Approvazione delle norme per l’esecuzione, il collaudo e l’esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse culturale.
Veduto l’art. 18 del regio decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, convertito nella legge 11 aprile 1938- XVI, n. 569; Veduto il regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 388; Veduto l’art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del Duce del fascismo, Capo del governo e ministro per l’interno, d’intesa col ministro per l’educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:
Sono approvate e rese obbligatorie le annesse ” Norme per l’esecuzione, il collaudo e l’esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d’interesse culturale”compilate dal consiglio nazionale delle ricerche.
Dette norme saranno firmate, d’ordine nostro, dal Duce del fascismo, Capo del governo, proponente. Sono abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con quelle approvate dal presente decreto, le quali entreranno in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione. Le modifiche e le sostituzioni degli impianti preesistenti, richieste dalle annesse norme, saranno attuate secondo un piano progressivo, approvato dai competenti organi tecnici delle amministrazioni pubbliche interessate, ed entro un termine stabilito in ogni singolo caso dagli organi medesimi.
Art. 1. Limiti di applicabilità delle norme.
Le norme contenute negli articoli seguenti si applicano per l’esecuzione, il collaudo e l’esercizio degli impianti termici, elettrici e idraulici che interessano gli edifici pubblici e privati pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti d’interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato. Le dette norme hanno per fine la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.
Art. 2. Materiali da costruzione (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 13 del DPR 30.06.1995, n. 418.
Art. 3. Isolamento degli edifici e strutture antincendi (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 13 del DPR 30.06.1995, n. 418.
Art. 4. Opere sotterranee.
Entro il perimetro e nelle adiacenze degli edifici, che poggino su terreno non roccioso ed abbiano carattere monumentale o contengano opere d’arte stabilmente applicate alle murature, non possono compiersi opere che perturbino il regime delle acque sotterranee. Non possono inoltre costruirsi condotti di fognatura per acque nere o miste o bianche correnti parallelamente agli edifici predetti ad una distanza minore di m. 5. La costruzione di tali condotti parallelamente ai muri di fondazione degli edifici, a distanza fra m. 10 e m. 5, è subordinata alla condizione che sia assicurata, con opportuni provvedimenti costruttivi e con periodica ispezione e manutenzione, l’impermeabilità dei condotti medesimi. Le condotte in pressione trasportanti acqua di qualsiasi genere devono, ove sia possibile, essere collocate a distanza non inferiore a m. 5 dai muri di fondazione degli edifici indicati nel primo comma. Le condotte di cui nel precedente comma, distanti meno di m. 10, debbono essere racchiuse in cunicolo murario praticabile, a pareti impermeabili e atto a lasciare liberamente defluire agli opportuni scarichi le eventuali acque di perdita delle tubazioni stesse. Le diramazioni dei condotti di fognatura e di acqua in pressione, traversanti o sottopassanti muri di fondazione degli edifici predetti, debbono essere contenute in cunicolo murario a pareti impermeabili e munito di proprio scarico a distanza adeguata.
Art. 5. Distanze degli impianti per materiali infiammabili.
E’ vietato d’installare ad una distanza inferiore ai trenta metri dagli edifici indicati nell’art. 1 industrie, imprese ed esercizi relativi a materie infiammabili, nonché depositi o distributori delle materie medesime.
Art. 6. Locali per abitazione.
E’ vietato di concedere a chiunque, per abitazione, locali negli edifici di cui all’art. 1, quando tali locali non siano, allo scopo, convenientemente predisposti e premuniti. Condizione necessaria per la concessione è che i locali per abitazione non abbiano diretta comunicazione con gli altri, e siano da questi separati mediante muri, pavimenti e soffitti costruiti interamente con materiali resistenti al fuoco.
Art. 7. Attrezzature antincendi (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 13 del DPR 30.06.1995, n. 418.
Art. 8. Impianti ammessi (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 13 del DPR 30.06.1995, n. 418.
Art. 9. Deroghe relative ai sistemi di riscaldamento (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 13 del DPR 30.06.1995, n. 418.
Art. 10. Centri di produzione del calore e depositi di combustibili (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 13 del DPR 30.06.1995, n. 418.
Art. 11. Deroghe relative all’installazione dei centri termici (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 13 del DPR 30.06.1995, n. 418.
Art. 12. Ubicazione del camino e dei condotti fumari (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 13 del DPR 30.06.1995, n. 418.
Art. 13. Isolamento delle canalizzazioni e sistemazione degli apparecchi.
Le canalizzazioni principali di vapore, acqua calda ed aria calda devono essere isolate termicamente lungo tutto il loro percorso e difese da ogni contatto con sostanze combustibili o suscettibili di essere danneggiate dal calore. Nell’interno dei locali, gli apparecchi di riscaldamento debbono essere sempre collocati in modo che, né per l’immediata vicinanza, né per le fughe eventuali di acqua, vapore od aria fortemente riscaldata, possano recare guasti agli edifici ed ai materiali di collezione.
Art. 14. Impianti ad aria calda.
Le canalizzazioni di distribuzione dell’aria calda devono essere costruite con materiale incombustibile, avere, quando occorra, un adeguato isolamento termico e non attraversare o percorrere le pareti dei locali dove sono gli impianti centrali di produzione del calore o di deposito dei combustibili. Quando le predette canalizzazioni debbono attraversare o percorrere pareti che interessano affreschi, arazzi, decorazioni, o altri oggetti d’interesse storico, artistico o bibliografico, l’isolamento termico deve essere attuato in modo da evitare screpolature nelle pareti e negli intonaci. La temperatura nei distributori dell’aria calda non deve superare in alcun punto i 40º C. Deve inoltre esistere una separazione completa fra i canali dell’aria e quelli dei prodotti della combustione. Quando esista un impianto di ventilazione naturale, le canne di espulsione devono sempre sboccare direttamente all’esterno. é vietato lo sbocco nei sottotetti, intercapedini e simili, anche se ventilati. Le guarniture e serrande delle bocche di introduzione dell’aria calda nei locali debbono essere metalliche. La disposizione delle bocche d’introduzione e delle palette direttrici deve essere tale che le vene di aria calda offrano il minimo pericolo di danno agli oggetti conservati.
Art. 15. Limiti di umidità negli ambienti.
Nell’interno delle biblioteche, degli archivi e dei locali dove si conservino libri, stampe, dipinti, miniature, manoscritti o documenti, ed in genere materiali ed oggetti che possono subire alterazioni per l’aria troppo secca o troppo umida, gli impianti di riscaldamento devono essere completati da dispositivi che assicurino all’aria, in tutte le stagioni, una umidità relativa compresa fra il 40 per cento ed il 65 per cento.
Art. 16. Cabina di trasformazione ed impianto generatore (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 13 del DPR 30.06.1995, n. 418.
Art. 17. Interruttori generali (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 13 del DPR 30.06.1995, n. 418.
Art. 18. Locale per batterie di accumulatori (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 13 del DPR 30.06.1995, n. 418.
Art. 19. Quadri di distribuzione (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 13 del DPR 30.06.1995, n. 418.
Art. 20. Tensione (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 13 del DPR 30.06.1995, n. 418.
Art. 21. Sistemazione e protezione dell’impianto di distribuzione (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 13 del DPR 30.06.1995, n. 418.
Art. 22. Prese a spina (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 13 del DPR 30.06.1995, n. 418.
Art. 23. Conduttori (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 13 del DPR 30.06.1995, n. 418.
Art. 24. Attraversamenti (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 13 del DPR 30.06.1995, n. 418.
Art. 25. Circuiti speciali e impianti temporanei (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 13 del DPR 30.06.1995, n. 418.
Art. 26. Distanze delle tubazioni e condotte.
Le tubazioni di alimentazione dell’acqua per uso potabile o sanitario o per servizio antincendi e le condotte di scarico di acque e liquami di qualsiasi genere debbono essere separate con adeguata distanza dalle porzioni di muri o da solai che portino affreschi o mosaici od altre decorazioni murali o sui quali siano applicati o comunque collocati quadri, arazzi ed altri oggetti d’interesse storico, artistico o bibliografico, facilmente deperibili per azione dell’acqua o delle materie di rifiuto. Le tubazioni di scarico delle materie di rifiuto non debbono essere collocate a distanza minore di metri 5 dai muri o solai i cui costituenti siano alterati o facilmente alterabili.
Art. 27. Sistemazione delle tubazioni e condotte.
Tutte le tubazioni, e condotte di cui nell’articolo precedente debbono essere applicate alle pareti senza rivestimento, bene in vista e facilmente accessibili. I tubi debbono risultare distaccati dalle pareti di almeno 10 centimetri, salvo che, per il diametro o il peso o l’ingombro, ciò dia luogo a difficoltà di posa eccessive. Quando l’estetica l’impone, le tubazioni predette possono essere collocate entro incassi ricavati nei muri dell’edificio o entro strutture di mascheramento, purché i tubi stessi distino di almeno 10 centimetri dalle facce interne dell’incasso o della struttura di mascheramento e le superfici interessate dei muri siano rivestite di intonaco impermeabile. Gli incassi o le strutture di mascheramento possono essere chiusi verso l’esterno solo con pareti di piccolo spessore e facilmente amovibili, provviste di fori di spia dai quali il liquido eventualmente sfuggente dalle tubazioni possa liberamente e visibilmente defluire. In ogni caso però devono risultare bene in vista e potersi facilmente raggiungere e smontare tutti i sifoni delle condotte di scarico di acque luride, le relative deviazioni angolari, i pezzi speciali di confluenza e diramazione, i raccordi ed in generale tutti quei tratti delle condotte medesime nei quali sono da temere le ostruzioni. Ogni colonna montante di adduzione dell’acqua dev’essere munita al piede di saracinesca intercettatrice contenuta entro scatola o chiusino bene in vista e facilmente accessibile e, se adibita a servizio antincendi, predisposta in modo da potersi suggellare in posizione di apertura. Ogni colonna deve inoltre essere munita di scarico al piede. Ogni diramazione deve essere munita di un rubinetto intercettatore presso il suo inizio e, se di grande sviluppo, anche di più rubinetti debitamente ubicati, bene in vista e facilmente manovrabili, per sezionare tutta o parte della diramazione in caso di guasti o riparazioni. In regioni ove le temperature scendono normalmente sotto zero, se le colonne montanti sono collocate esternamente all’edificio, esse debbono essere munite di rivestimento termicamente isolante.
Art. 28. Misure contro eventuali perdite d’acqua.
I locali adibiti a cucine o gabinetti ed ogni altro locale dove siano collocate fontane, rubinetti o bocche di attingimento non debbono di regola risultare attigui o sovrapposti a quelli in cui siano conservati affreschi, mosaici, quadri, arazzi od altre cose facilmente alterabili con l’umidità. é vietata la collocazione di cassoni, serbatoi od altri organi analoghi in posizione tale che eventuali perdite possano recar danno.
Art. 29. Organi tecnici.
I progetti tecnici per la costruzione di nuovi edifici indicati nell’art. 2 e quelli relativi all’esecuzione o modificazione degli impianti previsti nei precedenti capi sono sottoposti alla preventiva approvazione dei competenti organi tecnici delle amministrazioni pubbliche interessate. Agli organi predetti spetta di consentire nei singoli casi le deroghe previste nelle precedenti norme e di eseguire il collaudo dei nuovi edifici e degli impianti con le modalità stabilite dalle rispettive amministrazioni, sentito il consiglio nazionale delle ricerche. Per l’esame dei progetti e per le visite di controllo agli edifici ed agli impianti è richiesta la collaborazione del competente comando dei vigili del fuoco.
Art. 30. Controllo dell’apparecchiatura antincendi.
La rete idrica alimentante gli idranti da incendio e tutti gli apparecchi in essa inseriti debbono essere assoggettati a periodiche ispezioni, per assicurarsi della loro completa efficienza.
Art. 31. Controllo degli impianti di riscaldamento.
Gli apparecchi centrali di produzione del calore, qualunque ne sia la potenza, debbono rispondere a tutte le norme vigenti in materia ed essere annualmente sottoposti a controlli da parte dell’associazione nazionale per il controllo della combustione.
Art. 32. Controllo della temperatura e dell’umidità.
La temperatura e l’umidità dell’aria nei locali e nei casi indicati nell’art. 15 debbono essere controllate dal personale di custodia, mediante apparecchi indicatori e registratori disposti in numero sufficiente nei locali medesimi e mantenute mediante adatta regolazione degli apparecchi di riscaldamento e di inumidimento.
Art. 33. Vigilanza sugli apparecchi locali di riscaldamento.
Gli apparecchi locali di riscaldamento, collocati a norma dell’art. 9, sono soggetti per tutto il periodo del loro funzionamento ad una rigorosa sorveglianza da parte del personale dirigente e di custodia. Nelle ore notturne ed in tutto il periodo in cui gli ambienti restino abbandonati, gli apparecchi locali a combustione debbono essere completamente spenti e vuotati. Per gli apparecchi elettrici di riscaldamento occorre accertare che gli interruttori locali e principali corrispondenti siano in posizione di apertura del circuito.
Art. 34. Collaudo dell’impianto idrico.
Prima dell’entrata in esercizio dell’impianto idrico devesi provvedere alla sua accurata prova, con carico di almeno due volte la pressione di esercizio e in ogni caso non inferiore a tre chilogrammi al centimetro quadrato, effettuando contemporaneamente l’ispezione di ogni parte dell’impianto, per assicurarsi dell’assenza di perdite.
Art. 35. Schemi di impianti termici.
Presso ogni biblioteca, archivio, museo, galleria o edificio monumentale, devesi tenere uno schema aggiornato di tutti gl’impianti termici esistenti nell’edificio, nonché di tutte le condotte, fogne ed opere idrauliche collocate a distanza non maggiore di m. 20 dal perimetro esterno dell’edificio, con l’esatta indicazione delle relative dimensioni, degli apparecchi inseriti e di ogni altro elemento che possa guidare nell’esecuzione di rapide manovre di riparazione nelle opere predette.
Art. 36. Norme del C.E.I. (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 13 del DPR 30.06.1995, n. 418.