Sarà modificato l’articolo 4 che toglie al Ministero dell’Ambiente le competenze sugli interventi relativi alle reti energetiche, assegnandole a Commissari ad hoc nominati dal Governo che riportiamo di seguito:
Art. 4. Interventi urgenti per le reti dell’energia
1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, individua gli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell’energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati uno o piu’ Commissari della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri e’ adottata con le stesse modalita’ di cui al comma 1.
3. Ciascun Commissario emana gli atti e i provvedimenti, nonche’ cura tutte le attivita’, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all’autorizzazione e all’effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi’ individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che cio’ comporti ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonche’ i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.
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