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Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita’ soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (GU n. 74 del 29-3-2007- Suppl. Ordinario n.87).

Art. 1.Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per determinare le prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere lecostruzioni nelle attivita’ soggette al controllo del Corpo nazionaledei vigili del fuoco, ad esclusione delle attivita’ per le quali leprestazioni di resistenza al fuoco sono espressamente stabilite daspecifiche regole tecniche di prevenzione incendi.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alleattivita’ i cui progetti sono presentati ai Comandi provinciali deivigili del fuoco competenti per territorio, per l’acquisizione delparere di conformita’ di cui all’art. 2 del decreto del Presidentedella Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, in data successivaall’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2.Obiettivi, strategie, responsabilita’
1. Al fine di limitare i rischi derivanti dagli incendi, le costruzioni devono essere progettate, realizzate e gestite in modo da garantire:
la stabilita’ degli elementi portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti;
la limitata propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine;
la possibilita’ che gli occupanti lascino l’opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
la possibilita’ per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
2. I requisiti di protezione delle costruzioni dagli incendi, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi suddetti, sono garantiti attraverso l’adozione di misure e sistemi di protezione attiva e passiva. Tutte le misure e i sistemi di protezione, adottati nel progetto ed inseriti nella costruzione, devono essere adeguatamente progettati, realizzati e mantenuti secondo quanto prescritto dalle specifiche normative tecniche o dalle indicazioni fornite dal produttore al fine di garantirne le prestazioni nel tempo.
3. L’individuazione dei valori che assumono i parametri posti a base della determinazione delle azioni di progetto e’ a carico dei
soggetti responsabili della progettazione. Il mantenimento delle condizioni che determinano l’individuazione dei suddetti valori e’ a
carico dei titolari delle attivita’.
Art. 3.Disposizioni tecniche
1. Per il conseguimento degli obiettivi indicati al precedente art. 2 sono approvate le disposizioni tecniche contenute nell’allegato al presente decreto.
Art. 4.Abrogazioni e disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
la circolare del Ministro dell’interno 14 settembre 1961, n. 91, recante norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei
fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile;
il decreto del Ministro dell’interno 6 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo
1986, recante «Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno».
2. All’allegato A al decreto del Ministro dell’interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983, recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi» sono apportate le seguenti modifiche: le definizioni di «carico di incendio», «compartimento antincendio» e «resistenza al fuoco», indicate rispettivamente ai punti 1.3, 1.5 e 1.11, sono sostituite con le corrispondenti definizioni riportate al punto 1, lettere c), g) e j) dell’allegato al presente decreto.
3. Il riferimento al Bollettino ufficiale C.N.R. n. 192 del 28 dicembre 1999, relativo alla progettazione di costruzioni resistenti al fuoco, contenuto nella lettera circolare prot. P130/4101 sott. 72/E del 31 gennaio 2001, e’ da ritenersi superato.
4. Per le costruzioni esistenti, le cui prestazioni di resistenza al fuoco siano state accertate dagli organi di controllo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, non e’ necessario procedere ad una nuova determinazione nei casi di modifiche della costruzione, ivi comprese quelle dovute ad un ampliamento e/o ad una variazione di destinazione d’uso, sempre che dette modifiche non comportino un  incremento della classe di rischio indicata alla tabella 2 dell’allegato al presente decreto, una riduzione delle misure protettive o un incremento del carico di incendio specifico.
Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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