Con la pubblicazione del D.M. n. 65/2010, viene dato il via al processo di snellimento degli adempimenti amministrativi in materia di RAEE, per distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica.
Tra le novità, un nuovo documento per il trasporto di RAEE che sostituirà il formulario in fase di trasporto del rifiuto e la separazione tra “RAEE pericolosi” e “non”.
Al via il ritiro degli apparecchi elettrici ed elettronici dismessi dai consumatori.
A quasi cinque anni di distanza dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2005, che impone ai commercianti di elettrodomestici e di apparecchi elettrici ed elettronici di ritirare gratuitamente il vecchio prodotto quando vendono il nuovo, è stato finalmente sciolto il nodo dello snellimento degli adempimenti amministrativi.
Con il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 marzo 2010, n. 65, sono state definite nuove modalità di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), che introducono le attese semplificazioni. Il provvedimento considera il ritiro dei RAEE da parte del distributore come una “fase della raccolta” e lo definisce come “raggruppamento dei RAEE”, stabilendo che la possibilità di effettuare il raggruppamento sia condizionata alla preventiva iscrizione a una nuova sezione dell’Albo gestori ambientali. Il “raggruppamento” può avvenire nel negozio o in “altro luogo” (anche di terzi) risultante dalla comunicazione all’Albo gestori ambientali; l’asportazione dei rifiuti deve essere almeno mensile e, comunque, quando si raggiungono le 3,5 tonnellate.
Il provvedimento definisce, inoltre, i requisiti dei locali e le modalità di stoccaggio e prescrive la separazione dei RAEE pericolosi da quelli non pericolosi.
Per il commerciante, il raggruppamento dei RAEE dismessi dagli utilizzatori non comporta la tenuta del registro di carico e scarico, perché questo adempimento viene sostituito da uno schedario contenente i dati anagrafici dei clienti.
Il raggruppamento e il trasporto dei RAEE potranno essere effettuati anche dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica.
La disposizione, inoltre, prevede anche un nuovo documento per il trasporto di RAEE, che sostituirà il formulario in fase di trasporto del rifiuto. Il documento di trasporto dovrà essere predisposto in tre copie, non richiederà preventiva vidimazione e dovrà essere conservato per tre anni. Questo documento consente al trasportatore terzo di adempiere all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.
Il D.M. n. 65/2010, stabilisce che il trasporto di RAEE effettuato da soggetti diversi dai distributori, ma da questi ultimi incaricati, possa avvenire a seguito d’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali secondo una nuova procedura semplificata e che i trasportatori di RAEE conto terzi possano adempiere all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la conservazione quinquennale degli specifici documenti di trasporto.
Sebbene il D.Lgs. n. 151/2005, non preveda per i distributori nessun obbligo di ritiro dei RAEE professionali (l’obbligo esiste per i produttori), la nuova norma introduce la possibilità che i distributori di AEE vengano «formalmente incaricati dai produttori di provvedere al ritiro» .
Le nuove disposizioni si configurano come norme speciali che disciplinano compiutamente la gestione di una particolare tipologia di rifiuti e, per questo motivo, non saranno sostituite dalle nuove modalità telematiche di documentazione previste dal SISTRI.