Le direttive sono lo strumento per armonizzare aspetti della vita comunitaria, soprattutto quelli legati alla libera circolazione dei prodotti.
Tutti gli stati membri della Comunità Europea sono obbligati a recepire i contenuti di ciascuna direttiva nella legislazione nazionale, entro un periodo di tempo fissato dalla direttiva stessa; non solo, devono anche abrogare tutte le leggi esistenti, in contrasto con essa.
La 73/23, comunemente chiamata “Direttiva Bassa Tensione”, è la più importante per il settore elettrico.
Riguarda l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, relative a tutti i materiali elettrici previsti per essere utilizzati con tensione nominale tra 50 e 1000 V in corrente alternata e tra 75 e 1500 V in corrente continua.
Adottata nel ’73, è stata modificata nel ’93 dalla Direttiva 93/68 con lo scopo di introdurre la marcatura CE.
Dal primo gennaio ’97, la versione modifica della “Direttiva Bassa Tensione”, che riportiamo a pagina 7, dovrà essere recepita in Italia con una apposita legge.
Recentemente è stata recepita la Direttiva Macchine, con D.P.R. n. 459 del 24 luglio ’96, pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n.146 del 21 settembre ’96. Un’altra direttiva di particolare interesse per il settore elettrico, la 89/336 sulla Compatibilità Elettromagnetica, è stata recepita già da alcuni anni, con Decreto Legislativo n. 476, del 4 dicembre ’92 (S.O. della G.U. n. 289 del 9 dicembre ’92).
E la Direttiva Bassa Tensione, che come detto è la più importante per il settore elettrico? L’Italia non brilla nella Comunità Europea per la puntualità con la quale recepisce le direttive comunitarie.
Se entro il primo gennaio ’97 non sarà promulgata la legge di recepimento, che dovrà anche indicare l’organo di controllo e le relative sanzioni, si potrà ancora immettere sul nostro mercato prodotti non marcati CE. L’obbligo di applicare una direttiva riguarda, infatti, i governi degli stati della comunità, che lo assolvono appunto con leggi di recepimento, non dei cittadini, che sono tenuti solo a rispettare le leggi del proprio paese.
Ricordiamo però che i prodotti elettrici devono comunque ottemperare quanto disposto dalla legge 791/77, che recepisce la Direttiva Bassa Tensione “prima versione”, ossia quella senza l’obbligo della marcatura CE.
Il costruttore italiano, invece, se vuole esportare in un paese della Comunità che ha recepito la direttiva nella versione modificata dalla 93/68, dovrà rispettarla e apporre il marchio CE sui propri prodotti.
Una buona direttiva
Nei vent’anni di applicazione la Direttiva Bassa Tensione ha raggiunto pienamente i tre obiettivi previsti, che erano quelli di assicurare un adeguato livello di sicurezza ai cittadini europei che utilizzano materiale elettrico; la libera circolazione dei prodotti elettrici in tutti gli Stati membri e la libera evoluzione del progresso tecnologico.
Ad eccezione della marcatura CE, tutti gli elementi innovativi e distintivi del le direttive dette del “nuovo approccio” (vedi Panorama Elettrico Componenti & Impianti n. 4/96, pag. 28 “I principi fondamentali del nuovo approccio”) sono stati anticipati dalla direttiva.
Questi elementi distintivi sono:
– vasto campo di applicazione;
– obbligatorietà dei requisiti essenziali;
– riferimento a norme;
– armonizzazione totale;
– marcatura CE.
Campo di applicazione
La Direttiva B.T. risponde in pieno ai principi fondamentali del nuovo approccio in quanto ha un vasto campo di applicazione: riguarda tutti i materiali elettrici previsti per essere utilizzati con tensione nominale tra 50 e 1000 V in corrente alternata e tra 75 e 1500 V in corrente continua.
Obbligatorietà dei requisiti essenziali
La Direttiva B.T. elenca una serie di requisiti essenziali, descritti nell’allegato I (vedi pag. 10) della Direttiva stessa, il cui soddisfacimento è obbligatorio. Si tratta essenzialmente di requisiti relativi alla sicurezza:
1. Requisiti Generali;
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico;
3. Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.
Questi requisiti non coprono solo la sicurezza elettrica, ma anche altri aspetti di sicurezza vengono presi in considerazione, in modo particolare la sicurezza meccanica dei prodotti ed in generale tutti gli altri aspetti. Questo fatto, dopo l’emissione di altre Direttive che trattano aspetti di sicurezza particolari, quali ad esempio la sicurezza meccanica, che è oggetto specifico della Direttiva Macchine, ha causato problemi di sovrapposizione in sede applicativa.
Se i requisiti essenziali sono contenuti in più di una direttiva, essi sono ugualmente essenziali indipendentemente a quale direttiva appartengono.
L’applicazione parallela di più direttive può essere resa più facile ricorrendo a normative armonizzate.
A questo proposito il CENELEC, su mandato della Commissione Europea, sta provvedendo ad una revisione delle norme esistenti e ad eventuali aggiustamenti.
Riferimento a norme
La Direttiva B.T. ha introdotto, per la prima volta, il principio della presunzione di conformità. Per effetto di tale principio, che è poi stato ripreso nelle direttive nuovo approccio, i prodotti elettrici costruiti secondo le norme armonizzate si considerano rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva.
Nella versione originale della Direttiva era previsto anche un secondo livello di presunzione, e cioè che l’apposizione di un marchio di conformità notificato, o la certificazione rilasciata da un Ente notificato o una dichiarazione del costruttore, sempre riferita alle norme, assicurano la presunzione di conformità alle norme e di conseguenza, per effetto del primo livello di presunzione, la conformità ai requisiti essenziali. Pertanto il marchio o la certificazione o la dichiarazione costituivano una condizione sufficiente per la messa sul mercato e la libera circolazione del prodotto. Con la modifica apportata dalla Direttiva 93/68 tutto ciò è stato abolito e sostituito con l’obbligatorietà della marcatura CE, che costituisce la condizione necessaria e sufficiente per la messa sul mercato.
Ai fini della presunzione di conformità, la normativa di riferimento per la Direttiva B.T. è costituita essenzialmente dalle norme armonizzate elaborate in sede europea dal CENELEC.
Esiste nella Direttiva anche la possibilità di rendere valide altre normative mediante una procedura speciale, che però non è mai stata utilizzata nei vent’anni di applicazione della Direttiva, ed ha pertanto perso ogni rilevanza pratica.
Il significato di norma armonizzata per la Direttiva B.T. è diverso da quello di norma armonizzata per le altre direttive nuovo approccio.
La definizione risale al momento della emissione della Direttiva B.T. nel lontano 1973 e non è stata poi più modificata; per effetto di tale definizione si considera armonizzata, ai fini della Direttiva B.T., una norma emessa di comune accordo dagli organismi normatori notificati dagli stati membri; in pratica gli organismi membri del CENELEC.
Quindi una norma diviene armonizzata quando è ratificata da parte del CENELEC e pubblicata a livello nazionale.
La successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) avviene solo per informazione.
Per quanto riguarda la pubblicazione a livello nazionale, si ritiene sufficiente quando essa avvenga in almeno uno stato membro, secondo le procedure nazionali.
Armonizzazione totale
Nel passato molte direttive erano di carattere facoltativo, ossia permettevano al costruttore di immettere prodotti non conformi nel mercato interno del proprio paese. Al contrario, tutte le direttive nuovo approccio sono di armonizzazione totale, in quanto il divieto per il costruttore di immettere prodotti non conformi alle direttive, non è limitato ai mercati degli altri paesi della Comunità, ma anche al mercato interno.
Ciò è stato fatto per due motivi: in quanto tutti i cittadini dell’Unione devono godere degli stessi diritti in termini di tutela ed anche, evidentemente, per evitare una distorsione nella concorrenza tra costruttori nazionali e stranieri.
Marcatura CE
Dal 1 gennaio ’97 dunque, i marchi di conformità, le certificazioni di enti terzi e le dichiarazioni del costruttore perdono ogni validità giuridica in Europa. Per quanto riguarda il modulo scelto per la valutazione di conformità, per la Direttiva B. T. è stato adottato il modulo “A”, che lascia piena responsabilità al costruttore di svolgere quanto previsto dalla procedura per la valutazione della conformità, senza l’intervento di enti terzi.
L’unica eccezione è costituita dal fatto che, nel caso in cui il costruttore non faccia ricorso a norme armonizzate, perché il prodotto è innovativo e quindi non ancora coperto da tali norme o per qualunque altro motivo, il costruttore può facoltativamente richiedere una relazione tecnica di conformità ad un organismo terzo notificato.
Tale relazione dovrà mettere in evidenza la conformità del prodotto ai requisiti essenziali.
L’organismo notificato per emettere la relazione è libero di ricorrere alle metodologie di prova che ritiene più opportune.
In ogni caso spetta al costruttore predisporre la documentazione richiesta dal modulo “A”, e cioè la dichiarazione di conformità ed il fascicolo tecnico.
Per quanto riguarda il contenuto di questa documentazione, esso non si discosta dalle regole generali per le direttive nuovo approccio, ed è stabilito negli allegati III e IV della Direttiva 93/68.
Nel caso in cui il costruttore abbia ottenuto da un ente terzo notificato la relazione tecnica di cui sopra, essa dovrà essere inclusa nel fascicolo tecnico.
Per i prodotti coperti dalla Direttiva B.T., la dichiarazione di conformità non accompagna il prodotto, ma deve essere conservata dal costruttore assieme al fascicolo tecnico, a disposizione delle autorità di controllo.
Nessun segno o codice aggiuntivo è previsto a fianco della marcatura CE, anche quando si fa ricorso ad un ente terzo per ottenere la relazione tecnica.