La norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” e la norma CEI EN 50110-1 “Esercizio degli impianti elettrici” prescrivono di identificare le figure del Responsabile dell’Impianto (RI) e del Preposto ai Lavori (PL).
In particolare la norma CEI 11-27 indica che prima di poter eseguire qualsiasi lavoro elettrico è indispensabile nominare il Responsabile dell’Impianto (RI) e il Preposto ai lavori (PL).
Il Responsabile dell’Impianto (RI) è definito nella norma CEI 11-27 come: “Persona designata alla più alta responsabilità dell’esercizio dell’impianto elettrico”, mentre il Preposto ai Lavori (PL) è definito come: “Persona designata alla più alta responsabilità della conduzione del lavoro”.
Secondo la norma CEI 11-27 il RI è responsabile:
a) della pianificazione e della programmazione dei lavori;
b) della redazione del Piano di lavoro;
c) della programmazione ed esecuzione delle modifiche gestionali (p.es. modifiche taratura protezioni, esclusione richiusure, inibizione di contro alimentazioni) e delle manovre sull’impianto elettrico, o sua parte, oggetto dei lavori;
d) per lavori fuori tensione, dell’esecuzione dei sezionamenti, dei provvedimenti per evitare richiusure intempestive, della realizzazione di eventuali terre di sezionamento e dell’apposizione dei cartelli monitori;
e) dell’individuazione dell’impianto elettrico, o parte di esso, interessato dai lavori e della delimitazione dell’area entro la quale il lavoro può svolgersi con le modalità previste;
f) del trasferimento al PL delle informazioni sugli eventuali rischi ambientali ed elettrici specifici dell’impianto oggetto dei lavori;
g) della consegna dell’impianto elettrico al Preposto ai lavori.
Il PL è invece responsabile:
a) della preparazione dei lavori;
b) della pianificazione delle attività: definizione della sequenza più opportuna per l’esecuzione dei lavori;
c) della stesura del Piano d’intervento, se del caso;
d) della presa in carico dell’impianto elettrico o di sua parte dal RI e successiva riconsegna;
e) della verifica dell’assenza di tensione nell’impianto ed apposizione delle terre di lavoro, nel caso di lavori fuori tensione;
f) della verifica della sicurezza delle masse;
g) della verifica e controllo delle condizioni ambientali prima e durante l’esecuzione dei lavori;
h) dell’adozione delle procedure previste per i lavori in prossimità nei confronti di parti attive prossime, potenziali fonti di pericolo;
i) della gestione e trasferimento al personale a lui subordinato delle informazioni necessarie per il lavoro e la sicurezza;
j) della messa in opera di ulteriori misure di protezione a fronte dell’insorgenza di rischi elettrici e non elettrici non valutati preventivamente, o sospensione dei lavori nel caso non sia in grado di farvi fronte;
k) dell’organizzazione delle risorse lavorative assegnate o necessarie, compreso il coordinamento di eventuali lavoratori autonomi che interferiscono nell’attività lavorativa che si svolge all’interno della zona di lavoro, rendendoli edotti dei rischi ai quali sono esposti e adottando le eventuali misure di sicurezza necessarie per evitarli;
l) dell’accertamento dell’adeguatezza delle attrezzature, della strumentazione e dei mezzi speciali necessari al lavoro.
Sulla base di quanto detto è evidente che il Responsabile dell’Impianto (RI) e il Preposto ai Lavori (PL) svolgono compiti di organizzazione, coordinamento e supervisione, ossia ruoli tipici di “dirigente” o “preposto” come definiti dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08, con tutte le conseguenze in termini di obblighi che ne conseguono.
Appare inoltre chiaro che queste figure, sulla base dell’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 che individua i contenuti della formazione dei dirigenti e preposti, dovranno essere formate in merito alle procedure di sicurezza da applicare nei lavori elettrici e non elettrici: ciò significa che dovranno essere assoggettati ad una formazione che consenta loro di avere adeguate conoscenze in merito alle modalità di esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici, che consenta loro di svolgere con competenza i ruoli assegnati, anche per sapere ad esempio discriminare tra lavoro complesso o non complesso, o redigere correttamente un piano di lavoro o un piano di intervento.
I ruoli del Responsabile dell’impianto (RI) e del Preposto ai Lavori (PL) possono essere delegati per l’esecuzione dei lavori, come previsto dalla norma CEI 11/27.
A titolo esemplificativo il flow chart seguente indica come deve procedere il Preposto ai Lavori (PL) di un’impresa installatrice per poter eseguire un lavoro elettrico presso il Committente.
Per consentire di formare le persone che assumono il ruolo di Responsabile dell’Impianto e/o di Preposto ai Lavori, Vega Formazione S.r.l., Organismo accreditato dalla Regione Veneto e certificato ISO 9001:2000, ha organizzato specifici corsi di formazione: per maggiori informazioni si rimanda al sito internet di Vega Formazione www.vegaformazione.it.
Cesare Campello e Mauro Rossato
Ingegneri area sicurezza di Vega Engineering