delle aree a rischio specifico devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi all’uopo emanate.
Le zone di copertura piana destinate a qualsiasi attività e quelle previste per essere utilizzate nell’evacuazione delle persone devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a quanto stabilito nella precedente tabella 1.
Per le attività commerciali ubicate in edifici di tipo isolato, le strutture della copertura possono avere caratteristiche R commisurate alla classe del compartimento determinata in conformità al decreto del Ministro dell’interno 9 marzo 2007, purché non vengano utilizzate per l’evacuazione delle persone e il carico permanente non superi i 100 Kg/m2.
Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione delle attività commerciali con altezza non superiore a 15 m, superficie di vendita non superiore a 1000 m2, carico di incendio specifico non superiore a 300 MJ/m2 ed inserite in edifici esistenti. devono presentare caratteristiche R e REI/EI non inferiore a 30; per le medesime attività , qualora di tipo isolato, la classe di resistenza al fuoco è determinata in conformità al decreto del Ministro dell’interno 9 marzo 2007.
Per attività commerciali monopiano, isolate e con carico di incendio specifico non superiore a 100 MJ/m2 è ammessa una classe di resistenza al fuoco pari a 15.
Le canalizzazioni utilizzate dai sistemi di controllo dei fumi devono essere realizzate con materiale incombustibile e, in caso di attraversamento di altri compartimenti diversi da quello servito, devono presentare caratteristiche REI/EI pari a quelle richieste per il compartimento attraversato.
3.2 – REAZIONE AL FUOCO
I prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005) e successive modifiche ed integrazioni, devono essere installati seguendo le prescrizioni e le limitazioni previste al capoverso successivo I materiali installati, eccettuati gli espositori per la merce in vendita, devono essere conformi a quanto di seguito specificato:
a1) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, e’ consentito l’impiego, in ragione del 50 % massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione del tipo di impiego previsto:
Impiego a pavimento: (A2FL-s1), (BFL-s1), (CFL-s1)
Impiego a parete: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1)
Impiego a soffitto: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0), (B-s2,d0). a1.1)
I prodotti isolanti installati: negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, devono essere classificati in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (Bs1, d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1), per impiego a pavimento e a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2- s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto.
a1.2) Qualora per i prodotti isolanti installati negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere è prevista una protezione da realizzare in sito, affinché gli stessi non siano direttamente esposti alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco:
– protezione con prodotti isolanti classificati in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (Bs1, d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a pavimento e a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto;
– protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30: prodotti isolanti classificati (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2- s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1), per qualsiasi tipo di impiego (pavimento, parete e soffitto).
a1.3) Qualora l’installazione tecnica è ubicata all’interno di un’intercapedine orizzontale e/o verticale delimitata da prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco almeno EI 30, sono ammessi, lungo le vie di esodo, prodotti isolanti ricompresi in una delle seguenti classi di reazione al fuoco: (A2L-s1,d0), (A2L-s2,d0), (A2L-s3,d0), (A2L-s1,d1), (A2Ls2, d1), (A2L-s3,d1), (BL-s1,d1), (BL-s2,d1).
a2) Per le restanti parti devono essere impiegati prodotti di classe (A1) per impiego a parete e a soffitto, di classe (A1FL) per impiego a pavimento e di classe (A1L) per l’isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare.
b) In tutti gli altri ambienti accessibili al pubblico le pavimentazioni devono avere una classe di reazione al fuoco del tipo (A2FL-s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2), (CFL-s1), (CFL-s2), (DFL-s1) e le coperture ed i controsoffitti devono avere una classe di reazione al fuoco del tipo (A2-s1,d0), (A2- s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0).
c) Prodotti isolanti: In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, possono essere installati prodotti isolanti classificati (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (Bs1, d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a pavimento e a parete, e classificati (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego a soffitto.
c2) Qualora per il prodotto isolante da installare in tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo è prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, in luogo delle classi italiane richieste sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione delle caratteristiche della protezione adottata:
– protezione almeno con prodotti di classe di reazione al fuoco (A2FL-s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2), (CFL-s1) per impiego pavimento fuoco (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2- s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego parete e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego soffitto: prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a pavimento e a parete, e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego a soffitto;
– protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco almeno (A2-s3,d0) ovvero (A2FL-s2) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a pavimento e a parete, e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego a soffitto;
– protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco (A1) ovvero (A1FL) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco (A2- s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a pavimento e a parete, e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2- s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) per impiego a soffitto c3) In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, è consentito l’isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare con prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco: (A2L-S1,d0), (A2L-s2,d0), (A2L-s3,d0), (A2L-s1,d1), (A2L-s2,d1), (A2Ls3, d1), (BL-s1,d0), (BL-s2,d0), (BL-s3,d0). Nei centri commerciali, le pareti di separazione tra le varie attività di vendita devono essere realizzate in materiali di classe (A1).
I requisiti di posa in opera dei materiali devono rispettare quanto previsto all’art. 9 del D.M. 15 marzo 2005. L’impiego dei prodotti da costruzione per i quali sono prescritti specifici requisiti di reazione al fuoco, deve avvenire conformemente a quanto previsto all’art. 4 del D.M. 10 marzo 2005.
In particolare per i prodotti, di cui ai punti a1, a2, b e c1, per i quali non è applicata la procedura ai fini della marcatura CE – in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza, gli stessi devono essere installati, tenendo conto delle corrispondenze con le classi di reazione al fuoco italiane nei casi previsti dal decreto del Ministro dell’interno 15 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005).
I materiali non ricompresi nella fattispecie dei prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modifiche ed integrazioni.
Per i materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall’art. 10 del citato D.M. 26/06/1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo. I tendaggi devono avere una classe di reazione al fuoco non superiore a 1.
3.3 COMPARTIMENTAZIONE
Le attività commerciali devono essere suddivise in compartimenti antincendio, distribuiti sul medesimo livello o su più livelli, di superficie singola non superiore a 2.500 m2, estendibile fino a:
a) 5.000 m2 se l’intera attività commerciale è protetta da impianto automatico di spegnimento ed è inserita in edificio di tipo misto;
b) 10.000 m2 se l’intera attività commerciale è protetta da impianto di spegnimento automatico ed è inserita in edifici di tipo isolato non sottostante ad altri edifici;
c) 15.000 m2 se l’intera attività commerciale è protetta da impianto di spegnimento automatico ed è isolata lungo l’intero perimetro.
d) 30.000 m2 se l’attività commerciale:
– ha non più di due piani fuori terra ed è priva di piani interrati destinati alla vendita;
– è interamente protetta da impianto di spegnimento automatico e da un sistema di controllo dei fumi realizzato in conformità a quanto previsto al successivo punto 4.9, lettera b);
– è isolata lungo l’intero perimetro;
– è dotata di una squadra di personale destinata esclusivamente al servizio di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze presente durante l’intero orario di apertura al pubblico. Gli elementi di separazione dei compartimenti devono possedere una classe di resistenza al fuoco non inferiore a quella indicata nella tabella 1 del punto 3.1.
3.4 SCALE
Tutte le scale facenti parte del sistema di vie di esodo devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1 Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta rettangolare, di alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm.
Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. I vani scala di tipo protetto devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 m2, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell’entrata alla scala, in posizione segnalata.
Nessuna sporgenza deve esistere nelle pareti delle scale per un’altezza di 2 m dal piano di calpestio. I corrimano lungo le pareti non devono sporgere più di 8 cm e le loro estremità devono essere arrotondate verso il basso o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse. Le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate di corrimano centrale. Qualora le scale siano aperte su uno o entrambi i lati, devono avere ringhiere o balaustre alte almeno 1 m, atte a sopportare le sollecitazioni derivanti da un rapido deflusso in situazioni di emergenza o di panico. Qualora le scale siano protette devono immettere, direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti, in luogo sicuro all’esterno dell’edificio da cui sia possibile allontanarsi liberamente.
Qualora le scale siano a prova di fumo devono immettere, direttamente, o tramite percorso orizzontale a prova di fumo, in luogo sicuro all’esterno dell’edificio da cui sia possibile allontanarsi liberamente. In attività commerciali di altezza superiore a 24 m, oppure di altezza superiore a 18 m se in presenza di mall, le scale facenti parte del sistema di vie di esodo devono essere a prova di fumo o di sicurezza esterna.