Unificazione delle frequenze degli impianti elettrici (G.U. 9 febbraio 1943, n. 32).
Art. 1
La frequenza degli impianti elettrici nazionali è stabilita in 50 periodi al 1″ (50 Hz.).
Art. 2
A partire da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere installati soltanto macchinari elettrici e apparecchi elettrici di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica che siano atti a funzionare alla frequenza nazionale di 50 Hz. I motori primi e le macchine utilizzatrici collegate ai macchinari e apparecchi elettrici dovranno essere atti o predisposti a funzionare alle velocità corrispondenti alla frequenza di 50 Hz.
Art. 3
Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 non si applicano agli impianti ferroviari a frequenza di 16,6 e 45 Hz. e agli impianti monofasi di trazione, nonchè agli impianti di telecomunicazione.
Art. 4
Nell’ambito delle reti di distribuzione elettrica esercitate attualmente a frequenze diverse da 50 Hz. è consentita l’installazione di macchinari e apparecchi elettrici, nonchè relativi motori primi e macchine utilizzatrici atti a funzionare anche alla frequenza attuale della rete, semprechè presentino le condizioni di miglior rendimento in corrispondenza della frequenza di 50 Hz. e contengano tutte le predisposizioni per poter funzionare a 50 Hz.
Art. 5
Entro il termine massimo di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, tutti gli esistenti macchinari e apparecchi elettrici destinati alla produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, nonchè i motori primi e le macchine utilizzatrici ad essi collegati, dovranno essere messi in condizione di funzionare alla frequenza di 50 Hz., a cura e spese degli interessati.