La Direttiva 90/547/CEE del 29 ottobre 1990, che riguarda il transito di energia elettrica sulle grandi reti (modificata dalla decisione 95/162/CE della Commissione) e la Direttiva 90/377/CEE del 29 giugno 1990, sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (modificata dalla Direttiva 93/87/CEE), sono stati i primi passi verso il “mercato interno dell’energia elettrica”.
Sono però necessari ulteriori provvedimenti, considerando che le imprese elettriche devono poter operare nella prospettiva di un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, fatta salva l’osservanza degli obblighi del servizio pubblico. La decisione 1254/96 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 1996, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell’energia ha contribuito allo sviluppo di infrastrutture integrate di trasmissione di energia elettrica, occorre pertanto stabilire norme comuni per la generazione dell’energia elettrica e per la gestione delle reti di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica.
E’ proprio questo lo scopo della Direttiva 96/92 CEE, approvata dal Parlamento Europeo il 19 dicembre 1996 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L27 del 30 gennaio 1997.
Questa direttiva, che è entrata in vigore secondo quanto stabilito all’art. 28 “il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione”, dovrà essere recepita, entro due anni da tale data, da tutti gli stati membri (salvo Belgio, Grecia e Irlanda che hanno un pò più di tempo a disposizione).
Secondo la direttiva potranno essere applicati due sistemi per l’apertura del mercato della produzione di energia: una procedura di autorizzazione o una procedura di gara di appalto, che dovranno operare secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
Essendo necessario, in tale contesto, prendere in considerazione la situazione degli autoproduttori e dei produttori indipendenti, ogni rete di trasmissione dovrà essere soggetta a una gestione e a un controllo centrale per garantirne la sicurezza, l’affidabilità e l’efficienza nell’interesse dei produttori e dei loro clienti. Dovrà essere designato un gestore della rete di trasmissione incaricato della gestione, della manutenzione, e se del caso, dello sviluppo, che deve agire in maniera obiettiva, trasparente e non discriminatoria.
Le norme tecniche dovranno essere trasparenti ed assicurare l’interoperabilità delle reti di trasmissione e delle linee dirette.
Gli stati membri della Comunità Europea dovranno elaborare e pubblicare norme tecniche (in Italia se ne sta occupando da tempo il CEI) per determinare i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature di consumatori direttamente connesse, di circuiti di interconnessione e delle linee dirette. Tali requisiti, obiettivi e non discriminatori, ridovranno garantire l’interoperabilità delle reti. Saranno notificati alla Commissione, a norma dell’articolo 8 della Direttiva del Consiglio 83/189/CEE, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
Direttiva 96/92 CEE
GUCE L27 del 30/1/’97
Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea, visto il trattato che istituisce la Comunità Europea, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 66 e l’articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (GU n. C65 del 14.3.1992, pag. 4), visto il parere del Comitato economico e sociale (GU n. C73 del 15.3.1993, pag. 31), deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 189 B del trattato (Parere del Parlamento europeo del 17.11.1993 – GU n. C329 del 6.12.1993, pag. 150. Posizione comune del Consiglio del 25.7.1996 – GU n. C315 del 24.10.1996, pag. 18),
Considerando … omissis … hanno adottato la presente direttiva.
Capitolo I
Campo d’applicazione e definizioni
ARTICOLO 1
La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell’energia elettrica, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione delle reti.
ARTICOLO 2
Definizioni … omissis …
Capitolo II
Norme generali di organizzazione del settore
ARTICOLO 3
1 Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, nella prospettiva di conseguire un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, e non discriminano tra esse per quanto riguarda i loro diritti o obblighi. Le due modalità di accesso alle reti di cui agli articoli 17 e 18 devono produrre risultati economici equivalenti e, pertanto, un livello di apertura dei mercati e un grado di accesso ai mercati dell’energia elettrica direttamente comparabili.
2 Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 90, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi di servizio pubblico per quanto riguarda la sicurezza, compresa la sicurezza di approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture nonché la protezione dell’ambiente. Tali obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili; essi, e qualsiasi loro eventuale revisione, sono pubblicati e comunicati senza indugio alla Commissione dagli Stati membri. Quale mezzo per adempiere gli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, gli Stati membri che lo desiderano possono attuare una programmazione a lungo termine.
3 Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 5, 6, 17, 18 e 21 nella misura in cui ciò osti all’adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell’interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l’altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei secondo la presente direttiva e l’articolo 90 del trattato.
Capitolo III
Generazione
ARTICOLO 4
Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri possono scegliere tra un sistema di autorizzazioni e/o una procedure di gara di appalto. Le autorizzazioni e le gare di appalto devono essere svolte secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
ARTICOLO 5
1 Gli Stati membri che operano per la procedura d’autorizzazione stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni di costruzione degli impianti di generazione sul loro territorio.
Tali criteri possono riguardare:
a) la sicurezza e l’integrità delle reti elettriche, degli impianti e dell’apparecchiatura correlata;
b) la protezione dell’ambiente;
c) l’assetto del territorio e la localizzazione;
d) l’uso del suolo pubblico;
e) l’efficienza energetica;
f) la natura delle fonti primarie;
g) le caratteristiche specifiche del richiedente quali la capacità tecnica, economica e finanziaria delle imprese;
h) le disposizioni dell’articolo 3.
2 I criteri particolareggiati e le procedure devono essere resi pubblici.
3 I richiedenti sono informati dei motivi del diniego dell’autorizzazione, che devono essere obiettivi e non discriminatori; tali motivi devono essere fondati e adeguatamente motivati e sono comunicati alla Commissione per informazione. Il richiedente deve poter ricorrere contro la decisione.
ARTICOLO 6
1 Gli Stati membri, o qualsiasi altro organismo competente designato dallo Stato membro interessato, ove optino per la procedura di gara di appalto, redigono l’inventario dei nuovi mezzi di generazione, ivi comprese le capacità di sostituzione, in base alla valutazione preventiva periodica di cui al paragrafo 2. Nell’inventario si tiene conto delle necessità di interconnessione delle reti. Le capacità necessarie sono attribuite mediante una procedura di gara di appalto secondo le modalità definite nel presente articolo.
2 Il gestore della rete di trasmissione o qualsiasi autorità competente designata dallo Stato membro interessato redige e pubblica, almeno ogni due anni, sotto la supervisione dello Stato, una valutazione preventiva periodica della capacità di generazione e trasmissione collegabile alla rete, del fabbisogno di dispositivi di interconnessione con altre reti e delle potenziali capacità di trasmissione nonché della domanda di energia elettrica. La valutazione preventiva riguarda un periodo definito da ciascuno Stato membro.
3 Le caratteristiche della procedura di gara di appalto per i mezzi di generazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee almeno sei mesi prima del termine per la presentazione delle offerte.
Il capitolato d’oneri è messo a disposizione di qualsiasi impresa interessata, stabilita nel territorio di uno Stato membro, in modo che essa disponga di tempo sufficiente per presentare un’offerta.
Il capitolato d’oneri contiene la descrizione particolareggiata delle condizioni del contratto di appalto, e della procedura che tutti gli offerenti devono seguire, nonché l’elenco completo dei criteri di selezione dei candidati e di aggiudicazione dell’appalto. Tali capitolati possono altresì riferirsi alle materie di cui all’articolo 5, paragrafo 1.
4 Il bando di gara, per le capacità di generazione necessarie deve tenere conto anche delle offerte di fornitura di energia elettrica garantite a lungo termine provenienti da unità di generazione esistenti, a condizione che queste ultime consentano di soddisfare il fabbisogno supplementare.
5 Gli Stati membri designano un’autorità ovvero un organismo pubblico o privato, indipendente dalle attività di generazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, responsabile dell’organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara. Tale autorità o organismo prende tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle offerte.
6 Tuttavia, negli Stati membri che hanno optato per la procedura di gara d’appalto, deve essere consentito agli autoproduttori ed ai produttori indipendenti di ottenere un’autorizzazione secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, a norma degli articoli 4 e 5.
Capitolo IV
Gestione della rete di trasmissione
ARTICOLO 7
1 Gli Stati membri designano, ovvero richiedono alle imprese proprietarie di reti di trasmissione di designare, per una durata che gli Stati membri determinano in funzione di considerazioni di efficienza e di equilibrio economico, un gestore della rete, responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di trasmissione in una data zona e dei relativi dispositivi di interconnessione con altre reti, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.
2 Gli Stati membri fanno sì che siano elaborate e pubblicate norme tecniche che determinano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature di consumatori direttamente connesse, di circuiti di interconnessione e delle linee dirette. Tali requisiti garantiscono l’interoperabilità delle reti, e sono obiettivi e non discriminatori. Essi sono notificati alla Commissione, a norma dell’articolo 8 della direttiva del Consiglio 83/189/CEE, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L109 del 26.4.1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 1994).
3 Il gestore della rete è responsabile della gestione dei flussi di energia sulla rete, tenendo conto degli scambi con altre reti interconnesse; a tal fine, egli è responsabile della sicurezza, affidabilità e efficienza della rete elettrica e, in tale contesto, deve assicurare la disponibilità dei servizi ausiliari necessari.
4 Il gestore della rete fornisce al gestore di ogni altra rete con la quale la sua è interconnessa informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l’interoperabilità della rete interconnessa.
5 Il gestore della rete non deve discriminare tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue società controllate o dei suoi azionisti.
6 A meno che il sistema di trasmissione non sia già indipendente dalle attività di generazione e distribuzione, il gestore della rete dev’essere indipendente, almeno sul piano della gestione, dalle altre attività non connesse al sistema di trasmissione.
ARTICOLO 8
1 Il gestore della rete di trasmissione è responsabile del dispacciamento degli impianti di generazione situati nella sua zona e dell’impiego dei dispositivi di interconnessione con altre reti.
2 Fatta salva la fornitura di energia elettrica in base ad obblighi contrattuali, compresi quelli derivanti dalle condizioni del bando di gara d’appalto, il dispacciamento degli impianti di generazione e l’impiego di dispositivi di interconnessione avviene sulla base di criteri che possono essere approvati dallo Stato membro e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, per assicurare un buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica.
Essi tengono conto della priorità economica dell’energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili o dai trasferimenti mediante dispositivi di interconnessione, nonché dei vincoli tecnici della rete.
3 Lo Stato membro può imporre al gestore della rete che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l’obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche o rifiuti rinnovabili, ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.
4 Per motivi di sicurezza degli approvvigionamenti, uno Stato membro può ordinare di dare la priorità al dispacciamento di impianti di generazione alimentati con fonti nazionali di energia combustibile primaria, in una proporzione che in ogni anno civile non superi il 15% di tutta l’energia primaria necessaria per generare l’energia elettrica consumata nello Stato membro interessato.
ARTICOLO 9
Il gestore della rete di trasmissione deve mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attività.
Capitolo V
Gestione della rete di distribuzione
ARTICOLO 10
1 Gli Stati membri possono imporre alle imprese di distribuzione l’obbligo di rifornire i clienti con sede in una data zona. Le tariffe per tali forniture possono essere regolamentate, in particolare per garantire il pari trattamento dei clienti interessati.
2 Gli Stati membri designano, ovvero richiedono alle imprese che possiedono o sono responsabili delle reti di distribuzione di designare un gestore responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di distribuzione in una data zona e dei suoi relativi dispositivi di interconnesione con altre reti.
3 Gli Stati membri hanno cura che il gestore della rete di distribuzione agisca a norma degli articoli 11 e 12.
ARTICOLO 11
1 Ii gestore della rete di distribuzione garantisce nella sua zona la sicurezza, I’affidabilità e l’efficienza della rete, nel rispetto dell’ ambiente.
2 in ogni caso egli non deve discriminare tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue società controllate o dei suoi azionisti.
3 Lo Stato membro può imporre al gestore della rete di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l’obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.
ARTICOLO 12
Il gestore della rete di distribuzione deve mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attività.
Capitolo VI
Separazione e trasparenza della contabilità
ARTICOLO 13
Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata ovvero le autorità competenti per la soluzione delle controversie di cui all’articolo 20, paragrafo 3 hanno diritto di accedere alla contabilità delle imprese di generazione, trasmissione o distribuzione la cui consultazione sia necessaria per lo svolgimento dei loro controlli.
ARTICOLO 14
1 Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese elettriche sia tenuta a norma dei paragrafi da 2 a 5.
2 Le imprese elettriche, quale che sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitale adottate ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g.), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU n. L222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 1994). Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.
3 Le imprese elettriche integrate tengono, nella loro contabilità intema, conti separati per le loro attività di generazione, trasmissione e distribuzione e, se del caso, conti consolidati per altre attività non elettriche, come sarebbero tenute a fare se tali attività fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni della concorrenza. Esse accludono in allegato ai loro conti annuali uno stato patrimoniale e un conto economico distinto per ogni attività.
4 Le imprese specificano nell’allegato ai conti annuali le norme di ripartizione dell’attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi applicate nella redazione dei conti separati, di cui al paragrafo 3. Tali norme possono essere modificate soltanto in casi eccezionali. Tali modifiche devono essere citate nell’allegato e debitamente motivate.
5 Nell’allegato le imprese indicano ogni operazione di una certa dimensione effettuate con imprese collegate, ai sensi dell’articolo 41 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (GU n. L193 del 18.7,1983. pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 1994), o con le imprese associate, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1 di tale direttiva, oppure con le imprese appartenenti agli stessi azionisti.
ARTICOLO 15
1 Gli Stati membri che designano come acquirente unico un’impresa elettrica verticalmente integrata o parte di essa stabiliscono disposizioni in base alle quali l’acquirente unico deve essere gestito separatamente dalle attività di generazione e di distribuzione dell’impresa integrata.
2 Gli Stati membri fanno si che non vi siano flussi d’informazione tra le attività di acquirente unico delle imprese elettriche verticalmente integrate e le loro attività di generazione e distribuzione, salvo che per le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di acquirente unico.
Capitolo VII
Organizzazione dell’accesso alla rete
ARTICOLO 16
Per l’organizzazione dell’accesso alla rete, gli Stati membri possono scegliere tra le procedure di cui all’articolo 17 e/o all’articolo 18. Entrarnbe le procedure si svolgono secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
ARTICOLO 17
1 In caso di accesso alla rete negoziato, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i produttori e, qualora gli Stati membri ne autorizzino l’esistenza, le imprese fornitrici di energia elettrica nonché i clienti idonei, sia all’interno che all’esterno del territorio coperto dalla rete, possano negoziare l’accesso alla rete al fine di concludere tra loro contratti di fornitura sulla base di accordi commerciali volontari.
2 Qualora un cliente idoneo sia collegato alla rete di distribuzione, l’accesso ad essa deve essere negoziato con il relativo gestore e, se necessario con il relativo gestore della rete di trasmissione.
3 Per promuovere la trasparenza e facilitare le trattative per l’accesso alla rete, i gestori di queste devono pubblicare nel primo anno successivo all’attuazione della presente direttiva una gamma indicativa dei prezzi per l’utilizzazione della rete di trasmissione e di distribuzione. Per quanto possibile, durante gli anni seguenti, i prezzi indicativi pubblicati dovrebbero basarsi sui prezzi medi convenuti nelle trattative durante i dodici mesi precedenti.
4 Gli Stati membri possono inoltre optare per una procedura regolamentata di accesso alla rete regolamentato, che conferisce ai clienti idonei un diritto di accesso, sulla base di tariffe pubblicate per l’utilizzazione del sistema di trasmissione e di distribuzione, perlomeno equivalente, in termini di accesso alla rete, alle altre procedure di accesso di cui al presente capitolo.
5 Il gestore della rete di trasmissione o di distribuzione in questione può negare l’accesso qualora non disponga della capacità necessaria. Il diniego deve essere debitamente motivato in particolare alla luce dell’articolo 3.
ARTICOLO 18
1 Nel caso della procedura dell’acquirente unico, gli Stati membri designano una persona giuridica come acquirente unico all’interno del territorio coperto dal gestore della rete. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:
i) sia pubblicata una tariffa non discriminatoria per l’utilizzazione delle reti di trasmissione e di distribuzione;
ii) i clienti idonei siano liberi di concludere contratti di fornitura con produttori per coprire le loro esigenze e, qualora gli Stati membri ne autorizzino l’esistenza, con imprese di fornitura al di fuori del territorio coperto dalla rete;
iii) i clienti idonei siano liberi di concludere contratti di fornitura per coprire le loro esigenze con produttori all’interno del territorio coperto dalla rete;
iv) i produttori indipendenti trattano l’accesso alla rete con i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione al fine di concludere contratti di fornitura con clienti idonei al di fuori della rete, in base ad accordi commerciali volontari.
2 L’acquirente unico può essere obbligato ad acquistare l’energia elettrica oggetto di un contratto tra un cliente idoneo ed un produttore all’interno o all’esterno del territorio coperto dalla rete, ad un prezzo pari al prezzo di vendita offerto dall’acquirente unico ai clienti idonei dedotto il prezzo della tariffa pubblicata di cui al paragrafo 1, punto i).
3 Se non è imposto all’acquirente unico l’obbligo d’acquisto di cui al paragrafo 2, gli Stati membri prendono le misure necessarie per far sì che i contratti di fornitura di cui al paragrafo 1, punti ii) e iii) siano eseguiti mediante l’accesso alla rete in base alla tariffa pubblicata di cui al paragrafo 1, punto i), oppure mediante un accesso negoziato alla rete alle condizioni di cui all’articolo 17. In quest’ultimo caso, l’acquirente unico non sarebbe obbligato a pubblicare una tariffa non discriminatoria per l’uso della rete di trasmissione e di distribuzione.
4 L’acquirente unico può negare ai clienti idonei l’accesso alla rete e rifiutare di acquistare da loro energia elettrica se non dispone della capacità di trasmissione o di distribuzione necessaria. Il diniego deve essere debitamente motivato, in particolare alla luce dell’articolo 3.
ARTICOLO 19
1 Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare un’apertura dei loro mercati dell’energia elettrica, che consenta di concludere contratti alle condizioni di cui agli articoli 17 e 18 almeno fino ad un livello significativo, da notificare annualmente alla Commissione.
La quota del mercato nazionale è calcolata sulla base della quota comunitaria di energia elettrica consumata dai clienti finali il cui consumo sia superiore a 40 GWh l’anno (su una base di consumo per località, compresa l’autoproduzione).
La quota media comunitaria è calcolata dalla Commissione sulla base delle informazioni regolarmente fornitele dagli Stati membri. La Commissione pubblica questa quota media comunitaria, che determina il grado di apertura del mercato, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee anteriormente al mese di novembre di ogni anno, con tutte le opportune informazioni per chiarire il calcolo.
2 La quota del mercato nazionale di cui al paragrafo 1 sarà progressivamente aumentata durante un periodo di sei anni. Questo aumento sarà calcolato procedendo a una riduzione del limite di consumo comunitario di 40 GWh, di cui al paragrafo 1, ossia da 40 GWh ad un livello di consumo annuale di energia elettrica di 20 GWh tre anni dopo l’entrata in vigore della direttiva e ad un livello di consumo annuale di energia elettrica di 9 GWh sei anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva.
3 Gli Stati membri indicano i clienti che, all’interno del loro territorio, rappresentano le quote di cui ai paragrafi 1 e 2 e che hanno la capacità giuridica di concludere contratti di fornitura di energia elettrica, a norma degli articoli 17 e 18, fermo restando che ogni cliente finale il cui consumo superi 100 GWh all’anno (su una base di consumo per località, compresa l’autoproduzione) dev’essere incluso nella categoria di cui sopra.
Qualora non siano già indicate come clienti idonei ai sensi del presente paragrafo, le imprese di distribuzione avranno la capacità giuridica di concludere contratti alle condizioni di cui agli articoli 17 e 18, per il volume di energia elettrica consumato dai loro clienti designati come idonei nell’ambito della loro rete di distribuzione, per approvvigionare tali clienti.
4 Gli Stati membri pubblicano entro il 31 gennaio di ogni anno i criteri per la definizione dei clienti idonei, che sono in grado di concludere contratti alle condizioni di cui agli articoli 17 e 18. Tali informazioni, unitamente a tutte le altre informazioni atte a giustificare la realizzazione dell’apertura del mercato ai sensi del paragrafo 1, saranno trasmesse alla Commissione per essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La Commissione può richiedere da uno Stato membro di modificare le sue indicazioni di cui al paragrafo 3, qualora creino ostacoli alla corretta applicazione della presente direttiva per quanto riguarda il buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica. Se lo Stato membro interessato non dà seguito a tale richiesta entro un termine di tre mesi, si adotterà una decisione definitiva secondo la procedura 1 dell’articolo 2 della decisione 87/373/ CEE del Consiglio del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU n. L197 del 18.7.1987, pag. 33).
5 Per evitare squilibri nell’apertura dei mercati dell’energia elettrica nel periodo di cui all’articolo 26:
a) i contratti di fornitura di energia elettrica di cui agli articoli 17 e 18 conclusi con un cliente idoneo della rete di un altro Stato membro non possono essere vietati se il cliente è considerato idoneo nelle due reti interessate;
b) qualora le operazioni descritte alla lettera a) siano rifiutate perché il cliente è consideralo idoneo soltanto in una delle due reti, la Commissione può, tenendo conto della situazione del mercato e dell’interesse comune, obbligare la fornitura richiesta di energia elettrica su richiesta dello Stato membro in cui si trova il cliente idoneo.
La Commissione, in parallelo alla procedura e al calendario di cui all’articolo 26 e non oltre lo scadere della metà del periodo previsto da tale articolo, riesaminerà l’applicazione della lettera b) del primo comma in base agli sviluppi del mercato e tenendo conto dell’interesse comune. Alla luce dell’esperienza acquisita, la Commissione valuterà la situazione e riferirà in merito ad eventuali squilibri nell’apertura dei mercati dell’energia elettrica, con riferimento al presente paragrafo.
ARTICOLO 20
1 Gli Stati membri prendono le misure per consentire che
i) i produttori indipendenti e gli autoproduttori trattino l’accesso alla rete per approvvigionare i propri impianti e società controllate con sede nello stesso o in un altro Stato membro, attraverso le reti interconnesse;
ii) i produttori esterni al territorio coperto dalle reti concludano contratti di fornitura a seguito di un bando di gara di appalto per nuove capacità di generazione e abbiano accesso alla rete per l’esecuzione di tali contratti.
2 Gli Stati membri fanno sì che le parti trattino in buona fede e nessuna di esse abusi della sua posizione negoziale ostacolando il buon esito delle trattative.
3 Gli Stati membri designano un’autorità competente indipendente dalle parti per risolvere le controversie relative ai contratti e alle trattative in questione. In particolare tale autorità deve risolvere le controversie relative ai contratti, alle trattative ed al diniego di accesso o rifiuto di acquisto.
4 in caso di controversie transfrontaliere, l’autorità competente per la soluzione delle controversie, è quella che copre la rete dell’acquirente unico o del gestore della rete che ne nega l’uso o l’accesso.
5 Il ricorso a questa autorità fa salvi i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario,
ARTICOLO 21
1 Secondo le procedure di cui agli articoli 17 e 18, gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire che:
tutti i produttori e, qualora gli Stati membri ne autorizzino l’esistenza, le imprese fornitrici di energia elettrica – stabiliti nel loro territorio – riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei;
qualsiasi cliente idoneo nel loro territorio sia rifornito – mediante una linea diretta – da un produttore e, qualora gli Stati membri ne autorizzino l’esistenza, da imprese fornitrici di energia elettrica.
2 Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere oggettivi e non discriminatori.
3 Le possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al paragrafo 1 non modificano le possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica a norma degli articoli 17 e 18.
4 Gli Stati membri possono subordinare l’autorizzazione della costruzione di una linea diretta al diniego di accesso alle reti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5 o, a seconda dei casi, dell’articolo 18, paragrafo 4, ovvero all’avvio di una procedura di soluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 20.
5 Gli Stati membri possono negare l’autorizzazione di una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 3. Il diniego deve essere debitamente motivato.
ARTICOLO 22
Gli Stati membri instaurano meccanismi appropriati ed efficaci per la disciplina, il controllo e la trasparenza, al fine di evitare qualsiasi abuso di posizione dominante, segnatamente a detrimento dei consumatori, e qualsiasi comportamento predatorio. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 86.
Capitolo VIII
Disposizioni finali
ARTICOLO 23
In caso di crisi improvvisa sul mercato dell’energia o quando è minacciata l’integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l’integrità della rete, uno Stato membro può adottare temporaneamente le necessarie misure di salvaguardia.
Tali misure devono causare il minor perturbamento possibile al funzionamento del mercato interno e non devono superare quanto strettamente necessario per ovviare a difficoltà sorte improvvisamente.
Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso le modifichi o le abroghi nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza e incidono negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l’interesse comune.
ARTICOLO 24
1 Gli Stati membri, in cui impegni o garanzie di gestione, accordati prima dell’entrata in vigore della presente direttiva, possono non poter essere adempiuti a causa delle disposizioni della presente direttiva possono richiedere un regime transitorio, che può essere loro concesso dalla Commissione tenuto conto, tra l’altro, delle dimensioni della rete interessata, del livello d’interconnessione della rete e della struttura della sua industria elettrica. Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri di tali richieste, tenuto conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2 Il regime transitorio è limitato nel tempo ed è vincolato allo scadere degli impegni o delle garanzie di cui al paragrafo l. Il regime transitorio può includere deroghe ai capitoli 4, 6 e 7 della presente direttiva. Le richieste di regime transitorio devono essere notificate alla Commissione entro e non oltre un anno dopo l’entrata in vigore della presente direttiva.
3 Gli Stati membri che, dopo la messa in applicazione della presente direttiva, possono dimostrare l’esistenza di seri problemi per la gestione di loro piccole reti isolate, possono richiedere deroghe alle pertinenti disposizioni dei capitoli 4, 5, 6 e 7, che possono essere loro concesse dalla Commissione. Quest’ultima informa gli Stati membri di tali richieste prima di prendere una decisione, tenuto conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente paragrafo si applica anche al Lussemburgo.
ARTlCOLO 25
1 La Commissione, entro la fine del primo anno successivo all’entrata in vigore della presente direttiva, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esigenze in materia di armonizzazione non connesse alle disposizioni della presente direttiva. Se necessario, la Commissione allega a tale relazione qualsiasi proposta di armoninzzazione necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica.
2 Il Consiglio e il Parlamento europeo si pronunciano sulle suddette proposte entro due anni dalla loro presentazione.
ARTICOLO 26
La Commissione riesamina l’applicazione della presente direttiva e presenta una relazione sull’esperienza acquisita per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica e l’applicazione delle norme generali di cui all’articolo 3, per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio, alla luce dell’esperienza acquisita, di esaminare, a tempo debito, la possibilità di un’ulteriore apertura del mercato, che dovrebbe essere effettiva nove anni dopo l’entrata in vigore della direttiva, tenendo conto della coesistenza dei sistemi di cui agli articoli 17 e 18.
ARTICOLO 27
1 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il … (Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva).
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2 Date le specificità tecniche delle loro reti elettriche il Belgio, la Grecia e l’Irlanda hanno a disposizione un periodo supplementare di rispettivamente 1 anno e 2 anni e 1 anno per adempiere agli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Tali Stati membri, qualora facciano uso di questa facoltà, ne informano immediatamente la Commissione.
3 Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
ARTICOLO 28
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
ARTICOLO 29
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.