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Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali.

DELIBERA
1. di approvare il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di fissare all’1 gennaio 2011 la data di entrata in vigore del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali di cui al punto 1;
3. di prevedere che gli esercenti la vendita, nelle more dell’entrata in vigore del suddetto Codice di condotta commerciale, provvedano, per l’evidenziazione nella scheda di confrontabilità per la fornitura di energia elettrica relativa a offerte con corrispettivi differenziati in fasce orarie, ad utilizzare la percentuale di ripartizione dei consumi resa disponibile sul sito dell’Autorità, che garantisce l’indifferenza tra le condizioni economiche monorarie e biorarie stabilite e aggiornate dall’Autorità
stessa;
4. a partire dalla data di cui al punto 2, di abrogare:
a. il Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali di cui all’Allegato A alla deliberazione n. 126/04 ed il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali di cui all’Allegato A alla deliberazione n. 105/06;
b. la deliberazione n. 110/07;
c. il comma 3.2 della deliberazione n. 272/07;
5. a partire dalla data di cui al punto 2, di sostituire l’articolo 2 della deliberazione n. 229/01 con il seguente articolo:
“Articolo 2 Oggetto e ambito di applicazione
2.1 La presente direttiva definisce condizioni inderogabili per i contratti di vendita di gas naturale a clienti finali di cui all’articolo 4, comma 4.1, del TIVG e per i contratti di vendita a clienti finali di servizi di vendita di gas effettuati attraverso reti di gasdotti locali senza accesso consentito a soggetti terzi (richiamati nel seguito come “i clienti”). L’esercente può introdurre nei contratti di vendita in modo trasparente condizioni più favorevoli per i clienti nel rispetto del principio di non discriminazione.
2.2 Le condizioni contrattuali di cui al precedente comma sono inoltre offerte in accordo a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della Legge 125/07.”; 6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it);
7. di pubblicare sul sito internet dell’Autorità il testo delle deliberazioni n. 229/01 e n. 272/07 come risultanti dalle modificazioni apportate con la presente deliberazione.

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