Un problema che riguarda in particolar modo i condomini con personale subordinato (e che quindi richiedono necessariamente l’impianto di terra) è costituito dall’impianto di illuminazione. Questo, se realizzato alcuni anni fa, molto probabilmente non dispone del conduttore di protezione di collegamento a terra degli apparecchi di illuminazione, per cui si presenta la necessità di inserire tale conduttore nelle tubazioni isolanti dell’impianto di illuminazione.
Poichè l’operazione non è sempre possibile, si può valutare l’opportunità di sostituire tutti gli apparecchi di illuminazione con altri in classe II, oppure, in alternativa, di installare un trasformatore d’isolamento. Si tratta di sistemi che, como noto, non richiedono il collegamento a terra e sono considerati dal regolamento d’attuazione della legge 46/90 sistemi di protezione equivalenti alla messa a terra.
Illuminazione di sicurezza nel vano scale
Si ricorda inoltre che, a prescindere dalla legge 46/90, è necessario installare nel vano scale degli edifici di altezza antincendio superiore a 32 m, un sistema di illuminazione d’emergenza (Decreto Ministeriale n. 246 del 16 maggio 1987 del Ministero dell’Interno “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987).
L’altezza antincendio è l’altezza misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso. L’altezza antincendio dunque non va confusa con l’altezza di gronda, che è quella relativa al soffitto dell’ultimo piano abitabile.
Sempre secondo il decreto 247/87, l’illuminazione di sicurezza nel vano scale degli edifici con altezza antincendio superiore a 32 m deve avere una autonomia e un livello di illuminamento tali da consentire un ordinato sfollamento.
Non essendoci indicazioni più precise, si ritiene sufficiente l’autonomia di un’ora e il livello di illuminamento di 5 lux.
E’ bene ricordare che tale illuminazione di sicurezza, che può avere un’alimentazione centralizzata o autonoma, non è richiesta solo per gli edifici nuovi, ma anche per quelli esistenti. (art. 8 – DM 246/87)