Obblighi di trasparenza dei documenti di fatturazione a carico dei distributori di energia elettrica
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell’8 gennaio 2010
Visti:
la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);
la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;
la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07) recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione, e in particolare l’Allegato A della deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato;
la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2008, ARG/elt 167/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 167/08) recante obblighi di comunicazione a carico degli esercenti l’attività di vendita finale di energia elettrica;
la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 202/09) recante la direttiva per l’armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas distribuito a mezzo di rete urbana.
Considerato che:
con la deliberazione ARG/elt 167/08 l’Autorità ha posto in capo agli esercenti l’attività di vendita ai clienti finali dell’energia elettrica (di seguito: venditori) obblighi informativi a beneficio dell’Autorità, anche al fine di assicurare la massima trasparenza dei prezzi praticati nel settore e della loro dinamica;
le rilevazioni svolte dall’Autorità sono state designate secondo modalità e tempistiche coerenti con le disposizioni previste a livello comunitario in materia di statistiche dei prezzi, al fine di minimizzare l’onere per gli operatori nella predisposizione dei dati richiesti;
in particolare, con la deliberazione ARG/elt 167/08 l’Autorità ha istituito l’obbligo per i venditori di comunicare all’Autorità stessa, entro 45 giorni dal termine di ogni trimestre, i dati relativi ai prezzi medi mensili dell’energia elettrica sul mercato finale (e alle principali variabili ad essi correlate), disaggregati in base ad alcune caratteristiche;
la maggior parte dei venditori (tra cui i principali) non ha fornito i dati secondo il dettaglio richiesto, vale a dire separando nel prezzo le componenti a copertura dei costi di energia, da quelle a copertura dei costi di rete e da quelle a copertura degli oneri generali di sistema, adducendo, quale giustificazione di tale mancanza, il fatto che dal distributore ricevono, a loro volta, una fattura che non riporta il costo del trasporto dell’energia separato dagli oneri generali di sistema;
con deliberazione ARG/com 202/09 l’Autorità ha posto in capo ai venditori di energia elettrica l’obbligo di indicare, nei documenti di fatturazione dei propri clienti finali che ne facciano richiesta, le disaggregazioni dei corrispettivi fatturati per singole componenti del prezzo e, relativamente alle componenti dovute per la copertura dei costi sostenuti nell’interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema, informazioni di dettaglio con periodicità almeno annuale.
Ritenuto opportuno che sia necessario:
prevedere in capo ai distributori di energia elettrica uno specifico obbligo di mettere a disposizione dei venditori le informazioni loro necessarie ad adempiere alla deliberazione ARG/elt 167/08 e alla deliberazione ARG/com 202/09;
stabilire che tale obbligo venga assolto nell’ambito dei documenti di fatturazione inviati dai distributori di energia elettrica ai venditori
DELIBERA
di prevedere che, con decorrenza 1 luglio 2010, le fatture emesse dagli esercenti l’attività di distribuzione di energia elettrica e destinate ai venditori, diano specifica e separata evidenza ad ognuna delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico (componenti tariffarie A, UC e MCT, come definite nell’Allegato A della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 29 dicembre 2007, n. 348/07). I documenti di fatturazione devono quindi riportare in dettaglio gli importi addebitati per ciascuna di tali componenti, separandoli dal costo di trasporto dell’energia elettrica sulle reti di distribuzione;
di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità.