L’utente, secondo quanto chiarito dall’ Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas mercoledì scorso dalla delibera ARG/elt 103/10 del 30/6/2010, può richiedere al Distributore la riduzione della potenza disponibile.
Modificazioni e integrazioni agli Allegati A (TIT) e B (TIC) alla deliberazione n. 348/07, disposizioni transitorie in materia di connessioni temporanee e integrazioni alla deliberazione ARG/elt 67/10. Questo il titolo della delibera dell’autorità dell’energia elettrica ed il gas, che dice:
Considerato che ai sensi del comma 1.1 del TIT la potenza disponibile è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento;
il TIT e il TIC non disciplinano esplicitamente la possibilità, da parte del titolare del punto di prelievo, di rinunciare a parte della potenza disponibile;
Ritenuto opportuno disciplinare esplicitamente la possibilità, per il titolare del punto di prelievo, di rinunciare a parte della potenza disponibile, fermo restando che: a) la rinuncia non può dar diritto al rimborso della differenza per il contributo di connessione già versato per il precedente livello di potenza disponibile; b) eventuali successive esigenze di aumento della potenza saranno soggette all’applicazione del contributo di connessione anche in relazione alla quota di potenza precedentemente oggetto di rinuncia;
DELIBERA
Articolo 1 – Modificazioni del TIT e del TIC 1.1 Al comma 1.1 del TIT la definizione di “potenza disponibile” è sostituita con la seguente: “potenza disponibile è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato. La potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente”.
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