E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 25 Giugno 2008, numero 112, che all’ articolo 35 modifica il decreto 37/08, abrogandone l’ articolo 13 “documentazioni” come anticipato nei giorni scorsi.
E’ ufficiale. All’ articolo 35 del Decreto Legge 25 giugno 2008 si legge:
“L’articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e’ soppresso”.
Non solo, il Governo annuncia che entro il 31 marzo dell’ anno prossimo, saranno emanati nuovi provvedimenti volti a regolamentare definitivamente il settore impiantistico.
Inoltre sarà definito il tanto atteso sistema di verifiche per gli impianti.
Infine sarà ritoccato il quadro sanzionatorio del decreto 37/08, che come avevamo segnalato in diversi articoli, è sembrato fin da subito poco equilibrato. Ecco il testo delle modifiche, di seguito è riportato l’ articolo 13 soppresso.
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.
(GU n. 147 del 25-6-2008 – Suppl. Ordinario n.152)
(Omissis)
Art. 35. Semplificazione della disciplina
per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici
1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o piu’ decreti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attivita’ di installazione degli impianti all’interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
2. L’articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e’ soppresso.
(Omissis)
Ed ecco il testo dell’ articolo eliminato:
Art. 13. Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonche’ il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell’immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all’avente causa.
L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformita’ degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformita’ ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all’articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e’ consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile.