Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (09G0068)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico
nell’edilizia;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell’edilizia;
Visto il Titolo I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
e in particolare:
l’articolo 4, comma 1, lettera a), che prevede l’emanazione di uno
o piu’ decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i
criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi
finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al
raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, tenendo conto
di quanto riportato nell’allegato B e della destinazione d’uso degli
edifici, in materia di progettazione, installazione, esercizio,
manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la
preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari e,
limitatamente al settore terziario, per l’illuminazione degli
edifici;
l’articolo 4, comma 1, lettera b), che prevede l’emanazione di uno
o piu’ decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i
criteri generali di prestazione energetica per l’edilizia
sovvenzionata e convenzionata, nonche’ per l’edilizia pubblica e
privata, anche riguardo la ristrutturazione di edifici esistenti e
sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1,
tenendo conto di quanto riportato all’allegato B e alla destinazione
d’uso degli edifici;
l’articolo 9, comma 1, che, fermo restando il rispetto
dell’articolo 17, assegna alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano l’attuazione delle disposizioni per l’efficienza
energetica contenute nel medesimo decreto legislativo;
Visto l’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, che stabilisce che fino alla data di entrata in vigore
dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, il calcolo della
prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale
e’ disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata
dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dalle disposizioni
dell’allegato I del medesimo decreto legislativo;
Visto l’articolo 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, che stabilisce che fino alla data di entrata in vigore dei
decreti di cui all’articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi
di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici
esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e
i requisiti degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse
sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, del decreto del Presidente
della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive
modificazioni, e dalle disposizioni di cui all’allegato L del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi
finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione
della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione
della predetta direttiva 2006/32/CE ed in particolare il comma 6
dell’articolo 18;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e
dell’Ente per le nuove tecnologie l’energia e l’ambiente (ENEA);
Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti
(CNCU), reso nella seduta del 12 dicembre 2007;
Considerato che l’emanazione del presente decreto e’ funzionale
alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE, e in particolare
dell’articolo 7, e che, in proposito, la Commissione europea gia’ il
18 ottobre 2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei
confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 226 del
Trattato CE, procedura di infrazione n. 2006/2378;
Considerato che, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, fissa in centoventi giorni, decorrenti dal
9 ottobre 2005, il termine per l’emanazione del presente
provvedimento;
Acquisita l’intesa espressa dalla Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 20 marzo 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 12 maggio 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 marzo 2009;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di intervento e finalita’
1. Per le finalita’ di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, per una applicazione omogenea, coordinata ed
immediatamente operativa delle norme per l’efficienza energetica
degli edifici su tutto il territorio nazionale, il presente decreto
definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti
minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti
termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione
dell’acqua calda per usi igienici sanitari, di cui all’articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192.
2. I criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti
minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la
climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per
l’illuminazione artificiale degli edifici, di cui all’articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, sono integrati con successivi provvedimenti.
3. I criteri generali di cui ai commi 1 e 2 si applicano alla
prestazione energetica per l’edilizia pubblica e privata anche
riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
(GUUE)
Note alle premesse:
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 1, lettera a)
della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare: l’esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi; ».
– La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico
nell’edilizia e’ pubblicata nella GUCE del 4 gennaio 2003
L-1-65.
– Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, recante attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in
edilizia e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 222 del 23 settembre 2005 –
Supplemento ordinario n. 158.
– Si riporta il testo dell’art. 4, comma 1, lettere a) e
b) e dell’art. 9, comma 1, del titolo I del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192:
«Art. 4 (Adozione di criteri generali, di una
metodologia di calcolo e requisiti della prestazione
energetica). – 1. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu’
decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i
requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di
energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art.
1, tenendo conto di quanto riportato nell’allegato «B» e
della destinazione d’uso degli edifici. Questi decreti
disciplinano la progettazione, l’installazione,
l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi
igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario,
per l’illuminazione artificiale degli edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per
l’edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonche’ per
l’edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla
ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le
metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1, tenendo
conto di quanto riportato nell’allegato «B» e della
destinazione d’uso degli edifici; ».
«Art. 9 (Funzioni delle regioni e degli enti locali). –
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono all’attuazione del presente decreto.».
– Si riporta il testo dell’art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192:
«1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di
cui all’art. 4, comma 1, il calcolo della prestazione
energetica degli edifici nella climatizzazione invernale
ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria
e’ disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come
modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e
dalle disposizioni di cui all’allegato I.».
– Si riporta il testo dell’art. 12 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192:
«Art. 12 (Esercizio, manutenzione e ispezione degli
impianti termici). – 1. Fino alla data di entrata in vigore
dei decreti di cui all’art. 4, comma 1, il contenimento dei
consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli
impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale,
le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli
organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono
disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del
Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui
all’allegato L.».
– La direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza
degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e
recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del
Consiglio, e’ pubblicata nella GUCE L 114-64. del 27 aprile
2006.
– Si riporta il testo del comma 6 dell’art. 18 del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione
della predetta direttiva 2006/32/CE:
«6. Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto
dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, in materia di diagnosi
energetiche e certificazione energetica degli edifici,
nelle more dell’emanazione dei decreti di cui all’art. 4,
comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto
legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli
stessi decreti, si applica l’allegato III al presente
decreto legislativo. Ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui
all’allegato III si applicano per le regioni e province
autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare
propri provvedimenti in applicazione della direttiva
2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore
dei predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le
regioni e le province autonome che abbiano gia’ provveduto
al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure
atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento
dei propri provvedimenti con i contenuti dell’allegato
III.».
Nota all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 1 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192:
«Art. 1 (Finalita’) – 1. Il presente decreto stabilisce
i criteri, le condizioni e le modalita’ per migliorare le
prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire
lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti
rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a
conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle
emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di
Kyoto, promuovere la competitivita’ dei comparti piu’
avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.
2. Il presente decreto disciplina in particolare:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni
energetiche integrate degli edifici;
b) l’applicazione di requisiti minimi in materia di
prestazioni energetiche degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione energetica
degli edifici;
d) le ispezioni periodiche degli impianti di
climatizzazione;
e) i criteri per garantire la qualificazione e
l’indipendenza degli esperti incaricati della
certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze,
delle elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento
della politica energetica del settore;
g) la promozione dell’uso razionale dell’energia anche
attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli
utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli
operatori del settore.
3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le
province autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e
cooperazione, predispongono programmi, interventi e
strumenti volti, nel rispetto dei principi di
semplificazione e di coerenza normativa, alla:
a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti
norme;
b) sorveglianza dell’attuazione delle norme, anche
attraverso la raccolta e l’elaborazione di informazioni e
di dati;
c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti
legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e
dello sviluppo del mercato;
d) promozione dell’uso razionale dell’energia e delle
fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e
l’informazione degli utenti finali.».
– Per l’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si veda nelle note alle
premesse.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto con decreto legislativo si intende
il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo e successive
modificazioni, e le ulteriori definizioni di cui ai commi 3, 4 e 5
del presente decreto.
3. Sistemi filtranti, pellicole polimeriche autoadesive applicabili
su vetri, su lato interno o esterno, in grado di modificare uno o
piu’ delle seguenti caratteristiche della superficie vetrata:
trasmissione dell’energia solare, trasmissione ultravioletti,
trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile.
4. Trasmittanza termica periodica YIE (W/m2K), e’ il parametro che
valuta la capacita’ di una parete opaca di sfasare ed attenuare il
flusso termico che la attraversa nell’arco delle 24 ore, definita e
determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi
aggiornamenti.
5. Coperture a verde, si intendono le coperture continue dotate di
un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e
svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della
copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un
sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale
opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con
minimi interventi di manutenzione, coperture a verde estensivo, o con
interventi di manutenzione media e alta, coperture a verde intensivo.
Nota all’art. 2:
– Per «decreto legislativo» si intende il decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 di cui al punto 4 delle
note alle premesse.
– Si riportano i commi 1 e 2 dell’art. 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192:
«1. Ai fini del presente decreto si definisce:
a) «edificio» e’ un sistema costituito dalle strutture
edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto
volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici
che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie
esterna che delimita un edificio puo’ confinare con tutti o
alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno,
altri edifici; il termine puo’ riferirsi a un intero
edificio ovvero a parti di edificio progettate o
ristrutturate per essere utilizzate come unita’ immobiliari
a se’ stanti;
b) «edificio di nuova costruzione» e’ un edificio per
il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia
di inizio attivita’, comunque denominato, sia stata
presentata successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
c) «prestazione energetica, efficienza energetica
ovvero rendimento di un edificio» e’ la quantita’ annua di
energia effettivamente consumata o che si prevede possa
essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad
un uso standard dell’edificio, compresi la climatizzazione
invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per
usi igienici sanitari, la ventilazione e l’illuminazione.
Tale quantita’ viene espressa da uno o piu’ descrittori che
tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche
tecniche e di installazione, della progettazione e della
posizione in relazione agli aspetti climatici,
dell’esposizione al sole e dell’influenza delle strutture
adiacenti, dell’esistenza di sistemi di trasformazione
propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima
degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno
energetico;
d) «attestato di certificazione energetica o di
rendimento energetico dell’edificio» e’ il documento
redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente
decreto, attestante la prestazione energetica ed
eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici
dell’edificio;
e) «cogenerazione» e’ la produzione e l’utilizzo
simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia
termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di
determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;
f) «sistema di condizionamento d’aria» e’ il complesso
di tutti i componenti necessari per un sistema di
trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura
e’ controllata o puo’ essere abbassata, eventualmente in
combinazione con il controllo della ventilazione,
dell’umidita’ e della purezza dell’aria;
g) «generatore di calore o caldaia» e’ il complesso
bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido
termovettore il calore prodotto dalla combustione;
h) «potenza termica utile di un generatore di calore»
e’ la quantita’ di calore trasferita nell’unita’ di tempo
al fluido termovettore; l’unita’ di misura utilizzata e’ il
kW;
i) «pompa di calore» e’ un dispositivo o un impianto
che sottrae calore dall’ambiente esterno o da una sorgente
di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente
a temperatura controllata;
l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti»
sono i valori di potenza massima e di rendimento di un
apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il
regime di funzionamento continuo.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre,
le definizioni dell’allegato A.».
Art. 3.
Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e
degli impianti
1. Ai fini dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo, per le metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche degli edifici si adottano le norme tecniche nazionali,
definite nel contesto delle norme EN a supporto della direttiva
2002/91/CE, della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni.
Di seguito si riportano le norme a oggi disponibili:
a) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte
1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per
la climatizzazione estiva ed invernale;
b) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte
2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti
per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda
sanitaria.
2. Ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie per
il calcolo della prestazione energetica, sono riportate nelle Linee
guida nazionali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico, adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del decreto
legislativo.
Nota all’art. 3:
– Per l’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del «decreto
legislativo», si veda nelle note alle premesse.
– La direttiva 2002/91/CE e’ pubblicata nella GUCE L
1-65 del 4 gennaio 2003.
– Si riporta il testo del comma 9 dell’art. 6 del
«decreto legislativo»:
«9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro delle attivita’
produttive, di concerto con i Ministri dell’ambiente e
della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei
trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata,
avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i
decreti di cui all’art. 4, comma 1, e tenuto conto di
quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi
semplificati che minimizzino gli oneri.».
Art. 4.
Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli
edifici e degli impianti
1. In attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo, i criteri generali e i requisiti della
prestazione energetica per la progettazione degli edifici e per la
progettazione ed installazione degli impianti, sono fissati dalla
legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificati dal decreto
legislativo, dall’allegato C al decreto legislativo e dalle ulteriori
disposizioni di cui al presente articolo.
2. Per tutte le categorie di edifici, cosi’ come classificati in
base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di
edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di
edifici esistenti, previsti dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e
b), del decreto legislativo si procede, in sede progettuale alla
determinazione dell’indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale (EPi), e alla verifica che lo stesso
risulti inferiore ai valori limite che sono riportati nella
pertinente tabella di cui al punto 1 dell’allegato C al decreto
legislativo.
3. Nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di
ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dall’articolo 3,
comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo, si procede in sede
progettuale alla determinazione della prestazione energetica per il
raffrescamento estivo dell’involucro edilizio (Epe, invol), pari al
rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termica per il
raffrescamento dell’edificio, calcolata tenendo conto della
temperatura di progetto estiva secondo la norma UNI/TS 11300 – 1, e
la superficie utile, per gli edifici residenziali, o il volume per
gli edifici con altre destinazioni d’uso, e alla verifica che la
stessa sia non superiore a:
a) per gli edifici residenziali di cui alla classe E1, cosi’ come
classificati, in base alla destinazione d’uso, all’articolo 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme, ai seguenti
valori:
1) 40 kWh/m2 anno nelle zone climatiche A e B;
2) 30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F;
b) per tutti gli altri edifici ai seguenti valori:
1) 14 kWh/m3 anno nelle zone climatiche A e B;
2) 10 kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.
4. Nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria,
previsti all’articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1), del decreto
legislativo, consistenti in opere che prevedono, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di
intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle
coperture, si applica quanto previsto alle lettere seguenti:
a) per tutte le categorie di edifici, cosi’ come classificati in
base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il valore della
trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte
termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno,
ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve
essere inferiore o uguale a quello riportato nella tabella 2.1 al
punto 2 dell’allegato C al decreto legislativo, in funzione della
fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse
risultare corretto o qualora la progettazione dell’involucro edilizio
non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della
trasmittanza termica riportati nella tabella 2.1 al punto 2
dell’allegato C al decreto legislativo, devono essere rispettati
dalla trasmittanza termica media, parete corrente piu’ ponte termico;
nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste
aree limitate oggetto di riduzione di spessore, sottofinestre e altri
componenti, devono essere rispettati i limiti previsti nella tabella
2.1 al punto 2 dell’allegato C al decreto legislativo, con
riferimento alla superficie totale di calcolo;
b) per tutte le categorie di edifici, cosi’ come classificati in
base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione
della categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le
strutture opache orizzontali o inclinate, a ponte termico corretto,
delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, ovvero verso
ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere
inferiore o uguale a quello riportato nelle tabelle 3.1 e 3.2 del
punto 3 dell’allegato C al decreto legislativo, in funzione della
fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse
risultare corretto o qualora la progettazione dell’involucro edilizio
non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della
trasmittanza termica riportati nelle tabelle 3.1 e 3.2 del punto 3
dell’allegato C al decreto legislativo, devono essere rispettati
dalla trasmittanza termica media, parete corrente piu’ ponte termico.
Nel caso di strutture orizzontali sul suolo i valori di trasmittanza
termica da confrontare con quelli di cui alle tabelle 3.1 e 3.2 del
punto 3 dell’allegato C al decreto legislativo, sono calcolati con
riferimento al sistema struttura-terreno;
c) per tutte le categorie di edifici, cosi’ come classificati in
base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione
della categoria E.8, il valore massimo della trasmittanza (U) delle
chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine
anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le
parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve rispettare i
limiti riportati nelle tabelle 4.a e 4.b al punto 4 dell’allegato C
al decreto legislativo. Restano esclusi dal rispetto di detti
requisiti gli ingressi pedonali automatizzati, da considerare solo ai
fini dei ricambi di aria in relazione alle dimensioni, tempi e
frequenze di apertura, conformazione e differenze di pressione tra
l’ambiente interno ed esterno.
5. Per tutte le categorie di edifici, cosi’ come classificati in
base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova
installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione
di generatori di calore, previsti all’articolo 3, comma 2, lettera
c), numeri 2) e 3), del decreto legislativo, si procede al calcolo
del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico e alla
verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite riportato
al punto 5 dell’allegato C al decreto legislativo. Nel caso di
installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a
100 kW, e’ fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui
all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo, una diagnosi
energetica dell’edificio e dell’impianto nella quale si individuano
gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi
di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe
dell’edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore, e
sulla base della quale sono state determinate le scelte
impiantistiche che si vanno a realizzare.
6. Per tutte le categorie di edifici, cosi’ come classificati in
base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di mera
sostituzione di generatori di calore, prevista all’articolo 3, comma
2, lettera c), numero 3), del decreto legislativo, si intendono
rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale
dell’energia, incluse quelle di cui al comma 5, qualora coesistano le
seguenti condizioni:
a) i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento
termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100 per cento
della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale al valore
limite calcolato con la formula 90 + 2 log Pn, dove log Pn e’ il
logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore,
espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il
limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un
rendimento utile in condizioni nominali, ηu, riferito all’energia
primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula
a 90 + 3 log Pn; dove log Pn e’ il logaritmo in base 10 della potenza
utile nominale del generatore, espressa in kW; la verifica e’ fatta
utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed
energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh
elettrici e MJ definito con provvedimento dell’Autorita’ per
l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell’efficienza
media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi
aggiornamenti;
c) siano presenti, salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente
la non fattibilita’ tecnica nel caso specifico, almeno una centralina
di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e
dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura
ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro
caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a differenza
degli altri ambienti riscaldati, di apporti di calore solari o
comunque gratuiti. Detta centralina di termoregolazione si
differenzia in relazione alla tipologia impiantistica e deve
possedere almeno i requisiti gia’ previsti all’articolo 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei
casi di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici.
In ogni caso detta centralina deve:
1) essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura
interna, supportate eventualmente da una analoga centralina per la
temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione
della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell’arco
delle 24 ore, nel caso di impianti termici centralizzati;
2) consentire la programmazione e la regolazione della
temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell’arco delle 24
ore, nel caso di impianti termici per singole unita’ immobiliari;
d) nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale
del focolare maggiore del valore preesistente, l’aumento di potenza
sia motivato con la verifica dimensionale dell’impianto di
riscaldamento;
e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di
piu’ unita’ immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del
sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente,
in ogni unita’ immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort
e dei limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri
devono essere corretti in occasione della sostituzione del
generatore, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione
del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola
unita’ immobiliare;
f) nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza
nominale del focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa
potenza, e’ rimessa alle autorita’ locali competenti ogni valutazione
sull’obbligo di presentazione della relazione tecnica di cui al comma
25 e se la medesima puo’ essere omessa a fronte dell’obbligo di
presentazione della dichiarazione di conformita’ ai sensi della legge
5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni.
7. Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire
la sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni del comma
6, lettera a), in particolare nel caso in cui il sistema fumario per
l’evacuazione dei prodotti della combustione e’ al servizio di piu’
utenze ed e’ di tipo collettivo ramificato, e qualora sussistano
motivi tecnici o regolamenti locali che impediscano di avvalersi
della deroga prevista all’articolo 2, comma 2, del decreto Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, la semplificazione di cui
al comma 6 puo’ applicarsi ugualmente, fermo restando il rispetto
delle altre condizioni previste, a condizione di:
a) installare generatori di calore che abbiano rendimento termico
utile a carico parziale pari al 30 per cento della potenza termica
utile nominale maggiore o uguale a 85 + 3 log Pn; dove log Pn e’ il
logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o
dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico,
espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il
limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) predisporre una dettagliata relazione che attesti i motivi
della deroga dalle disposizioni del comma 6, da allegare alla
relazione tecnica di cui al comma 25, ove prevista, o alla
dichiarazione di conformita’, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n.
46, e successive modificazioni, correlata all’intervento, qualora le
autorita’ locali competenti si avvalgano dell’opzione di cui alle
lettera f) del comma 6.
8. Nei casi previsti al comma 2, per tutte le categorie degli
edifici cosi’ come classificati in base alla destinazione d’uso
all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, e quando il rapporto tra la superficie trasparente
complessiva dell’edificio e la sua superficie utile e’ inferiore a
0,18, il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria puo’ essere
omesso, se gli edifici e le opere sono progettati e realizzati nel
rispetto dei limiti fissati al comma 5, lettere a), b) e c), e sono
rispettate le seguenti prescrizioni impiantistiche:
a) siano installati generatori di calore con rendimento termico
utile a carico pari al 100 per cento della potenza termica utile
nominale, maggiore o uguale a X + 2 log Pn; dove log Pn e’ il
logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo
generatore, espressa in kW, ed X vale 90 nelle zone climatiche A, B e
C, e vale 93 nelle zone climatiche D, E ed F. Per valori di Pn
maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400
kW;
b) la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza
delle condizioni di progetto sia non superiore a 60 °C;
c) siano installati almeno una centralina di termoregolazione
programmabile in ogni unita’ immobiliare e dispositivi modulanti per
la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli
locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed
esposizioni uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento
per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni;
d) nel caso di installazione di pompe di calore elettriche o a gas
queste abbiano un rendimento utile in condizioni nominali, ηu,
riferito all’energia primaria, maggiore o uguale al valore limite
calcolato con la formula a 90 + 3 log Pn; dove log Pn e’ il logaritmo
in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in
kW; la verifica e’ fatta utilizzando come fattore di conversione tra
energia elettrica ed energia primaria il valore di riferimento per la
conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento
dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener
conto dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e
suoi successivi aggiornamenti. In tale caso, all’edificio o porzione
interessata, si attribuisce il valore del fabbisogno annuo di energia
primaria limite massimo applicabile al caso specifico ai sensi del
comma 2.
9. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unita’ abitative
superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di
calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW,
appartenenti alle categorie E1 ed E2, cosi’ come classificati in base
alla destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e’ preferibile il
mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le
cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali
interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici
centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per
singola unita’ abitativa devono essere dichiarate nella relazione di
cui al comma 25.
10. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unita’
abitative superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, cosi’
come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in
caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione
dell’impianto termico devono essere realizzati gli interventi
necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la
contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unita’
abitativa. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla
realizzazione dei predetti interventi, ovvero l’adozione di altre
soluzioni impiantistiche equivalenti, devono essere evidenziati nella
relazione tecnica di cui al comma 25.
11. Le apparecchiature installate ai sensi del comma 10 devono
assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo,
inferiore a piu’ o meno il 5 per cento, con riferimento alle norme
UNI in vigore. Anche per le modalita’ di contabilizzazione si fa
riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI.
12. Ai fini del presente decreto, e in particolare per la
determinazione del fabbisogno di energia primaria dell’edificio, sono
considerati ricadenti fra gli impianti alimentati da fonte
rinnovabile gli impianti di climatizzazione invernale dotati di
generatori di calore alimentati a biomasse combustibili che
rispettano i seguenti requisiti:
a) rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui
alla norma Europea UNI EN 303-5;
b) limiti di emissione conformi all’allegato IX alla parte quinta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, ovvero i piu’ restrittivi limiti fissati da norme
regionali, ove presenti;
c) utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle
ammissibili ai sensi dell’allegato X alla parte quinta del medesimo
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.
13. Per tutte le tipologie di edifici, in cui e’ prevista
l’installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, in sede
progettuale, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione di
edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all’articolo 3,
comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), limitatamente alle
ristrutturazioni totali, si procede alla verifica che la trasmittanza
termica delle diverse strutture edilizie, opache e trasparenti, che
delimitano l’edificio verso l’esterno o verso vani non riscaldati,
non sia maggiore dei valori definiti nella pertinente tabella di cui
ai punti 2, 3 e 4 dell’allegato C al decreto legislativo.
14. Per tutte le categorie di edifici, cosi’ come classificati in
base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di
edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti,
previsti dal decreto legislativo all’articolo 3, comma 2, lettere a),
b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel
caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o
sostituzione di generatori di calore, di cui alla lettera c), numeri
2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza
complessiva maggiore o uguale a 350 kW all’articolo 5, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e’
prescritto:
a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in
presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza
temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi:
1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di
potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza
nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW;
b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni
di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua
di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore di 15
gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa
riferimento alla norma tecnica UNI 8065.
15. In tutti i casi di nuova costruzione o ristrutturazione di
edifici pubblici o a uso pubblico, cosi’ come definiti ai commi 8 e 9
dell’allegato A al decreto legislativo, devono essere rispettate le
seguenti ulteriori disposizioni:
a) i valori limite gia’ previsti ai punti 1, 2, 3 e 4
dell’allegato C al decreto legislativo sono ridotti del 10 per cento;
b) il valore limite del rendimento globale medio stagionale, gia’
previsto al punto 5, dell’allegato C, del decreto legislativo, e’
calcolato con la seguente formula: ηg= (75 + 4 log Pn)%;
c) i predetti edifici devono essere dotati di impianti
centralizzati per la climatizzazione invernale ed estiva, qualora
quest’ultima fosse prevista.
16. Per tutte le categorie di edifici, cosi’ come classificati in
base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione
della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione
di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all’articolo
3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), questo ultimo
limitatamente alle ristrutturazioni totali, da realizzarsi in zona
climatica C, D, E ed F, il valore della trasmittanza (U) delle
strutture edilizie di separazione tra edifici o unita’ immobiliari
confinanti fatto salvo il rispetto del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997, recante
determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, deve
essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2K, nel caso di pareti divisorie
verticali e orizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato
per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate,
che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di
impianto di riscaldamento.
17. Per tutte le categorie di edifici, cosi’ come classificati in
base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione
della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione
di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all’articolo
3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), si procede alla verifica
dell’assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni
interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantita’
rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica vigente. Qualora
non esista un sistema di controllo della umidita’ relativa interna,
per i calcoli necessari, questa verra’ assunta pari al 65 per cento
alla temperatura interna di 20 °C.
18. Per tutte le categorie di edifici, cosi’ come classificati in
base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione,
esclusivamente per le disposizioni di cui alla lettera b), delle
categorie E.5, E.6, E.7 ed E.8, il progettista, al fine di limitare i
fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la
temperatura interna degli ambienti, nel caso di edifici di nuova
costruzione e nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di
cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), del
decreto legislativo, questo ultimo limitatamente alle
ristrutturazioni totali:
a) valuta puntualmente e documenta l’efficacia dei sistemi
schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da
ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare;
b) esegue, in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per
le localita’ nelle quali il valore medio mensile dell’irradianza sul
piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, Im, s, sia
maggiore o uguale a 290 W/m²:
1) relativamente a tutte le pareti verticali opache con
l’eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord /
nord-est, almeno una delle seguenti verifiche:
1.1 che il valore della massa superficiale Ms, di cui al comma
22 dell’allegato A, sia superiore a 230 kg/m²;
1.2 che il valore del modulo della trasmittanza termica
periodica (YIE), di cui al comma 4, dell’articolo 2, sia inferiore a
0,12 W/m² °K”;
2) relativamente a tutte le pareti opache orizzontali ed
inclinate che il valore del modulo della trasmittanza termica
periodica YIE, di cui al comma 4, dell’articolo 2, sia inferiore a
0,20 W/m2 °K”;
c) utilizza al meglio le condizioni ambientali esterne e le
caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione
naturale dell’edificio; nel caso che il ricorso a tale ventilazione
non sia efficace, puo’ prevedere l’impiego di sistemi di ventilazione
meccanica nel rispetto del comma 13 dell’articolo 5 decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Gli effetti
positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa
superficiale o trasmittanza termica periodica delle pareti opache
previsti alla lettera b), possono essere raggiunti, in alternativa,
con l’utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, ovvero
coperture a verde, che permettano di contenere le oscillazioni della
temperatura degli ambienti in funzione dell’andamento
dell’irraggiamento solare. In tale caso deve essere prodotta una
adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei
materiali che ne attesti l’equivalenza con le predette disposizioni.
19. Per tutte le categorie di edifici, cosi’ come classificati in
base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione
delle categorie E.6 ed E.8, al fine di limitare i fabbisogni
energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la
temperatura interna degli ambienti, nel caso di edifici di nuova
costruzione e nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di
cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), questo
ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali, del decreto
legislativo, e’ resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti
esterni. Qualora se ne dimostri la non convenienza in termini
tecnico-economici, detti sistemi possono essere omessi in presenza di
superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410) minore o uguale a
0,5. Tale valutazione deve essere evidenziata nella relazione tecnica
di cui al comma 25.
20. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti di cui
all’articolo 3, comma 2, lettera c), numeri 1) e 2), del decreto
legislativo, per tutte le categorie di edifici, cosi’ come
classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad
eccezione delle categoria E.6 ed E.8, il progettista, al fine di
limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di
contenere la temperatura interna degli ambienti, valuta puntualmente
e documenta l’efficacia dei sistemi filtranti o schermanti delle
superfici vetrate, tali da ridurre l’apporto di calore per
irraggiamento solare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica ed
economica all’utilizzo dei predetti sistemi devono essere evidenziati
nella relazione tecnica di cui al comma 25. La predetta valutazione
puo’ essere omessa in presenza di superfici vetrate con fattore
solare (UNI EN 410) minore o uguale a 0,5.
21. Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o
ristrutturati, e’ prescritta l’installazione di dispositivi per la
regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali
o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni
uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto
degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni.
L’installazione di detti dispositivi e’ aggiuntiva rispetto ai
sistemi di regolazione di cui all’articolo 7, commi 2, 4, 5 e 6, del
decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni, e deve comunque essere tecnicamente
compatibile con l’eventuale sistema di contabilizzazione.
22. Per tutte le categorie di edifici, cosi’ come classificati in
base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di
edifici pubblici e privati, e’ obbligatorio l’utilizzo di fonti
rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In
particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione
di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione
degli impianti termici esistenti, l’impianto di produzione di energia
termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno
il 50 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta
per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo delle
predette fonti di energia. Tale limite e’ ridotto al 20 per cento per
gli edifici situati nei centri storici.
23. Le modalita’ applicative degli obblighi di cui al comma 22, le
prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli
impianti di produzione di energia termica ed elettrica con l’utilizzo
di fonti rinnovabili, sono precisate, in relazione alle dimensioni e
alle destinazioni d’uso degli edifici, con successivo provvedimento
ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo. Le valutazioni
concernenti il dimensionamento ottimale, o l’eventuale impossibilita’
tecnica di rispettare le presenti disposizioni, devono essere
dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui al comma
25. In mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione e’
dichiarata irricevibile. Nel caso di edifici di nuova costruzione,
pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi conformemente
all’articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, e’
obbligatoria l’installazione di impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica.
24. Per tutte le categorie di edifici, cosi’ come classificati in
base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova
costruzione di edifici pubblici e privati e di ristrutturazione degli
stessi conformemente all’articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo, e’ obbligatoria la predisposizione delle opere,
riguardanti l’involucro dell’edificio e gli impianti, necessarie a
favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di
presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1.000
ovvero in presenza di progetti approvati nell’ambito di opportuni
strumenti pianificatori.
25. Il progettista dovra’ inserire i calcoli e le verifiche
previste dal presente articolo nella relazione attestante la
rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di
energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi
dell’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il
proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare
presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti,
in doppia copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori
relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.
Schemi e modalita’ di riferimento per la compilazione delle relazioni
tecniche sono riportati nell’allegato E al decreto legislativo. Ai
fini della piu’ estesa applicazione dell’articolo 26, comma 7, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, negli enti soggetti all’obbligo di cui
all’articolo 19 della stessa legge, tale relazione progettuale dovra’
essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di
verifica sulla applicazione della norma predetta a tale fine redatta
dal Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia
nominato.
26. I calcoli e le verifiche necessari al rispetto del presente
decreto sono eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati
conformi alle migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti a
tale requisito le norme tecniche predisposte dagli organismi deputati
a livello nazionale o comunitario, quali ad esempio l’UNI e il CEN, o
altri metodi di calcolo recepiti con decreto del Ministro dello
sviluppo economico.
27. L’utilizzo di altri metodi, procedure e specifiche tecniche
sviluppati da organismi istituzionali nazionali, quali l’ENEA, le
universita’ o gli istituti del CNR, e’ possibile, motivandone l’uso
nella relazione tecnica di progetto di cui al comma 25, purche’ i
risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a
quelli ottenibili con i metodi di calcolo precedentemente detti. Nel
calcolo rigoroso della prestazione energetica dell’edificio occorre
prendere in considerazione i seguenti elementi:
a) lo scambio termico per trasmissione tra l’ambiente climatizzato
e l’ambiente esterno;
b) lo scambio termico per ventilazione (naturale e meccanica);
c) lo scambio termico per trasmissione e ventilazione tra zone
adiacenti a temperatura diversa;
d) gli apporti termici interni;
e) gli apporti termici solari;
f) l’accumulo del calore nella massa dell’edificio;
g) l’eventuale controllo dell’umidita’ negli ambienti
climatizzati;
h) le modalita’ di emissione del calore negli impianti termici e
le corrispondenti perdite di energia;
i) le modalita’ di distribuzione del calore negli impianti termici
e le corrispondenti perdite di energia;
l) le modalita’ di accumulo del calore negli impianti termici e le
corrispondenti perdite di energia;
m) le modalita’ di generazione del calore e le corrispondenti
perdite di energia;
n) l’effetto di eventuali sistemi impiantistici per l’utilizzo di
fonti rinnovabili di energia;
o) per gli edifici di nuova costruzione del settore terziario con
volumetria maggiore di 10.000 mc, l’influenza dei fenomeni dinamici,
attraverso l’uso di opportuni modelli di simulazione, salvo che si
possa dimostrare la scarsa rilevanza di tali fenomeni nel caso
specifico.
Nota all’art. 4:
– Per l’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del «decreto
legislativo», si veda nelle note alle premesse.
– La legge 9 gennaio 1991, n. 10, e’ pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16
gennaio 1991, n. 13.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1993, n. 242.
– Si riporta il testo dell’art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 che reca
«Regolamento recante norme per la progettazione,
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10»:
«Art. 3 (Classificazione generale degli edifici per
categorie). – 1. Gli edifici sono classificati in base alla
loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie:
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere
continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi,
conventi, case di pena, caserme;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione
saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed
attivita’ similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o
privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite
anche ad attivita’ industriali o artigianali, purche’ siano
da tali costruzioni scorporabili agli effetti
dell’isolamento termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura
e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o
cura di minori o anziani nonche’ le strutture protette per
l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di
altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attivita’ ricreative,
associative o di culto e assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per
congressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di
culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attivita’ commerciali e
assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita
all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attivita’ sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle attivita’ sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attivita’ scolastiche a tutti i
livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attivita’ industriali ed
artigianali e assimilabili.
2. Qualora un edificio sia costituito da parti
individuabili come appartenenti a categorie diverse, le
stesse devono essere considerate separatamente e cioe’
ciascuna nella categoria che le compete.».
– Per il punto 1, dell’allegato «C» del «decreto
legislativo», si veda al punto 4 delle note alle premesse.
– Si riporta il testo dell’art. 3, comma 2, lettere a) e
b), del «decreto legislativo»:
«2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e
per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui
all’art. 4, e’ prevista un’applicazione graduale in
relazione al tipo di intervento.
A tale fine, sono previsti diversi gradi di
applicazione:
a) una applicazione integrale a tutto l’edificio nel
caso di:
1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi
costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie
utile superiore a 1000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione in manutenzione
straordinaria di edifici esistenti di superficie utile
superiore a 1000 metri quadrati;
b) una applicazione (integrale, ma) limitata al solo
ampliamento dell’edificio nel caso che lo stesso
ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per
cento dell’intero edificio esistente; ».
– Per le tabelle dell’allegato «C» del «decreto
legislativo», vedi decreto legislativo 19 agosto 2005 n.
192 recante «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell’edilizia», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, S.O.
– Si riporta il testo dell’art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993. n. 412:
«Art. 7 (Termoregolazione e contabilizzazione). – 1.
Fermo restando che gli edifici la cui concessione edilizia
sia stata rilasciata antecedentemente all’entrata in vigore
del presente decreto devono disporre dei sistemi di
regolazione e controllo previsti dalle precedenti
normative, le disposizioni contenute nel presente articolo
si applicano agli impianti termici di nuova installazione e
nei casi di ristrutturazione degli impianti termici.
2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al
riscaldamento ambientale per una pluralita’ di utenze,
qualora la potenza nominale del generatore di calore o
quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o
superiore a 35 kW, e’ prescritta l’adozione di un gruppo
termoregolatore dotato di programmatore che consenta la
regolazione della temperatura ambiente almeno su due
livelli a valori sigillabili nell’arco delle 24 ore. Il
gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda
termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La
temperatura esterna e le temperature di mandata e di
ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con
una incertezza non superiore a + o – 2 (gradi) C.
3. Ai sensi del comma 6 dell’art. 26 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al
servizio di edifici di nuova costruzione, la cui
concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio
1991, data di entrata in vigore di detto art. 26, devono
essere progettati e realizzati in modo tale da consentire
l’adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unita’
immobiliare.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 26 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici di
nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia
rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di
sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del
consumo energetico per ogni singola unita’ immobiliare.
4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del
presente articolo puo’ essere dotato di un programmatore
che consenta la regolazione su un solo livello di
temperatura ambiente qualora in ogni singola unita’
immobiliare sia effettivamente installato e funzionante un
sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di
termoregolazione pilotato da una o piu’ sonde di misura
della temperatura ambiente dell’unita’ immobiliare e dotato
di programmatore che consenta la regolazione di questa
temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore.
5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in
relazione alla loro destinazione d’uso sono normalmente
soggetti ad una occupazione discontinua nel corso della
settimana o del mese devono inoltre disporre di un
programmatore settimanale o mensile che consenta lo
spegnimento del generatore di calore o l’intercettazione o
il funzionamento in regime di attenuazione del sistema di
riscaldamento nei periodi di non occupazione.
6. Gli impianti termici per singole unita’ immobiliari
destinati, anche se non esclusivamente, alla
climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di
un sistema di termoregolazione pilotato da una o piu’ sonde
di misura della temperatura ambiente con programmatore che
consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due
livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore.
7. (Comma abrogato dal decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192).
8. L’eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma
7 deve essere giustificata in sede di relazione tecnica di
cui al comma 1 dell’art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n.
10; in particolare la valutazione degli apporti solari e
degli apporti gratuiti interni deve essere effettuata
utilizzando la metodologia indicata dalle norme tecniche
UNI di cui al comma 3 dell’art. 8.
9. NeI caso di installazione in centrale termica di piu’
generatori di calore, il loro funzionamento deve essere
attivato in maniera automatica in base al carico termico
dell’utenza.».
– La legge 5 marzo 1990, n. 46 recante «Norme per la
sicurezza degli impianti» e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990.
– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551,
recante «Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in
materia di progettazione, installazione, esercizio e
manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini
del contenimento dei consumi di energia.».
«2. Al secondo capoverso del comma 9 dell’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, il periodo da:
“Fatte salve” a: “tetto
dell’edificio”, e’ sostituito dal seguente:
“Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi
comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e
loro successive modificazioni, le disposizioni del presente
comma possono non essere applicate in caso di mera
sostituzione di generatori di calore individuali e nei
seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore
che, per i valori di emissioni nei prodotti della
combustione, appartengano alla classe meno inquinante
prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:
singole ristrutturazioni di impianti termici
individuali gia’ esistenti, siti in stabili plurifamiliari,
qualora nella versione iniziale non dispongano gia’ di
camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti
della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio,
funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla
applicazione di apparecchi con combustione asservita da
ventilatore;
nuove installazioni di impianti termici individuali in
edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o
regionale vigente a categorie di intervento di tipo
conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di
impianto termico, a condizione che non esista camino, canna
fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo,
o comunque adeguabile allo scopo.”.».
– La legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la
sicurezza degli impianti» e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990.
– Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
«Norme in materia amhientale» e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 – Supplemento Ordinario
n. 96.
– Si riporta il testo dell’art. 5, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412:
«6. Negli impianti termici di nuova installazione,
nonche’ in quelli sottoposti a ristrutturazione, la
produzione centralizzata dell’energia termica necessaria
alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla
produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari per
una pluralita’ di utenze, deve essere effettuata con
generatori di calore separati, fatte salve eventuali
situazioni per le quali si possa dimostrare che l’adozione
di un unico generatore di calore non determini maggiori
consumi di energia o comporti impedimenti di natura tecnica
o economica. Gli elementi tecnico-economici che
giustificano la scelta di un unico generatore vanno
riportati nella relazione tecnica di cui all’art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10. L’applicazione della norma
tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento
dell’acqua, e’ prescritta, nei limiti e con le specifiche
indicate nella norma stessa, per gli impianti termici di
nuova installazione con potenza complessiva superiore o
uguale a 350 kW.».
– Per l’allegato A, commi 8 e 9 e l’allegato C del
«decreto legislativo», si veda il decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, di «Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
settembre 2005, n. 222, S.O.
– Si riporta il testo del comma 13 dell’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n.
412:
«13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei
casi di ristrutturazione dell’impianto termico, qualora per
il rinnovo dell’aria nei locali siano adottati sistemi a
ventilazione meccanica controllata, e’ prescritta
l’adozione di apparecchiature per il recupero del calore
disperso per rinnovo dell’aria ogni qual volta la portata
totale dell’aria di ricambio G ed il numero di ore annue di
funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori
ai valori limite riportati nell’allegato C del presente
decreto.».
– Si riporta il testo dell’art. 7, commi 2, 4, 5 e 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412 e successive modificazioni:
«2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al
riscaldamento ambientale per una pluralita’ di utenze,
qualora la potenza nominale del generatore di calore o
quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o
superiore a 35 kW, e’ prescritta l’adozione di un gruppo
termoregolatore dotato di programmatore che consenta la
regolazione della temperatura ambiente almeno su due
livelli a valori sigillabili nell’arco delle 24 ore. Il
gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda
termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La
temperatura esterna e le temperature di mandata e di
ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con
una incertezza non superiore a + o – 2 (gradi) C.
3. Ai sensi del comma 6 dell’art. 26 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al
servizio di edifici di nuova costruzione, la cui
concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio
1991, data di entrata in vigore di detto art. 26, devono
essere progettati e realizzati in modo tale da consentire
l’adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unita’
immobiliare.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 26 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici di
nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia
rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di
sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del
consumo energetico per ogni singola unita’ immobiliare.
4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del
presente articolo puo’ essere dotato di un programmatore
che consenta la regolazione su un solo livello di
temperatura ambiente qualora in ogni singola unita’
immobiliare sia effettivamente installato e funzionante un
sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di
termoregolazione pilotato da una o piu’ sonde di misura
della temperatura ambiente dell’unita’ immobiliare e dotato
di programmatore che consenta la regolazione di questa
temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore.
5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in
relazione alla loro destinazione d’uso sono normalmente
soggetti ad una occupazione discontinua nel corso della
settimana o del mese devono inoltre disporre di un
programmatore settimanale o mensile che consenta lo
spegnimento del generatore di calore o l’intercettazione o
il funzionamento in regime di attenuazione del sistema di
riscaldamento nei periodi di non occupazione.
6. Gli impianti termici per singole unita’ immobiliari
destinati, anche se non esclusivamente, alla
climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di
un sistema di termoregolazione pilotato da una o piu’ sonde
di misura della temperatura ambiente con programmatore che
consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due
livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore.».
– Si riporta il testo dell’art. 4 del «decreto
legislativo»:
«Art. 4 (Adozione di criteri generali, di una
metodologia di calcolo e requisiti della prestazione
energetica). – 1. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu’
decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i
requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di
energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art.
1, tenendo conto di quanto riportato nell’allegato «B» e
della destinazione d’uso degli edifici. Questi decreti
disciplinano la progettazione, l’installazione,
l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi
igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario,
per l’illuminazione artificiale degli edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per
l’edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonche’ per
l’edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla
ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le
metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1, tenendo
conto di quanto riportato nell’allegato «B» e della
destinazione d’uso degli edifici;
c) i requisiti professionali e i criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e
l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici e
l’ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti
minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in
funzione dei progressi della tecnica.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta
del Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
acquisita l’intesa con la Conferenza unificata, sentiti il
Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato
CNR, l’Ente per le nuove tecnologie l’energia e l’ambiente,
di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale
consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.».
– Si riporta il testo della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
articoli: 19, 25, 26 e 28, comma 1:
«Art. 19 (Responsabile per la conservazione e l’uso
razionale dell’energia). – 1. Entro il 30 aprile di ogni
anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile,
terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno
avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a
10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore
industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di
petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione
e l’uso razionale dell’energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1
esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente
legge. Su richiesta del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato i soggetti beneficiari dei
contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i
dati energici relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l’uso razionale
dell’energia individuano le azioni, gli interventi, le
procedure e quanto altro necessario per promuovere l’uso
razionale dell’energia, assicurano la predisposizione di
bilanci energetici in funzione anche dei parametri
economici e degli usi energetici finali, predispongono i
dati energetici di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge l’ENEA provvede a definire apposite
schede informative di diagnosi energetica e di uso delle
risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi
d’impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell’ambito delle proprie competenze l’ENEA provvede
sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le
province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare
idonee campagne promozionali sulle finalita’ della presente
legge, all’aggiornamento dei tecnici di cui al comma i e a
realizzare direttamente ed indirettamente programmi di
diagnosi energetica.».
«Art. 25 (Ambito di applicazione). – 1. Sono regolati
dalle norme del presente titolo i consumi di energia negli
edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la
destinazione d’uso, nonche’ mediante il disposto dell’art.
31, l’esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio
esistente, l’applicazione del presente titolo e’ graduata
in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia
individuata dall’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 26 (Progettazione, messa in opera ed esercizio di
edifici e di impianti). – 1. Ai nuovi impianti, lavori,
opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti
rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e
all’uso razionale dell’energia, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 9 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo
delle fonti di energia di cui all’articolo 1 in edifici ed
impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione
specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla
manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48
della legge 5 agosto 1978, n. 457.
L’installazione di impianti solari e di pompe di calore
da parte di installatori qualificati, destinati unicamente
alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici
esistenti e negli spazi liberi privati annessi, e’
considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario gia’
in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti
al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi
ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’art.
1 ivi compresi quelli di cui all’art. 8, sono valide le
relative decisioni prese a maggioranza delle quote
millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la
destinazione d’uso, e gli impianti non di processo ad essi
associati devono essere progettati e messi in opera in modo
tale da contenere al massimo, in relazione al progresso
della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto
dal comma 1 dell’art. 4, sono regolate, con riguardo ai
momenti della progettazione, della messa in opera e
dell’esercizio, le caratteristiche energetiche degli
edifici e degli impianti non di processo ad essi associati,
nonche’ dei componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi
di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per
il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base
al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di
condominio decide a maggioranza in deroga agli articoli
1120 e 1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici
di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia
rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente
legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale
da consentire l’adozione di sistemi di termoregolazione e
di contabilizzazione del calore per ogni singola unita’
immobiliare.
7. Negli edifici di proprieta’ pubblica o adibiti ad uso
pubblico e’ fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno
energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti
rinnovabili di energia ((…)) salvo impedimenti di
natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve
prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed
installazione utili alla conservazione, al risparmio e
all’uso razionale dell’energia.».
Omissis…
«Art. 28 (Relazione tecnica sul rispetto delle
prescrizioni). – 1. Il proprietario dell’edificio, o chi ne
ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia,
insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle
opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere
stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal
progettista o dai proggettisti, che ne attesti la
rispondenza alle prescrizioni della presente legge.».
Art. 5.
Criteri generali e requisiti per l’esercizio, la manutenzione e
l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo, sono confermati i criteri generali ed i requisiti per
l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per
la climatizzazione invernale, fissati dagli articoli 7 e 9 del
decreto legislativo, dal decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, come modificato dal decreto legislativo e dalle
disposizioni dell’allegato L del decreto legislativo.
Nota all’art. 5:
– Per l’art. 4, comma 1, lettera a) del «decreto
legislativo», si veda al punto 5 delle note alle premesse.
– Si riporta il testo degli articoli 7 e 9 del «decreto
legislativo»:
«Art. 7 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici
per la climatizzazione invernale e estiva). – 1. Il
proprietario, il conduttore, l’amministratore di
condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la
responsabilita’, mantiene in esercizio gli impianti e
provvede affinche’ siano eseguite le operazioni di
controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della
normativa vigente.
2. L’operatore incaricato del controllo e della
manutenzione degli impianti per la climatizzazione
invernale ed estiva, esegue dette attivita’ a regola
d’arte, nel rispetto della normativa vigente. L’operatore,
al termine delle medesime operazioni, ha l’obbligo di
redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico
conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente
decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle
tipologie e potenzialita’ dell’impianto, da rilasciare al
soggetto di cui al comma i che ne sottoscrive copia per
ricevuta e presa visione.».
«Art. 9 (Funzioni delle regioni e degli enti locali). –
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono all’attuazione del presente decreto.
2. Le autorita’ competenti realizzano, con cadenza
periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o
anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui
sia garantita la qualificazione e l’indipendenza, gli
accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle
norme relative al contenimento dei consumi di energia
nell’esercizio e manutenzione degli impianti di
climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi
avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti
finali e l’integrazione di questa attivita’ nel sistema
delle ispezioni degli impianti all’interno degli edifici
previsto all’art. 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004,
n. 239, cosi’ da garantire il minor onere e il minor
impatto possibile a carico dei cittadini; tali attivita’,
le cui metodologie e requisiti degli operatori sono
previsti dai decreti di cui all’art. 4, comma 1, sono
svolte secondo principi di imparzialita’, trasparenza,
pubblicita’, omogeneita’ territoriale e sono finalizzate a:
a) ridurre il consumo di energia e i livelli di
emissioni inquinanti;
b) correggere le situazioni non conformi alle
prescrizioni del presente decreto;
c) rispettare quanto prescritto all’art. 7;
d) monitorare l’efficacia delle politiche pubbliche.
[3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare
territorialmente l’impegno degli enti o organismi preposti
agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli
impianti, nonche’ per adempiere in modo piu’ efficace agli
obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la
realizzazione di programmi informatici per la costituzione
dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le
autorita’ competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli
enti interessati. In questo caso, stabilendo
contestualmente l’obbligo per i soggetti di cui all’art. 7,
comma 1, di comunicare ai Comuni le principali
caratteristiche del proprio impianto e le successive
modifiche significative e per i soggetti di cui all’art. 17
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre i
999, n. 551, di comunicare le informazioni relative
all’ubicazione e alla titolarita’ degli impianti riforniti
negli ultimi dodici mesi.
3-bis. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli
enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un
programma di sensibilizzazione e riqualificazione
energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando
in particolare alcuni dei seguenti aspetti:
a) la realizzazione di campagne di informazione e
sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione
con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in
attuazione dei decreti del Ministro delle attivita’
produttive 20 luglio 2004 concernenti l’efficienza
energetica negli usi finali;
b) l’attivazione di accordi con le parti sociali
interessate alla materia;
c) l’applicazione di un sistema di certificazione
energetica coerente con i principi generali del presente
decreto legislativo;
d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire
dagli edifici presumibilmente a piu’ bassa efficienza;
e) la definizione di regole coerenti con i principi
generali del presente decreto legislativo per eventuali
sistemi di incentivazione locali;
f) la facolta’ di promuovere, con istituti di credito,
di strumenti di finanziamento agevolato destinati alla
realizzazione degli interventi di miglioramento individuati
con le diagnosi energetiche nell’attestato di
certificazione energetica, o in occasione delle attivita’
ispettive di cui all’allegato L, comma 16.
3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di
cui al comma.
3-bis. i comuni possono richiedere ai proprietari e agli
amministratori degli immobili nel territorio di competenza
di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli
previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione
di cui al comma 3, per la costituzione di un sistema
informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A
titolo esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano:
il volume lordo climatizzato, la superficie utile
corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di
energia elettrica.
3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le
aziende di distribuzione dell’energia rendono disponibili i
dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i
riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore
costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter.
3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater
possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione
esclusivamente ai fini dell’applicazione del presente
decreto legislativo].
4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di
calore di eta’ superiore a quindici anni, le autorita’
competenti effettuano, con le stesse modalita’ previste al
comma 2, ispezioni dell’impianto termico nel suo complesso
comprendendo una valutazione del rendimento medio
stagionale del generatore e una consulenza su interventi
migliorativi che possono essere correlati.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano riferiscono periodicamente alla Conferenza
unificata e ai Ministeri delle attivita’ produttive,
dell’ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione
del presente decreto.
[5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e
negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di
competenza, le norme contenute nel presente decreto,
ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e
tecnologiche volte all’uso razionale dell’energia e all’uso
di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in
ordine all’orientamento e alla conformazione degli edifici
da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della
radiazione solare e con particolare cura nel non
penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte
conseguenti.]».
– Per l’allegato L del «decreto legislativo», si veda al
punto 4 delle note alle premesse.
Art. 6.
Funzioni delle regioni e delle province autonome
1. Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo, fermo
restando quanto disposto dal comma 3, le disposizioni del presente
decreto si applicano per le regioni e province autonome che non
abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in
applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque fino alla data di
entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
2. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo,
fermo restando il rispetto dell’articolo 17, per promuovere la tutela
degli interessi degli utenti attraverso una applicazione omogenea
della predetta norma sull’intero territorio nazionale, nel
disciplinare la materia le regioni e le province autonome, nel
rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nonche’
dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal
decreto legislativo, possono:
a) definire metodologie di calcolo della prestazione energetica
degli edifici, diverse da quelle di cui al comma 1 dell’articolo 3 ma
che trovino in queste stesse metodologie indirizzo e riferimento;
b) fissare requisiti minimi di efficienza energetica piu’ rigorosi
attraverso la definizione di valori prestazionali e prescrittivi
minimi inferiori a quelli di cui all’articolo 4, tenendo conto delle
valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e
di gestione dell’edificio, delle problematiche ambientali e dei costi
posti a carico dei cittadini con le misure adottate, con particolare
attenzione alle ristrutturazioni e al contesto socio-economico
territoriale.
3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che alla
data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia’
provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure
atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti,
anche nell’ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico, adottato ai sensi dell’ articolo 6, comma 9, del
decreto legislativo. Le regioni e le province autonome provvedono
affinche’ sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i
contenuti del presente decreto.
Nota all’art. 6:
– Si riporta il testo dell’art. 17 del «decreto
legislativo»:
«Art. 17 (Clausola di cedevolezza). – 1. In relazione a
quanto disposto dall’art. 117, quinto comma, della
Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall’art. 16,
comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme
afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e
province autonome, le norme del presente decreto e dei
decreti ministeriali applicativi nelle materie di
legislazione concorrente si applicano per le regioni e
province autonome che non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da
ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la
normativa di attuazione le regioni e le province autonome
sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva
2002/91/CE.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».
– Per la direttiva 2002/91/CE, si veda al punto 3 delle
note alle premesse. Si riporta il testo dell’art. 9, comma
1, del «decreto legislativo».
«1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono all’attuazione del presente decreto.».
– Per l’art. 6, comma 9, del «decreto legislativo», si
veda alle note all’art. 3.
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui al
comma 1 dell’articolo 3, software commerciali, garantiscono che i
valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso
il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di piu’ o meno il 5
per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con
l’applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La predetta
garanzia e’ fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal
Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall’Ente nazionale italiano
di unificazione (UNI).
2. In relazione alle norme tecniche di cui al comma 1 dell’articolo
3, il CTI predispone lo strumento nazionale di riferimento sulla cui
base fornire la garanzia di cui al comma 1.
3. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la
medesima e’ sostituita da autodichiarazione del produttore dello
strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta
di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno
degli organismi citati al comma 1.
Art. 8.
Copertura finanziaria
1. All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 2 aprile 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive,
registro n. 2, foglio n. 279
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale. La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
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