Criteri e modalita’ per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita, nonche’ sull’impatto ambientale della produzione. (09A10169)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, ed in particolare gli articoli 1, comma 2, e 3, commi 2 e 4, che prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. sono definiti dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 4 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 24 gennaio 1997;
Vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE ed in particolare l’art. 3, comma 6, che prevede che «gli Stati membri provvedono affinche’ i fornitori di energia elettrica specifichino nelle fatture o unitamente alle stesse ed in tutto il materiale promozionale inviato ai clienti finali:
a) la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall’impresa fornitrice nell’anno precedente;
b) almeno il riferimento alle fonti di riferimento esistenti, per esempio pagine web, qualora le informazioni sull’impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante ilmix di combustibile complessivo utilizzato dal fornitore nell’anno precedente, siano a disposizione del pubblico»;
Visto il decreto del Ministro delle attivita’ produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
24 ottobre 2005, recante aggiornamento delle direttive per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Vista la deliberazione dell’Autorita’ 19 luglio 2006, n. 152/06 recante «Approvazione della direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita’»;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito la legge n. 125/07) ed in particolare l’art. 1, comma 5, secondo cui «le imprese di vendita di energia elettrica forniscono, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita nel periodo dei due anni precedenti e indicano le fonti informative disponibili sull’impatto ambientale della produzione, utili al fine di risparmiare energia, secondo modalita’ definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas» (di seguito: Autorita’);
Vista la deliberazione dell’Autorita’ 27 giugno 2007, n. 156/07, recante approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07;
Vista la delibera dell’Autorita’ 6 novembre 2007 n. 280/07 recante «Modalita’ e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell’energia elettrica ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239/04»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 novembre 2007 recante determinazione delle modalita’ per la vendita sul mercato, da parte del Gestore dei servizi elettrici GSE S.p.A., per l’anno 2008, dell’energia elettrica di cui all’art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito energia Cip6);
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge n. 125/07 le modalita’ con cui le imprese esercenti attivita’ di vendita di energia elettrica sono tenute a fornire informazioni ai clienti finali:
sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia elettrica fornita dalle imprese di vendita;
sull’impatto ambientale della produzione di energia elettrica, utili al fine di risparmiare energia.
Art. 2.
Informazioni ai clienti finali
1. Le imprese di vendita sono tenute a rendere disponibili ai clienti finali le informazioni di cui all’art. 1 includendole nel materiale promozionale reso disponibile al cliente in fase pre-contrattuale e nelle schede di confrontabilita’ consegnate ai clienti alimentati in bassa tensione al momento della sottoscrizione del contratto.
2. Le informazioni relative al mix energetico dell’energia elettrica venduta, con riferimento a ciascuno dei due anni precedenti, devono essere riportate nei siti internet delle imprese di vendita entro il 31 maggio di ogni anno, a decorrere dall’anno 2010, nonche’, con frequenza almeno quadrimestrale, nei documenti di fatturazione trasmessi a ciascun cliente finale, uniformandosi agli schemi riportati all’Allegato 1.
3. Le imprese di vendita indicano ai propri clienti finali le informazioni di cui all’art. 3, commi 1 e 3, nonche’ eventuali ulteriori fonti informative terze e indipendenti indicanti informazioni sulle possibili azioni che i medesimi clienti possono attuare al fine di conseguire risparmi negli usi finali di energia.
Art. 3.
Informazioni sull’impatto ambientale della produzione di energia elettrica e sul risparmio energetico
1. Il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi del GSE e di Terna, ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi di Ispra, individuano e indicano sui propri siti internet i principali riferimenti, compresi documenti, siti internet o numeri verdi di istituzioni qualificate, recanti informazioni sull’impatto ambientale della produzione di energia elettrica, nonche’ informazioni utili per la promozione, da parte dei clienti finali, di azioni finalizzate al risparmio energetico.
2. A decorrere dal 2012, le imprese di vendita sono tenute ad indicare la quota di energia elettrica venduta nell’anno precedente derivante da produzione di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento ai sensi del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, secondo modalita’ definite e pubblicate sul proprio sito internet dal GSE. A tal fine, entro il 31 marzo 2010, il GSE definisce e propone al Ministero dello sviluppo economico, per l’approvazione, una procedura relativa al trasferimento da produttori a venditori delle certificazioni di origine di energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento, finalizzata a garantire che tale trasferimento avvenga secondo principi di trasparenza e di tracciabilita’, in modo tale che una certificazione di origine risulti sempre nella titolarita’ di un solo soggetto.
3. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi, rispettivamente, del GSE e di ISPRA, sviluppano e diffondono i risultati di studi volti alla valutazione dell’impatto ambientale della produzione di energia elettrica, in cui si tenga conto anche dell’«analisi del ciclo di vita» e dei «costi esterni».
4. I risultati degli studi sull’impatto ambientale sono divulgati al cliente finale utilizzando, tra l’altro, i principali e maggiormente noti al pubblico indicatori di impatto per le emissioni in atmosfera quali, a titolo di esempio, CO2, NOx, SOx e polveri sottili.
Art. 4.
Informazioni sulla composizione del mix energetico
1. Le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica devono basarsi sulla distinzione tra le seguenti fonti: fonti rinnovabili, gas naturale, carbone, prodotti petroliferi, nucleare, altre fonti. La composizione del mix energetico relativo all’energia venduta dalle imprese di vendita, nell’anno di riferimento, deve essere indicata in termini percentuali dell’energia venduta per fonte rispetto all’ammontare di energia elettrica complessivamente venduta dall’impresa nel medesimo anno.
2. Le imprese di vendita comunicano, unitamente alla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica da esse venduta in ciascun anno, la composizione del mix energetico medio utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale, di cui all’art. 6, comma 5, con riferimento al medesimo anno.
Art. 5.
Adempimenti connessi alla determinazione del mix energetico 1. Al fine di assicurare «tracciabilita’» e trasparenza delle informazioni fornite al consumatore finale in merito alla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta, i produttori, le imprese di vendita, Terna, il GSE e l’Acquirente Unico sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, a decorrere dal 2011, le imprese di vendita comunicano al GSE, relativamente all’anno precedente:
a) la quantita’ totale di energia elettrica venduta;
b) la quantita’ di energia elettrica Cip6 di cui il venditore e’ risultato titolare;
c) la quantita’ di energia elettrica acquistata in Italia tramite contrattazione bilaterale da produttori, al netto dell’energia certificata come rinnovabile ai sensi del comma 6, indicando l’energia elettrica acquistata da ciascun produttore;
d) la totale energia elettrica importata indicando:
la totale energia elettrica acquistata all’estero tramite contrattazione bilaterale da produttori esteri indicando, per ciascun
produttore, il mix di fonti primarie utilizzate o, laddove non si dispone di informazioni di pubblico dominio in merito al predetto mix, il Paese in cui ha sede il produttore medesimo;
la totale energia elettrica acquistata all’estero tramite mercati organizzati indicando il paese sede di detto mercato;
e) l’ammontare di energia elettrica corrispondente alle Garanzie di origine di elettricita’ prodotta da fonti rinnovabili rilasciate in Paesi esteri, riconosciute dal GSE come corrispondenti all’energia elettrica da fonti rinnovabili effettivamente importata, di cui il venditore e’ in possesso;
f) l’ammontare di energia elettrica corrispondente alle certificazioni di origine nella titolarita’ del medesimo venditore come risultante dal sistema di certificazione di cui al comma 6;
g) la quantita’ di energia elettrica venduta ai clienti finali come prodotta da fonti rinnovabili, specificando le quantita’ vendute nell’ambito di eventuali differenti offerte contrattuali.
3. Nell’anno 2011, con riferimento all’anno precedente, e a decorrere dall’anno 2012, con riferimento a ciascuno dei due anni precedenti, ciascuna impresa di vendita comunica, entro il 31 maggio di ogni anno, ai clienti finali e al GSE, la composizione del mix energetico dell’elettricita’ da essa venduta sulla base delle fonti riportate all’art. 4, ottenuta attribuendo la quantita’ di energia
elettrica:
a) di cui al comma 2, lettere e) ed f), alle fonti rinnovabili;
b) di cui al comma 2, lettera b), alle diverse fonti in maniera proporzionale al mix predefinito della produzione Cip6 di cui all’art. 6, comma 1;
c) di cui al comma 2, lettera c), alle diverse fonti sulla base dei mix «complementare» dei singoli produttori, pubblicati ai sensi del comma 8;
d) di cui al comma 2, lettera d):
per la parte di acquisti bilaterali, alle diverse fonti in maniera proporzionale al mix di ciascun produttore, laddove si dispone di tale mix sulla base di informazioni di pubblico dominio;
per la parte di acquisti in mercati organizzati e per la parte di energia elettrica acquistata tramite accordi bilaterali per la quale non si dispone del mix del produttore, alle diverse fonti in maniera proporzionale al mix di ciascun Paese in cui ha sede il mercato organizzato o il predetto produttore, pubblicato ai sensi dell’art. 6, comma 2.
L’eventuale differenza tra l’energia elettrica corrispondente alle Garanzie di origine di cui al comma 2, lettera e) e la risultante dell’attribuzione alla produzione da fonte rinnovabile deve essere ripartita tra le fonti diverse dalle fonti rinnovabili in maniera proporzionale al loro mix come ottenuto dall’attribuzione di cui agli ultimi due precedenti alinea;
e) venduta residua, data dalla differenza tra la quantita’ di cui al comma 2, lettera a) e la somma delle quantita’ attribuite sulla base delle disposizioni di cui alle precedenti lettere da a) a e), alle diverse fonti in maniera proporzionale alla composizione del mix energetico «complementare» nazionale di cui all’art. 6, comma 3.
4. Ciascun produttore determina il mix «complementare» dell’energia elettrica immessa in rete detraendo dal mix iniziale del medesimo produttore la quantita’ complessiva di certificazioni di produzione da fonte rinnovabile cedute dal produttore a soggetti terzi come risultante dal sistema di certificazione di cui al comma 6 nonche’ l’energia Cip6.
5. A decorrere dal 2011, entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento all’anno precedente, ciascun produttore di energia elettrica trasmette al GSE la composizione del mix «complementare» di cui al comma 4, unitamente agli elementi informativi connessi alla determinazione dello stesso, secondo modalita’ definite dal GSE, in collaborazione con Terna, e rese pubbliche entro il 30 novembre 2009.
6. La quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili contabilizzata dai produttori ai fini delle determinazioni del proprio mix «complementare» deve essere previamente certificata dal GSE nell’ambito di una procedura, proposta dal medesimo GSE e approvata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Autorita’, che consenta di:
a) certificare l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e immessa in rete da ciascun produttore in ciascun anno, qualora la produzione annua sia non inferiore a 1 MWh;
b) identificare il soggetto produttore e la tipologia di fonte rinnovabile utilizzata per la produzione di energia elettrica corrispondente alla suddetta certificazione;
c) trasferire la certificazione dai produttori ai venditori secondo principi di trasparenza e di tracciabilita’ dei predetti trasferimenti in maniera tale che una certificazione di origine risulti sempre nella titolarita’ di un solo soggetto.
Ai fini della predetta certificazione, il GSE puo’ avvalersi di procedure esistenti purche’ rispondenti ai criteri di cui alle lettere a), b) e c).
7. Le imprese di vendita trasmettono al GSE le informazioni di cui ai commi 2 e 3, secondo modalita’ definite e rese pubbliche dal medesimo GSE entro il 30 aprile 2010. Allorquando non sia possibile, per le imprese di vendita, disporre di dati precisi, esse trasmettono a GSE e ai clienti finali le migliori stime a disposizione e provvedono a comunicare i dati precisi non appena disponibili, sottolineando le eventuali differenze rispetto alle precedenti stime nonche’ le motivazioni a cui esse sono dovute.
8. A decorrere dal 2011, entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento all’anno precedente, il GSE pubblica, anche sul proprio sito internet, il mix «complementare» dei singoli produttori.
9. Entro il 30 ottobre 2009 il GSE trasmette, ai fini dell’approvazione, la proposta di procedura di cui al comma 6.
10. Nell’anno 2011, con riferimento all’anno precedente, e a decorrere dal 2012, con riferimento a ciascuno dei due anni precedenti, le imprese di distribuzione, anche attraverso societa’ di vendita ad esse collegate, comunicano, entro il 31 maggio di ogni anno, ai clienti finali approvvigionati attraverso Acquirente Unico in applicazione del regime di tutela di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 125/07, le informazioni relative alla composizione del mix di approvvigionamento di Acquirente Unico di cui all’art. 6, comma 4.
Art. 6.
Mix di riferimento
1. A decorrere dal 2011, entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento all’anno precedente, il GSE determina e pubblica, anche sul proprio sito internet, la composizione del mix di fonti primarie utilizzato per la produzione di energia elettrica nell’ambito del meccanismo di incentivazione Cip6.
2. A decorrere dal 2011, il GSE, in collaborazione con Terna, determina e pubblica una stima del mix di fonti primarie utilizzate per la produzione elettrica, con riferimento all’anno precedente, da ciascun Paese dell’Europa inclusi i Paesi non membri, sulla base di informazioni di pubblico dominio. Il GSE pubblica tali informazioni, unitamente ad un rapporto esplicativo delle valutazioni effettuate, anche sul proprio sito internet, entro il 31 marzo di ciascun anno.
3. A decorrere dal 2011, entro il 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all’anno precedente, il GSE, in collaborazione con Terna, determina e pubblica, anche sul proprio sito internet, la composizione del mix energetico «complementare» nazionale, determinato sulla base della totale energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano, inclusa l’energia elettrica importata attribuita alle diverse fonti primarie sulla base della stima della composizione media del parco di produzione europeo, una volta dedotti i complessivi ammontari di certificazioni cedute dai produttori ai venditori nell’ambito del sistema di cui all’art. 3, comma 6 e di Garanzie di Origine, rilasciate in Paesi esteri, riconosciute dal GSE come corrispondenti all’energia elettrica da fonti rinnovabili effettivamente importata in Italia.
4. A decorrere dal 2011, entro il 30 aprile di ciascun anno, relativamente all’anno precedente, l’Acquirente Unico determina e pubblica, anche sul proprio sito internet, la composizione del mix di fonti primarie relativo al proprio approvvigionamento di energia elettrica, determinato secondo le disposizioni di cui all’art. 5, comma 3.
5. A decorrere dal 2010, entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento a ciascuno dei due anni precedenti, il GSE, in collaborazione con Terna, determina e pubblica, anche sul proprio sito internet, una stima del mix di combustibili utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano, secondo lo schema riportato all’Allegato 1, lettera B), includendo nella valutazione anche l’energia elettrica importata e attribuita alle diverse fonti primarie sulla base di una stima della composizione media del parco di produzione europeo.
Art. 7.
Verifiche e rapporti
1. Il GSE, in collaborazione con Terna, verifica, anche attraverso controlli a campione, la veridicita’ e coerenza delle comunicazioni di cui all’art. 5, commi 2, 3 e 5.
2. Il GSE segnala all’Autorita’ eventuali inadempimenti o dichiarazioni mendaci da parte di imprese di vendita e produttori.
3. Il GSE trasmette, entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dal 2011, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Autorita’ un raporto relativo all’attuazione del sistema previsto all’art. 5, comma 6 e contenente la raccolta delle informazioni di cui all’art. 5, comma 3.
Art. 8.
Disposizioni transitorie relative alla comunicazione del mix energetico
1. Nell’anno 2010 le imprese di vendita trasmettono ai propri clienti finali, con frequenza almeno trimestrale nel corso dell’anno, le informazioni riguardanti il mix energetico medio nazionale di cui all’art. 6, comma 5, utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico nel 2008 e nel 2009, secondo lo schema riportato all’allegato 1, lettera C).
2. Nell’anno 2011 le imprese di vendita comunicano, con riferimento all’anno 2009, il mix medio nazionale dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico di cui all’art. 6, comma 5 mentre, con riferimento all’anno 2010, il mix energetico relativo all’elettricita’ venduta dall’impresa, calcolato secondo quanto previsto all’art. 5, unitamente al mix medio nazionale, secondo lo schema riportato all’Allegato 1, lettera D).
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2009
Il Ministro : Scajola