Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
(G.U. n. 199 del 26 agosto 2010)
Art. 1. Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata
1. Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice», gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un’alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici, indicati nell’elenco di cui all’allegato I che forma parte integrante del presente regolamento.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere apportate specificazioni e rettificazioni all’elenco di cui al comma 1, fondate su conoscenze, esigenze e motivazioni di natura tecnica.
Art. 2. Semplificazione documentale
1. L’istanza presentata ai fini del rilascio dell’autorizzazione semplificata è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta secondo il modello di scheda di cui al comma 2 da un tecnico abilitato, nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, è descritto lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il tecnico abilitato attesta altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. Laddove l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica non coincida con quella competente in materia urbanistica ed edilizia, l’istanza è corredata dall’attestazione del comune territorialmente competente di conformità dell’intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie o, in caso di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività, dalle asseverazioni di cui all’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2005, recante individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25, ad eccezione della «Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata», allegata al decreto stesso. Mediante convenzioni stipulate tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni, possono essere concordate ulteriori semplificazioni della documentazione da presentarsi ai fini del presente comma.
3. La presentazione della domanda di autorizzazione e la trasmissione dei documenti a corredo è effettuata, ove possibile, in via telematica, agli effetti dell’articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante Codice dell’amministrazione digitale. Ove l’istanza paesaggistica sia riferita ad interventi per i quali si applicano i procedimenti di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presentazione della domanda e della relativa documentazione avviene per il tramite dello sportello unico per le attività produttive, se istituito.
Art. 3. Termini per la conclusione del procedimento
1. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
2. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, corredata della documentazione prescritta, effettua gli accertamenti e le valutazioni istruttorie e adotta, quando ne ricorrano i presupposti, il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento di cui all’articolo 4, comma 2.
Art. 4. Semplificazioni procedurali
1. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l’intervento progettato non sia esonerato dall’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime ordinario, di cui all’articolo 146 del Codice. In tali casi, rispettivamente, comunica al richiedente che l’intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell’autorizzazione ordinaria. Ove l’intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica all’interessato l’avvio del procedimento. Con la medesima comunicazione richiede all’interessato, ove occorrano, un’unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che sono presentati o inviati in via telematica entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, l’amministrazione conclude comunque il procedimento.
2. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, entro il termine di cui al comma 2 dell’articolo 3, verifica preliminarmente, ove ne abbia la competenza, la conformità dell’intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. Nel caso in cui non sia competente, verifica l’attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal Comune nel cui territorio è localizzato l’intervento o l’asseverazione prescritta in caso di intervento sottoposto a denuncia di inizio di attività, già presentate all’atto della domanda. In caso di non conformità dell’intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione dichiara l’improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica, dandone immediata comunicazione al richiedente.
3. In caso di esito positivo della verifica di conformità urbanistica ed edilizia di cui al comma 2, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione valuta la conformità dell’intervento alle specifiche prescrizioni d’uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.
4. Nel caso in cui la valutazione di cui al comma 3 sia negativa, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione invia comunicazione all’interessato ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, assegnando un termine di dieci giorni, dal ricevimento della stessa, per la presentazione di eventuali osservazioni. La comunicazione sospende il termine per la conclusione del procedimento. Ove, esaminate le osservazioni, persistano i motivi ostativi all’accoglimento, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione rigetta motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni.
5. In caso di rigetto della domanda l’interessato, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, può chiedere al soprintendente, con istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata. Copia dell’istanza è contestualmente inviata all’amministrazione che ha adottato il provvedimento negativo, la quale, entro dieci giorni dal ricevimento, può inviare le proprie deduzioni al soprintendente. Ricevuta l’istanza, il soprintendente, entro i successivi trenta giorni, verifica la conformità dell’intervento progettato alle prescrizioni d’uso del bene paesaggistico ovvero la sua compatibilità paesaggistica e decide in via definitiva, rilasciando o negando l’autorizzazione. Copia del provvedimento è inviata all’amministrazione che si è pronunciata in senso negativo.
6. In caso di valutazione positiva della conformità ovvero della compatibilità paesaggistica dell’intervento, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione provvede immediatamente e, comunque, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda a trasmettere alla soprintendenza, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso, una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa. Se anche la valutazione del soprintendente è positiva, questi esprime il suo parere vincolante favorevole entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione, ove possibile per via telematica, all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato l’amministrazione competente ne prescinde e rilascia l’autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di cui all’articolo 146, comma 9, del Codice.
7. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei cinque giorni successivi alla ricezione del parere stesso e ne da’ immediata comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza. Ove ne abbia la competenza l’amministrazione rilascia contestualmente, se prescritto e ove possibile, anche il titolo legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto. L’obbligo di motivazione è assolto anche mediante rinvio ed allegazione del parere della soprintendenza.
8. In caso di valutazione negativa della proposta ricevuta dall’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, il soprintendente adotta, entro venticinque giorni dal ricevimento della proposta stessa, il provvedimento di rigetto dell’istanza, previa comunicazione all’interessato dei motivi che ostano all’accoglimento. Nel provvedimento il soprintendente espone puntualmente i motivi di rigetto dell’istanza e di non accoglibilità delle osservazioni eventualmente presentate dall’interessato. Il provvedimento di rigetto è immediatamente comunicato all’amministrazione competente ed all’interessato. In caso di parere obbligatorio e non vincolante del soprintendente, ai sensi del comma 10, il provvedimento di rigetto è adottato dall’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione.
9. Decorsi inutilmente i termini di cui all’articolo 3 senza che l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione o la soprintendenza abbia comunicato la propria determinazione conclusiva sull’istanza presentata, si applicano gli articoli 2, comma 8, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conclusione del procedimento.
10. Il parere del soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l’area interessata dall’intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d’uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell’articolo 141-bis del Codice.
11. L’autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.
12. Nel procedimento di cui al presente decreto non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto sia diversamente previsto dalla legislazione regionale, fermo restando il rispetto del termine per la conclusione del procedimento di cui all’articolo 3.
Art. 5. Semplificazione organizzativa
1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplificata, presso ciascuna soprintendenza sono individuati uno o più funzionari responsabili dei procedimenti in materia, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Le regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo, possono promuovere le opportune iniziative organizzative da adottarsi dalle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
Art. 6. Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate
1. Ai sensi dell’articolo 131, comma 3, del Codice, le disposizioni del presente decreto trovano immediata applicazione nelle regioni a statuto ordinario.
2. In ragione dell’attinenza delle disposizioni del presente decreto ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale in esso previste, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, adottano, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del presente decreto.
Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
ALLEGATO 1 (previsto dall’articolo 1, comma 1)
1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee “A” di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice;
3. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali:
aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione;
interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti;
realizzazione o modifica di balconi o terrazze;
inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi;
realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne
(la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali:
rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso;
modifiche indispensabili per l’installazione di impianti tecnologici;
modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde;
realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni;
inserimento di canne fumarie o comignoli;
realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari;
realizzazione di abbaini o elementi consimili
(la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
6. modifiche che si rendono necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici;
7. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
8. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq;
9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc);
10. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
11. realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
12. interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza;
13. interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
14. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all’interno delle zone cimiteriali;
15. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all’art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
16. collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi;
17. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi;
18. interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo;
19. linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;
20. adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe;
21. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
22. installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
23. parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché impianti per l’accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
24. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all’articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l’altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;
25. installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate;
26. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie;
27. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate;
28. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee “A” di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, e ad esse assimilabili, e nelle aree vincolate ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice), ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”, e dell’articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;
29. nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo;
30. tombinamento parziale di corsi d’acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d’acqua;
31. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa;
32. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d’acqua e dei laghi;
33. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali;
34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;
35. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti;
36. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all’articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del Codice, preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti;
37. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq;
38. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni;
39. strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili.