L’iter burocratico di concessione dell’incentivo previsto ai sensi del D.M. 28 luglio 2005, D.M. 6 febbraio 2006 e D.M. 19 febbraio 2007 prevede le seguenti attività, con le modifiche apportate a partire dal 11 gennaio 2010, che il Soggetto Responsabile (SR) dell’impianto è chiamato a compiere per la stipula della convenzione:
accesso alla sezione “Convenzioni” del portale dedicato alla richiesta degli incentivi (https://applicazioni.gse.it) utilizzando username e password in proprio possesso;
selezione dell’impianto per cui si sta richiedendo l’attivazione della convenzione, utilizzando l’apposito menù di ricerca (se in fase di richiesta dell’incentivo non fossero stati inseriti i dati del rappresentante legale relativo a tale pratica o i riferimenti bancari del SR, l’applicazione consentirà di farlo);
consultazione del testo della convenzione che regola il rapporto contrattuale per l’erogazione dell’incentivo, relativa all’impianto selezionato (dopo aver cliccato sul tasto “Dettagli”);
accettazione del contenuto della convenzione:
– nel caso in cui non si rilevassero delle anomalie deve selezionare l’opzione “SI” presente a fine schermate e premere il tasto “Conferma”;
– nel caso in cui si rilevassero delle anomalie o si volessero presentare osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n.241, il SR deve selezionare l’opzione “NO” presente a fine schermata e premere il tasto “Conferma”. In tale modo si aprirà un’apposita scheda che consentirà al SR di segnalare le difformità o anomalie rilevate; solo dopo la comunicazione da parte del GSE dell’avvenuta risoluzione delle anomalie il SR potrà passare all’attività di cui al punto 4.1;
stampa e sottoscrizione della “Dichiarazione di accettazione” della convenzione (tale dichiarazione sostituisce la precedente procedura che prevedeva la stampa e la sottoscrizione dell’intera convenzione da parte del SR);
invio al GSE della Dichiarazione di accettazione sottoscritta, con allegata la fotocopia del documento d’identità in corso di validità del SR (si ricorda che in assenza della fotocopia del documento del SR la convenzione non verrà attivata) all’ indirizzo: Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., Viale M. Pilsudski 92 – 00197 Roma, riportando sulla busta la dicitura: Incentivazione impianti fotovoltaici – Dichiarazione di accettazione della convenzione – n. pratica/impianto … (inserire il numero presente sulla Comunicazione della tariffa incentivante per l’impianto fotovoltaico).
A seguito della ricezione della suddetta documentazione il GSE procederà all’attivazione della convenzione e renderà disponibile al SR, nella sezione “Convenzioni” del portale, la copia in formato elettronico con firma digitalizzata del proprio legale rappresentante.
Per richiedere informazioni e/o ulteriori chiarimenti, è possibile contattare il numero verde del GSE 800.89.69.79 o inviare una e-mail all’indirizzo chiarimenti.fotovoltaico@gse.it
Tariffa omnicomprensiva
Il GSE rende noto agli operatori che, a partire dal prossimo 18 gennaio 2010, attraverso il portale informatico del GSE, potrà essere presentata istanza per il ritiro dell’energia a tariffa onnicomprensiva, con modalità analoghe a quelle già in essere per il ritiro dedicato.
A seguito dell’invio dell’istanza, e della relativa valutazione da parte del GSE, il produttore potrà stampare la copia della convenzione per il riconoscimento della tariffa onnicomprensiva secondo lo schema di convenzione allegato (fac-simile di convenzione).
Tutti i produttori che, nell’attesa del riconoscimento della tariffa onnicomprensiva, hanno già sottoscritto una convenzione di ritiro dedicato riceveranno istruzioni dal GSE per la stipula della nuova convenzione.
Si specifica inoltre che lo schema di convenzione per il riconoscimento della tariffa onnicomprensiva prevede la possibilità di cessione del credito che potrà essere effettuata utilizzando esclusivamente il testo di seguito allegato (atto di cessione del credito). La cessione del credito verrà accettata dal GSE previa verifica dei requisiti previsti all’articolo 11 (cessione dei crediti) presente sulla convenzione per il riconoscimento della tariffa onnicomprensiva.
Anche l’eventuale retrocessione dei crediti dovrà essere richiesta utilizzando esclusivamente il testo allegato (atto di retrocessione dei crediti); a seguito di tale richiesta il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo all’accettazione della retrocessione dei crediti.
Sia la cessione che la retrocessione dei crediti dovranno essere stipulate con scrittura privata, valida agli effetti di legge, da conservarsi agli atti del Notaio che ne autenticherà le sottoscrizioni ai sensi dell’articolo 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.