Norme relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone. (10A00816)
IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto pubblico locale
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, recante provvedimenti per la concessione all’industria privata dell’impianto e l’esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1931, n. 281 del Ministro per le comunicazioni concernente l’approvazione delle norme per l’impianto e l’esercizio in servizio pubblico degli ascensori destinati al trasporto di persone;
Visti gli articoli 1, comma 3, 4, 5 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita’ dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Visto il decreto 2 gennaio 1985, n. 23 del Ministro dei trasporti recante norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri;
Visto il decreto 5 giugno 1985, n. 1533 del Ministro dei trasporti recante disposizioni per il direttori ed i responsabili dell’esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri;
Visto il decreto 15 marzo 1993 del Ministro dei trasporti recante disposizioni riguardanti l’idoneita’ tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante l’approvazione del regolamento concernente l’impianto e l’esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767 recante norme di attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori;
Visto il decreto 4 dicembre 2003 del Ministro delle attivita’ produttive con il quale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sono state pubblicate le norme tecniche nazionali, denominate UNI EN 81-1 e UNI EN 81-2, che traspongono le norme armonizzate europee in materia di ascensori
Visto il decreto 29 settembre 2003, n. 918 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riguardante l’individuazione delle funzioni e compiti degli Uffici Speciali per i Trasporti ad Impianti Fissi (USTIF) delle Direzioni generali territoriali (ex S.I.I.T.);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 concernente la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 aprile 2009, n. 307 di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 concernente l’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale e dei relativi compiti;
Considerata la necessita’ di semplificare il procedimento amministrativo per il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza per l’apertura al pubblico esercizio degli ascensori; Ritenuto che le norme relative all’esercizio degli ascensori in
servizio pubblico destinati al trasporto di persone, di cui alla parte III del decreto ministeriale 5 marzo 1931, n. 281, vadano rese coerenti ed adeguate alla normativa sopravvenuta e tenuto conto dell’evoluzione della tecnica e dell’esperienza nel settore;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le norme del presente decreto si applicano agli ascensori destinati al trasporto di persone in servizio pubblico mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide verticali la cui inclinazione e’ minore di 15° rispetto alla verticale.
Art. 2
Norme tecniche
1. Per la progettazione, costruzione ed installazione degli ascensori in servizio pubblico e relativi componenti di sicurezza si applica il capo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999) di attuazione della direttiva 95/16/CE. 2. La realizzazione dell’impianto in adesione a norme armonizzate, i cui estremi siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee e trasposte in norme nazionali, operata su base volontaria dall’installatore, costituisce presunzione di conformita’ ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute delle persone di cui alla direttiva 95/16/CE.
Art. 3
Domanda e documentazione
1. La documentazione progettuale per l’installazione di un ascensore destinato al trasporto di persone in servizio pubblico, ovvero relativa a modifiche costruttive di cui all’art. 2, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, e’ soggetta all’approvazione degli organi regionali o degli enti locali delegati, che a tal fine richiedono preventivamente, ai sensi dell’ad. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, (successivamente denominato DPR 753/80) agli uffici trasporti ad impianti fissi (di seguito denominati USTIF) delle Direzioni generali territoriali, il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza.
2. Alla domanda per il rilascio del nullaosta va allegata la documentazione di seguito specificata:
a) documentazione tecnica conforme all’appendice C delle norme UNI EN 81.1 E 81.2;
b) relazione di calcolo delle strutture portanti del vano ascensore in relazione alle sollecitazioni dinamiche trasmesse dall’impianto;
c) relazione sul sistema di telesorveglianza, qualora non sia previsto il presenziamento, collegato ad una postazione presenziata permanentemente durante l’esercizio;
d) documentazione tecnico-illustrativa relativa al sistema di teleallarme conforme alla norma UNI EN 81-28;
e) piano di soccorso per il recupero dei passeggeri, inclusi i portatori di handicap, in caso di immobilizzo della cabina;
h) documentazione progettuale relativa alla procedura adottata dall’installatore per la valutazione della conformita’ dell’ascensore ai requisiti essenziali della direttiva, ai sensi dell’art. 6 del DPR 162/99 che, a seconda del caso, e’ costituita da:
1) copia dell’attestato CE del tipo rilasciato da un organismo notificato, nel caso di un ascensore progettato in conformita’ di un ascensore modello o di un ascensore per il quale non sia prevista alcuna estensione o variante (allegato V, parte B del DPR 162/99);
2) progetto dell’ascensore validato da un organismo notificato nel caso di verifica di un unico prodotto (allegato X );
3) progetto dell’ascensore in conformita’ ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia qualita’ totale (Allegato XIII) rispondente integralmente alle norme armonizzate;
4) certificato CE di esame della progettazione rilasciato da un organismo notificato nel caso che il progetto dell’ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia qualita’ totale (allegato XIII) non e’ integralmente conforme alle norme armonizzate;
5) dichiarazioni di conformita’ CE per i componenti di sicurezza utilizzati nella costruzione dell’ascensore;
l) copia del certificato del sistema garanzia qualita’ aziendale esteso alla 95/16/CE adottato dall’installatore, rilasciato da un organismo notificato;
m) piano dei controlli non distruttivi, di cui al decreto ministeriale n. 23/1985, da eseguire sui componenti di sicurezza;
n) documentazione inerente la registrazione dei dati conforme alla norma UNI EN 627;
o) documentazione concernente l’osservanza delle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche in conformita’ alla UNI EN 81-70 e successive modificazioni;
p) certificazione riguardante il grado di infiammabilita’ dei materiali relativi ai rivestimenti interni della cabina, ai tappeti antisdrucciolo ed al rivestimento esterno ai sensi della normativa vigente;
q) analisi di sicurezza;
r) relazione sulle modalita’ di esercizio dell’impianto.
Gli elaborati di cui ai commi a) e b) devono essere firmati da un ingegnere iscritto all’albo professionale.
Nei casi di progetti, che prevedono soluzioni tecniche innovative, o comunque non sperimentate la competenza per il rilascio del nulla osta tecnico e’ degli organi centrali dell’Amministrazione, su parere dell’USTIF territorialmente competente.
Art. 4
Esecuzione dei lavori
1. L’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori di installazione di un ascensore in servizio pubblico di nuova realizzazione, ovvero di modifiche costruttive importanti relative ad un impianto gia’ in esercizio, viene rilasciata, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, dai competenti Organi regionali o dagli enti locali delegati, a seguito dell’approvazione della documentazione di cui all’art. 3 del presente decreto.
Art. 5
Apertura dell’esercizio
1. L’esercente, ultimata l’installazione dell’impianto, presenta all’autorita’ concedente domanda di apertura dell’ascensore al pubblico esercizio richiedendo nel contempo, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, l’espletamento delle verifiche e prove funzionali volte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perche’ l’esercizio possa svolgersi con sicurezza e regolarita’.
2. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
a) Copia della dichiarazione CE di conformita’ dell’ascensore, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 sottoscritta dall’installatore;
b) dichiarazione del direttore dei lavori nella quale egli attesta che l’opera e’ completamente ultimata e che e’ stata eseguita a regola d’arte ed in conformita’ al progetto approvato;
c) certificato di collaudo statico delle strutture portanti dell’impianto, ai sensi della legge 1086/71;
d) la documentazione riguardante i materiali utilizzati nonche’ quella riguardanti i controlli non distruttivi effettuati sui materiali stessi;
e) copia dell’attestato di esame finale dell’ascensore installato redatto da:
1) un organismo notificato nel caso di applicazione delle procedure di valutazione della conformita’ di cui agli allegati VI e X;
2) installatore direttamente nel caso di applicazione delle procedure di cui all’allegato XII (garanzia qualita’ prodotti per gli ascensori), XIII (garanzia qualita’ totale) e XIV (garanzia qualita’ produzione);
f) l’individuazione del responsabile di esercizio che partecipa alle verifiche e prove funzionali;
g) la proposta di Regolamento di esercizio redatta dal proposto responsabile di esercizio e controfirmata dall’esercente;
h) l’elenco del personale dipendente dell’esercente da adibire alle mansioni di sorveglianza dell’impianto ed al soccorso;
i) manuale per l’uso dell’impianto;
l) la ricevuta del versamento da effettuare presso la Tesoreria Provinciale dello Stato territorialmente competente sull’apposito capitolo della somma stabilita a copertura delle spese per il personale dell’USTIF incaricato dell’effettuazione delle verifiche e prove funzionali.
Ai fini dell’apertura al pubblico esercizio di un impianto o di riapertura a seguito di modifiche costruttive importanti di un impianto esistente, gli USTIF competenti per territorio, a seguito dell’esame favorevole della documentazione di cui al punto 2 e su richiesta dell’autorita’ concedente, provvedono con proprio personale tecnico all’espletamento delle verifiche e prove funzionali, ai sensi dell’art. 5 del del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, e con l’eventuale partecipazione, agli effetti della regolarita’ dell’esercizio, di rappresentanti degli Organi regionali, o degli enti locali.
Le verifiche e prove funzionali sono effettuate in conformita’ a quanto previsto dalle UNI EN 81.1 e 81.2 compresa la verifica dell’efficacia della procedura per il recupero dei passeggeri, con l’utilizzazione del personale addetto all’impianto, in caso di immobilizzo della cabina.
L’USTIF competente territorialmente, a seguito dell’esito favorevole delle visite e prove eseguite dal personale incaricato e verbalizzate rilascia all’Organo Regionale o agli Enti Locali delegati il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, per l’apertura dell’impianto al pubblico esercizio.
Art. 6
Esercizio
1. Agli ascensori in servizio pubblico e’ preposto, ai sensi dell’art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 ai fini della sicurezza e regolarita’ dell’esercizio, un responsabile dell’esercizio i cui requisiti, funzioni e incombenze sono stabiliti dal decreto del Ministro dei trasporti 5 giugno 1985, n. 1533.
2. L’incarico del Responsabile dell’Esercizio e’ subordinato all’assenso degli Organi Regionali, o degli enti locali, previo rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza da parte dell’USTIF territorialmente competente.
3. L’esercizio dell’impianto si svolge con le modalita’ indicate nel regolamento di esercizio emanato, ai sensi dell’art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, dal responsabile dell’esercizio ed approvato dagli Organi regionali, o dagli enti locali delegati, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte dell’USTIF territorialmente competente.
4. Il regolamento di esercizio contiene prescrizioni riguardanti il personale addetto, le modalita’ di effettuazione del servizio ed il piano di soccorso e, per quanto concerne i viaggiatori, gli obblighi, i divieti e le sanzioni.
5. Le disposizioni relative ai viaggiatori sono esposte al pubblico, in modo ben visibile ed in prossimita’ degli accessi.
Art. 7
Manutenzione dell’impianto
1. Al fine di garantire la buona conservazione ed il regolare funzionamento dell’impianto, la manutenzione deve essere affidata a persona munita di certificato di abilitazione ai sensi degli articoli 6,7,8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 24 dicembre 1951, n. 1767, o a ditta abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, che deve provvedervi a mezzo di personale abilitato.
Art. 8
Verifiche e prove periodiche
1. Le verifiche periodiche sono dirette ad accertare il permanere delle condizioni di efficienza degli organi e degli elementi dai quali dipende la sicurezza e la regolarita’ di esercizio dell’impianto, nonche’ l’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite dall’autorita’ di sorveglianza in precedenti verifiche.
2. Ogni giorno, prima dell’inizio del servizio pubblico, il personale individuato dal responsabile dell’esercizio, deve procedere alla effettuazione di una o piu’ corse di prova a vuoto.
3. Almeno ogni sei mesi, il responsabile dell’esercizio provvede a sottoporre l’impianto ai controlli e prove previste dall’appendice E delle norme UNI EN 81-1: 2008 e 81-2:2008, i cui 6 risultati vanno trascritti sul libretto dell’ascensore, sottoscritti dal manutentore che ha effettuato le prove e dallo stesso responsabile dell’esercizio.
4. Le date di effettuazione delle verifiche semestrali di cui al comma 3 sono comunicate dal responsabile dell’esercizio con congruo anticipo al competente USTIF al fine di consentire l’eventuale partecipazione di un proprio funzionario tecnico.
5. I risultati delle verifiche e prove periodiche di cui al comma 3 sono verbalizzati e trasmessi dal Responsabile dell’Esercizio agli Organi Regionali o agli Enti Locali delegati ed agli USTIF territorialmente competenti.
6. Ogni tre anni ed in occasione delle revisioni speciali, o a seguito di una trasformazione importante, o in caso di incidente, ai controlli e alle prove effettuate a cura del responsabile dell’esercizio, presenzia, al fine di verificarne il corretto operato, un funzionario tecnico dell’USTIF competente per territorio, ed eventualmente un rappresentante dell’Organo regionale o dell’ente locale delegato, agli effetti della regolarita’ dell’esercizio.
7. Gli USTIF possono disporre in qualsiasi momento ispezioni agli impianti per verificare che la conduzione degli stessi avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, nonche’ di richiedere l’esecuzione di prove e verifiche intese ad accertare lo stato di conservazione ed il buon funzionamento degli impianti.
Art. 9
Disposizioni abrogate
Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto 5 marzo 1931, n. 281 del Ministro per le comunicazioni.
Roma, 11 gennaio 2010
Il direttore generale: Di Giambattista